Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27600 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte d’appello di Torino presentata da
NOME NOME nato a San Mauro Marchesato il 29 gennaio 1966;
avverso l’ordinanza del 27 marzo 2025 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti e l’istanza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2025, la Corte di appello di Torino ha trasmesso a questa Corte la richiesta di “applicazione dell’articolo suspicione” depositata da NOME nel procedimento penale n. 28513/2016 RGNR e
n. 2315/2021 R.G.App., qualificandola come istanza di rimessione ex art. 45 del codice di procedura penale.
L’istante, proclamata la sua innocenza ed evocate le conseguenze psicologiche dipendenti dal suo stato detentivo, deduce plurime omissioni nelle quali sarebbe
incorso il giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza è inammissibile.
2. L’istituto della rimessione, di carattere assolutamente eccezionale (in quanto derogatorio del principio costituzionale del giudice naturale precostituito
per legge), può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve
quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua
composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rinnessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269; Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010).
Ciò considerato, in concreto, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale, con l’istanza proposta non viene rappresentata alcuna concreta ed attuale grave situazione locale idonea a integrare l’applicazione dell’istituto della rimessione, ma solo singole omissioni integranti, in astratto, un vizio del processo, ma palesemente inidonee a fondare il provvedimento richiesto.
In conclusione, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile e l’istante condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Presidente