Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13178 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a LOCRI il 16/11/1975
imputato nel processo pendente dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria (n. 3160/2024 r. gip);
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME che ha concluso per la inammissibilità della richiesta;
RITENUTO IN FATTO
Con la richiesta indicata in epigrafe NOME COGNOME ha invocato, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., la rimessione ad altra autorità giudiziaria del processo penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria.
1.1. La richiesta si fonda sulla prospettazione di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, da “indicazioni che vengono dall’esterno” e da “articoli di stampa”, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine al “corretto esercizio della giurisdizione”.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di rimessione presentata da NOME COGNOME è inammissibile, poiché manifestamente infondata.
Traendo argomenti dal carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, che deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.), un consolidato orientamento di legittimità sottolinea la necessità che la nozione di “grave situazione locale”, che legittima la translatio iudicii, sia interpretata in termini restrittivi, configurandosi solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario in cui si svolge il processo) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223638 – 01; Sez. 2, ord. n. 3776 del 07/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250575 – 01; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, COGNOME, Rv. 229704 – 01).
Ne consegue che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
Proprio perché l’istituto della rimessione è strumento eccezionale che tutela l’imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, le situazioni addotte a sostegno della richiesta devono però emergere in modo certo dagli atti del processo,
e non costituire solo la proiezione di generiche preoccupazioni e timori, senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravi a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203813 – 01); conseguentemente, la richiesta di rimessione deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” di cui all’art. 45 cod. proc. pen., rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili – dunque non generici, allusivi o meramente evocativi – i dati di fatto e le argomentazioni su cui la richiesta stessa si fonda (così, in motivazione, Sez. 4, n. 9725 del 10/03/2022, Boutouil, non mass.).
2.1. Nel caso in esame il richiedente non ha allegato e documentato alcuna situazione “esterna” all’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento che lo interessa, anche soltanto in astratto idonea ad inquinare la funzione, limitandosi innanzitutto ad elencare alcuni eventi processuali, in parte a lui sfavorevoli.
Non può, invero, considerarsi quale evento esterno idoneo a minare l’imparzialità dei giudici in servizio presso il Tribunale di Reggio Calabria, idoneo ad assumere rilievo ai fini della chiesta rimessione, la intervenuta ricusazione di un diverso giudice dello stesso ufficio (peraltro non è nemmeno indicato per quali ragioni), o il rigetto della richiesta di essere giudicato con giudizio abbreviato condizionato (verbale ud. 30 gennaio 2025, p. 5) non trattandosi di fatti esterni alla dialettica processuale.
D’altra parte, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 3, n. 7386 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366 – 01).
Del pari, è del tutto generico, oltre che indimostrato, il riferimento a talune “indicazioni che vengono dall’esterno” e “articoli di stampa” da cui deriverebbero “una serie di pressioni” tali da influire sul “corretto esercizio della giurisdizione” (verbale ud. 30 gennaio 2025, p. 4).
Questa Corte, in ogni caso, ha già escluso che ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, assumano di per sé rilievo ai fini della “translatio iudicii”, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali (Sez. 2, ord. n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME, Rv. 268529 – 01; conf., Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 277498 – 01, con riguardo
alla presentazione di una petizione on-line, volta a sollecitare la costituzione di parte civile in un processo per omicidio; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278 – 01; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Guerra, Rv. 260889 – 01).
Non giova al richiedente neppure l’accenno alla contemporanea pendenza di 3 processi, di cui 2 presso l’ufficio reggino.
Anche su questo profilo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità è univoco, dovendosi decisamente escludere che la pluralità di procedimenti a carico di uno stesso imputato, anche se trattati dallo stesso pubblico ministero, costituisca, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici, una grave situazione locale idonea a realizzare la turbativa dello svolgimento del processo (Sez. 2, Sigmund, cit.).
In definitiva, il richiedente lamenta nient’altro che un proprio timore, per come chiaramente desumibile anche dal tenore della richiesta (verbale ud. 30 gennaio 2025, pp. 4 e 6).
Ma, come evidenziato anche dal Sostituto Procuratore Generale (p. 5 requisitoria) gli elementi “perturbatori” che legittimano l’istanza di rimessione non attengono alla tranquillità dell’imputato, ma alla serenità del giudizio; pertanto, la rimessione non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato (Sez. 5, n. 37963 del 11/06/2024, Coscione, non mass.; Sez. 5, n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110 01).
Stante l’inammissibilità della richiesta, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000), il COGNOME va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., che si stima equo quantificare in euro tremila, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta.
Osserva infine il Collegio che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta invece la condanna al pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla sul punto l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione, secondo l’orientamento espresso in tempi più recenti, anche da questa Sezione (Sez. 4, n. 8309 del 30/01/2025, T., non mass.; Sez. 3, Varriale, cit.; Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141 – 01; Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359 – 01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 – 01).
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 marzo 2025
Il Presidente