Rimessione del processo: i rigidi criteri della Cassazione
La rimessione del processo è un istituto eccezionale che permette il trasferimento di un procedimento penale a una diversa sede giudiziaria. Tuttavia, l’accesso a tale strumento richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali estremamente rigorosi, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto istanza per ottenere lo spostamento del procedimento di ricusazione presso un altro tribunale. La richiesta si fondava sulla presunta esistenza di una situazione locale tale da compromettere la serenità del giudizio. Nonostante la reiterazione dell’istanza tramite memorie difensive, la Suprema Corte ha analizzato la questione sotto il profilo della regolarità procedurale e della concretezza dei motivi.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto l’istanza senza entrare nel merito delle contestazioni, dichiarandola inammissibile. Il primo ostacolo rilevato è stato di natura temporale: la domanda non ha rispettato i termini previsti dal codice di rito. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come le ragioni presentate dalla difesa fossero prive di specificità, limitandosi a deduzioni generiche che non integravano i presupposti necessari per il trasferimento della competenza territoriale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 46 cod. proc. pen., che regola i tempi di presentazione dell’istanza di rimessione del processo. Tale termine è considerato perentorio per garantire la stabilità del procedimento. In secondo luogo, le motivazioni sono state giudicate manifestamente infondate. Per ottenere la rimessione, non è sufficiente lamentare un generico disagio, ma occorre provare l’esistenza di una situazione locale oggettiva, grave e non eliminabile, capace di turbare la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo o di pregiudicare la sicurezza pubblica. Nel caso di specie, le allegazioni sono apparse vaghe e inidonee a configurare un reale pericolo per l’imparzialità dell’organo giudicante.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che la rimessione del processo non può essere utilizzata come strumento dilatorio o basato su semplici congetture. La condanna dell’istante al pagamento delle spese del procedimento sottolinea la necessità di agire con estrema precisione tecnica quando si invocano istituti che derogano al principio del giudice naturale precostituito per legge. Per i professionisti e i cittadini, questo provvedimento funge da monito: la prova del turbamento ambientale deve essere rigorosa, documentata e, soprattutto, presentata entro i limiti cronologici invalicabili dettati dal legislatore.
Quali sono i termini per chiedere la rimessione del processo?
I termini sono stabiliti dall’articolo 46 del codice di procedura penale e il loro mancato rispetto rende l’istanza inammissibile.
Cosa si intende per motivi generici in un’istanza di rimessione?
Si tratta di affermazioni vaghe che non indicano fatti specifici e documentati capaci di dimostrare un reale condizionamento dell’ambiente giudiziario.
Quali sono le conseguenze di un’istanza dichiarata inammissibile?
Oltre al rigetto della richiesta, la parte che ha presentato l’istanza viene solitamente condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49475 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49475 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
trasmessa dal TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che l’istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da NOME NOME con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché propos l’osservanza del termine previsto dall’art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi mani infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l’esist situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo;
che l’istante va condannato alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al pagamento delle spese del procedimen
Così deciso il 4 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO relatore