Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/05/1988
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunal e di Cagliari ha rigettato l’istanza di rimessione in termini proposta da NOME COGNOME e la conseguente opposizione avverso il decreto pe naie di condanna n.658/2024, notificato il 07/10/2024 e con la quale il sudc etto era stato condannato alla pena di C 1.725,00 di ammenda per il rato previsto dall’art.186, comma 2, lett.b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. ?85, dichiarando quindi inammissibile l’opposizione e l’esecutorietà del decre :o.
Ha esposto che il decreto penale in questione era stato ritualm nte notificato sulla base della dichiarazione di domicilio contenuta nel verbali dei Carabinieri di Carbonia del 22/06/2023, assumendo che alla stessa – )ure non contenendo un’elezione di domicilio – dovesse essere attrit uito comunque valore negoziale; richiamando la giurisprudenza di legittimi’ à in base alla quale la dichiarazione di domicilio era idonea a superare gli effetti di una precedente elezione, sostenendo quindi la sostanziale assimilai: ilità tra le due tipologie di atti e che non poteva essere accolta la tesi dell’invalidità della notifica in quanto eseguita presso lo studio del difens ore, indicato in sede di dichiarazione di domicilio; aggiungendo che l’istante non aveva allegato le ragioni di caso fortuito o forza maggiore idonee a consei itire la rimessione in termini.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso per cassa2: one COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un uni ano motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art. .i06, comma 1, lett.b), d) ed e) cod.proc.pen. – la violazione e falsa applicaz one degli artt. 157, 161, 462 e 175, comma 2, cod.proc.pen., per errata valutazione e vizio di motivazione in ordine al dato della mancata conoscl!nza dell’atto, al fine della rimessione in termini.
Ha premesso che il decreto era stato notificato via PEC al difensc: re il 07/10/2024; che, in sede di opposizione (presentata il 24/10/21124) ) l’imputato aveva dedotto le ragioni che avevano reso impossibil ! la proposizione tempestiva dell’opposizione stessa, in ragione di un abbani: ono dell’apparecchio telefonico mobile e della conseguente interruzione dei contatti con il difensore; evidenziando che nell’istanza era stata sottolin ,ata la preesistenza di una mera dichiarazione di domicilio, in quanto tale non idonea a consentire la notifica al difensore anche del decreto penai e di condanna.
Ha quindi dedotto che, in relazione all’art.175, comma 2, cod.proc.i en., non poteva ritenersi che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenzí del provvedimento; contestando l’affermazione del giudice per la quale non sarebbero state allegate le ragioni che avevano impedite di veni e a tempestiva conoscenza dell’atto, onere invece adempiuto nel caso di sp ?cie.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella c uale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugn, ito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice procedente, dando atto che – nel caso di specie – era !. tata operata da parte dell’imputato una dichiarazione e non un’eleziorl3 di domicilio, ha operato una serie di considerazioni in ordine alla sostan iale equipollenza delle due dichiarazioni e sulle conseguenze specificami ante derivanti in caso di successione cronologica tra una dichiarazione e una precedente elezione (tema su cui, tra le altre, Sez. 6, n. 30767 del 03/07/2013, Pozone, Rv. 257740 e Sez. 5, n. 40487 del 10/09/2 )19, COGNOME, Rv. 277749 hanno rilevato che in tema di notificazion i, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domi :ilio, pur non espressamente revocata, stante l’identità della natura giur dica della nuova manifestazione di volontà, che assume efficacia al momen D in cui viene comunicata agli organi competenti).
Si tratta, peraltro, di dichiarazioni non conferenti alla controvers a in esame in cui, come detto, si è in presenza di un solo atto di dichiarazioi le di domicilio e in cui va stabilito il regime da applicare in tema di notifica2ione del decreto penale di condanna.
Occorre, quindi, fare riferimento al complesso delle disposi :ioni contenute nell’art.161 cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs. 10 ott )bre 2022, n.150.
Difatti, nell’inserito comma 01, è stato previsto che, nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria, questa debba avvertire la per ;ona sottoposta a indagini che tutte le “successive” notificazioni verri inno eseguite presso il difensore di fiducia ovvero quello nominato d’ufficio, alvo quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la cita2ione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod.proc. )en.
nonché il decreto penale di condanna; mentre viene fatta salva, ai sens del comma 1, la facoltà di dichiarare ovvero di eleggere domicilio anche a fini della notificazione dei predetti atti, in sede di primo atto compiuto ( alla polizia giudiziaria, dal p.m. ovvero dal giudice (fatto salvo il relativo rifi Jto, che comporta che le successive notifiche siano eseguite mediante cons( gna al difensore); evincendosi, dal tenore della norma, che la dichiarazioi le o elezione di domicilio ha valenza esclusiva per gli atti di vocatio in iudic ium e per la notifica del decreto penale di condanna, come ribadito ai che dall’art.164 cod.proc.pen..
D’altra parte, una conferma di tale interpretazione si trae dal disp )sto dell’art.157ter, comma 1, cod.proc.pen., il quale stabilisce che i predetti atti vengano notificati presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 61, comma 1; mentre, ai sensi dell’art.157bis cod.proc.pen., tuttE le notificazioni successive alla prima e diverse dagli atti di vocatio in iudic ium e dal decreto penale di condanna sono eseguite mediante consegn 3 al difensore.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo comunque intervei iuta una dichiarazione di domicilio (presso lo studio del difens ) -e); legittimamente la notifica del decreto penale è avvenuta presso l’indir izzo PEC del medesimo.
Ciò posto, la motivazione del provvedimento appare per, ltro censurabile nella parte in cui non ha preso in esame – assumendo, i nzi, come non formulato alcun rilievo in tal senso – l’allegazione dell’opponi inte inerente alla mancata conoscenza tempestiva del provvedime ito; deduzione da valutare in relazione all’art.175, comma 2, cod.proc.p en., come modificato dalla I. 28 aprile 2014, n.67 il quale prevede che l’impu:ato condannato con decreto penale “che non ha avuto tempestiva effel tiva conoscenza del provvedimento” è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione (non contenendosi alcun riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore).
Sulla relativa tematica, questa Corte è costante nell’affermare chi, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto pe – baie di condanna ritualmente notificato, grava sull’istante un onerE di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della man :ata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai s ansi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, 1( gge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia a futo effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche quE lora
residui un’obiettiva incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel ca!. o in cui l’interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedi1I
D
di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da p arte
dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può
trovare accoglimento (Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, NOME, Rv.
268855; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Murgia, Rv. 271
, 144;
Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273427); principio ch( ha trovato un’ulteriore precisazione da parte di Sez. 4, n. 6900 del 02/02/21121,
COGNOME, Rv. 280936, in cui è stato rilevato che la mera regolarità formale ( ella notifica del decreto penale avvenuta presso il difensore non può es ;ere
considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio e il giudice non può
negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussisti !nte in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del
provvedimento di condanna da parte dell’imputato.
5. Per l’effetto, ne consegue che il giudice a quo –
nel non esaminar( nel merito l’allegazione del ricorrente circa le cause della mancata conosc( nza – si è sottratto al proprio onere di verificare, anche attraverso i suoi iteri officiosi, l’effettiva sussistenza della situazione rappresentata, per poi provvedere di conseguenza in ordine alla richiesta di restituzione nel terr iine alla luce dei predetti principi.
Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvi D al Tribunale di Cagliari, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
Così deciso 1’8 aprile 2025