Rimessione del processo: Quando la Cassazione la dichiara Inammissibile?
La rimessione del processo è uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire che ogni cittadino abbia un processo giusto e imparziale. Tuttavia, il suo utilizzo è strettamente regolamentato per non violare il principio del giudice naturale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo istituto, sottolineando che non può basarsi su meri sospetti o illazioni, ma richiede prove concrete di una “grave situazione locale” che mini la serenità del giudizio. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio.
I Fatti del Caso: Un Sospetto di Parzialità
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato un’istanza di rimessione del processo, chiedendo che il suo caso fosse trasferito a un altro tribunale. Il motivo principale era un presunto sospetto sull’imparzialità dei giudici. Secondo l’imputato, la Corte d’Appello non si sarebbe potuta pronunciare correttamente su una sua precedente richiesta di ricusazione dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione, in attesa di una decisione della Corte Costituzionale su un tema correlato. Questa situazione, a suo dire, creava un fondato motivo di dubbio sulla correttezza dello svolgimento del processo nella sua sede naturale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rimessione del processo
La Corte di Cassazione ha esaminato l’istanza e l’ha dichiarata palesemente inammissibile. Secondo i giudici supremi, la richiesta era priva di concreto spessore e manifestamente infondata. La Corte ha deciso con il rito camerale non partecipato, una procedura semplificata utilizzata quando l’esito del ricorso appare scontato. Non ravvisando, però, una colpa da parte del ricorrente nel presentare l’istanza, non lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fornito una spiegazione dettagliata e rigorosa dei motivi che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Requisiti di Specificità dell’Istanza
Innanzitutto, i giudici hanno ribadito che una richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell’art. 46 del codice di procedura penale, deve descrivere con precisione e chiarezza la “grave situazione locale” prevista dall’art. 45. Non sono sufficienti accuse generiche, allusioni o meri sospetti. È necessario presentare fatti concreti, comprensibili e verificabili che dimostrino l’esistenza di un ambiente oggettivamente ostile o condizionato, tale da compromettere la serenità del giudizio.
La “Grave Situazione Locale”: Un Requisito Fondamentale
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione del concetto di “grave situazione locale”. La Corte ha specificato che questa situazione deve riguardare l’ufficio giudiziario nel suo complesso e l’ambiente circostante. Non può essere confusa con presunti dubbi sull’imparzialità di singoli magistrati. La rimessione è un rimedio estremo, che deroga al principio costituzionale del giudice naturale, e si giustifica solo quando l’intero contesto giudiziario locale è inquinato al punto da non poter garantire un processo equo.
Rimessione vs. Ricusazione: La Differenza Cruciale
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: se i dubbi riguardano specifici giudici o pubblici ministeri, lo strumento corretto non è la rimessione, ma la ricusazione o l’astensione. Questi istituti sono pensati proprio per risolvere problemi legati alla presunta parzialità di un singolo magistrato, senza la necessità di trasferire l’intero processo. L’istanza dell’imputato, concentrandosi sul comportamento di specifici giudici, avrebbe dovuto seguire queste strade, anziché invocare un rimedio così eccezionale e sproporzionato come la rimessione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio cardine della procedura penale: la rimessione del processo è una misura eccezionale e non uno strumento da utilizzare per contestare singole decisioni o l’operato di singoli magistrati. Per chi intende presentare una tale istanza, è fondamentale raccogliere elementi di fatto concreti e verificabili che dimostrino una situazione ambientale grave e diffusa, tale da investire l’intero ufficio giudiziario. In assenza di tali prove, come nel caso di specie, la richiesta sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile, in quanto basata su semplici illazioni e non su un reale pregiudizio alla correttezza del processo.
Per quali motivi si può chiedere la rimessione del processo a un altro tribunale?
La rimessione può essere richiesta solo in presenza di una “grave situazione locale” che pregiudichi la libera determinazione delle persone che partecipano al processo oppure la sicurezza e l’incolumità pubblica, e che non possa essere risolta con altri strumenti. Non si può chiedere per un semplice sospetto sull’imparzialità di un singolo giudice.
Qual è la differenza tra la rimessione del processo e la ricusazione di un giudice?
La ricusazione è un istituto che permette di chiedere la sostituzione di un singolo giudice quando si ritiene che non sia imparziale per uno dei motivi specifici previsti dalla legge. La rimessione, invece, è un rimedio eccezionale che trasferisce l’intero processo a un’altra sede giudiziaria a causa di una grave situazione ambientale che coinvolge l’ufficio giudiziario nel suo complesso.
Cosa succede se una richiesta di rimessione è generica e non supportata da fatti concreti?
Se la richiesta è basata su meri sospetti, illazioni o accuse generiche, senza indicare fatti precisi e verificabili, la Corte di Cassazione la dichiara inammissibile per manifesta infondatezza, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a BARI il 15/06/1965
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
OSSERVA
NOME COGNOME ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull’imparzialità del giudice. L’assunto da cui parte COGNOME e che la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione dei giudici del Tribunale delle misure di prevenzione prima della pronuncia della Corte costituzionale adita in ordine alla possibilità di ricusare un magistrato del suddetto Tribunale.
Si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 cod. proc. pen. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
L’istanza (corredata dalla documentazione successivamente depositata) è affetta da palese inammissibilità, poiché priva di concreto spessore e deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza con il rito camerale non partecipato previsto dall’art. 611 cod. proc. pen., non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all’adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un’eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638). La situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non appare in tutta evidenza sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. I motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l’ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest’ultima eventualità l’osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366).
La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso il 26/05/2025.