Rimessione del processo: quando i motivi sono infondati?
La richiesta di rimessione del processo rappresenta uno strumento eccezionale, volto a garantire l’imparzialità e la serenità del giudizio. Tuttavia, non può essere utilizzata come un pretesto per contestare le dinamiche interne a un procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile un’istanza basata su circostanze ritenute non idonee a turbare realmente lo svolgimento del processo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, presentava un’istanza di rimessione alla Corte di Cassazione. La richiesta si fondava su una serie di eventi e decisioni avvenuti nell’ambito di un distinto procedimento di prevenzione a suo carico. Secondo il ricorrente, queste circostanze avrebbero creato una situazione di fatto più ampia, esterna alla normale dialettica processuale, tale da minare la serenità del giudizio e l’imparzialità del tribunale territoriale.
In sostanza, l’istante sosteneva che il clima generato dalle decisioni e dallo sviluppo del procedimento di prevenzione avesse compromesso l’ambiente in cui si stava svolgendo il processo principale, rendendo necessario il suo trasferimento ad altra sede giudiziaria.
La Decisione della Corte e la Rimessione del Processo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente erano manifestamente infondati. La decisione si è basata su una netta distinzione tra le dinamiche interne a un procedimento e le reali situazioni esterne che possono legittimare il trasferimento del processo.
La Corte ha ritenuto che fare riferimento a decisioni giudiziarie o allo sviluppo di un altro procedimento, per quanto collegato, rientri nella normale dialettica processuale e non costituisca quella situazione esterna e di turbamento ambientale richiesta dalla legge per concedere la rimessione.
Le Motivazioni: la distinzione tra dialettica processuale e turbamento ambientale
Il cuore della motivazione risiede nella precisazione dei presupposti per la rimessione. La Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente si concentravano su circostanze interne allo sviluppo del procedimento di prevenzione e sulle decisioni in esso adottate. Questi elementi, secondo gli Ermellini, non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una situazione esterna più ampia, capace di influenzare negativamente l’ambiente territoriale e di turbare il sereno svolgimento del processo.
Perché una richiesta di rimessione sia accolta, è necessario provare che fattori esterni al processo (come pressioni mediatiche, minacce, o un clima di ostilità diffusa a livello locale) siano tali da compromettere l’imparzialità del giudizio. Le semplici controversie o i contrasti legati alla dialettica processuale, anche se accesi, non integrano questa fattispecie. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’istituto della rimessione non è uno strumento per contestare l’operato dei giudici o per sottrarsi a un procedimento percepito come sfavorevole. È una garanzia eccezionale, attivabile solo in presenza di prove concrete di un grave e oggettivo turbamento esterno. La decisione ribadisce che le vicende interne a un procedimento, comprese le decisioni adottate, fanno parte del normale contraddittorio e non possono, da sole, giustificare il trasferimento del processo. Le parti devono quindi dimostrare un’alterazione tangibile dell’ambiente esterno, tale da rendere impossibile un giudizio sereno e imparziale.
Perché la richiesta di rimessione del processo è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché manifestamente infondata. Le motivazioni addotte dal ricorrente si basavano su circostanze e decisioni interne a un procedimento di prevenzione, elementi che la Corte ha ritenuto non sufficienti a integrare una situazione di turbamento esterno tale da giustificare il trasferimento.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere la rimessione del processo?
Secondo la Corte, per ottenere la rimessione è necessario dimostrare l’esistenza di una situazione di fatto più ampia ed esterna alla normale dialettica processuale. Tale situazione deve riguardare l’ambiente territoriale e deve essere così grave da turbare concretamente il sereno svolgimento del processo, minandone l’imparzialità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME nato a AREZZO il 24/02/1965
avverso il provvedimento del 26/06/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22323/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la richiesta di rimessione del procedimento;
Ritenuta la richiesta inammissibile perché manifestamente infondata, essendo stata articolata facendo riferimento a circostanze relative allo sviluppo di un procedimento di prevenzione e all decisioni adottate nell’ambito dello stesso, che, tuttavia, non consentono di ritenere sussiste una situazione di fatto più ampia, esterna alla dialettica processuale, riguardante l’ambien territoriale in cui il procedimento si svolge e tale da turbare il suo svolgimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.