Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Marsala il 05/10/1963
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Piacenza, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contestando le conclusioni del RG.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 11/01/2024 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Trapani emessa in data 06/10/2022 di condanna per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento:
alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, in contrasto con l’ordinanza del 13/03/2023 emessa dalla stessa corte territoriale in qualità di giudice dell’esecuzione, con la quale era stata accolta la richiesta di rimessione in termini, formulata con l’atto di appello depositato il 28 ottobre 2022;
ai principi che regolano l’istituto della rimessione in termini ex art. 175 cod. pen., atteso che il dispositivo della sentenza impugnata non riportava alcuna indicazione circa la contestualità della motivazione, ai fini della decorrenza del termine ad impugnare, circostanza che aveva indotto la difesa a ritenere che si trattasse di sentenza con motivazione da depositarsi nei quindici giorni successivi.
3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha deciso sull’appello proposto nell’interesse dell’imputato in data 28 ottobre 2022, contenente anche la richiesta preliminare di rimessione in termini; istanza che la corte territoriale ha rigettato, ritenendo l’appello inammissibile.
Dopo la presentazione dell’appello, la difesa del COGNOME aveva altresì presentato, in data 31 ottobre 2022, un’istanza del medesimo tenore al giudice dell’esecuzione che con ordinanza del 13/03/2023 (n. 414/22 SIGE), depositata il 15/03/2023, allegata al ricorso, ha disposto la restituzione nel termine ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data 06/10/2022.
Dall’istruttoria espletata in sede di legittimità – in ragione della natura processuale della questione prospettata – è altresì emerso che detta ordinanza non è stata impugnata, così acquisendo carattere di stabilità rispetto alla decisione adottata.
Il diritto alla restituzione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Trapani emessa in data 06/10/2022 deve, pertanto, ritenersi acquisito da parte dell’imputato e preclude la diversa statuizione della corte palermitana, oggetto della sentenza impugnata, dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, sul presupposto della sua tardività.
Non si trascura il tenore dell’art.175, comma terzo, cod. proc. pen. secondo cui “se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione; in tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell’impugnazione” – e che, nel caso di specie, la
richiesta era stata già proposta al giudice dell’impugnazione (se è vero, infatti la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla restituzione nel termi è concorrente con quella, principale, del giudice dell’impugnazione, il presuppos è che la richiesta stessa non sia già stata presentata al giudice dell’impugnazi – cfr. Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001, COGNOME, Rv. 219099 – 01): tale situazi però non è stata considerata dalla stessa corte territoriale, adìta come giu dell’esecuzione, né fatta valere in sede di impugnazione, rendendo definitiva disposizione di restituzione nel termine.
Il COGNOME, quindi, ha diritto alla celebrazione del giudizio di appello conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla corte palermitana per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all Corte di appello di Palermo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27/11/2024
Il Consigliere estensore
E ll Il Presi ente