Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50750 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 08/05/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli ordini di demolizione e rimessione in pristino, ordini da eliminare
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 8 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 16 novembre 2021 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere i reati ascritti – violazioni degli art. 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 -, estinti per prescrizione.
Ricorre per cassazione l’imputata che lamenta l’omessa eliminazione della statuizione accessoria dell’ordine di rimessione in pristino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, l’ordine di rimessione in pristino è impartibile solo in seguito a una sentenza di condanna o ad essa equiparata, non bastando il mero accertamento della commissione del reato, con la conseguenza che l’estinzione per prescrizione non consente al giudice di impartire l’ordine di ripristino, che deve essere revocato dal giudice dell’impugnazione, ferme restando le competenze dell’autorità amministrativa (Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 273764-01, con ampi riferimenti all’evoluzione storica della norma e n. 48248 del 10/05/2018, COGNOME, Rv. 274420-01 in un caso di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.).
Il meccanismo è analogo a quello che presiede l’ordine di demolizione in caso di abuso edilizio, dove l’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone pur sempre la pronuncia di una sentenza di condanna, (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270907 – 01 che richiama Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268844; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, COGNOME, Rv. 190604; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, COGNOME, Rv. 198511; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO), salve le prerogative dell’autorità amministrativa.
In entrambi i casi, si tratta di ordini accessori che non si pongono in alternativa agli omologhi ordini impartiti dalla Pubblica amministrazione le cui competenze in materia rimangono ferme, a prescindere da eventuali epiloghi processuali favorevoli all’imputato. La Pubblica amministrazione può ordinare autonomamente la demolizione del manufatto abusivo o disporre la rimessione in pristino, ovvero eseguire anche coattivamente gli ordini eventualmente già impartiti.
Nel caso in esame, l’estinzione del reato paesaggistico per prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di appello con sentenza predibattimentale, per cui non v’è alcun elemento fondante un eventuale accertamento penale del fatto che giustifica il mantenimento della statuizione accessoria che va pertanto revocata.
S’impone in definitiva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che va eliminato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, ordine che elimina Così deciso, il 12 luglio 2023
Il Consigliere estensore