Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45204 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45204 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
trasmessa dal TRIBUNALE di BARI con ordinanza del 17/01/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME, imputato nel procedimento pendente davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Bari, AVV_NOTAIO, avanza richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., lamentando l’esistenza di una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegata ad una “forte, continua ed insistente campagna di stampa sia cartacea che on-line” a lui avversa, con conseguente pericolo di turbamento al sereno svolgimento del processo.
Il ricorrente lamenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale nell’ambito del distretto giudiziario di Bari.
Tanto premesso, si osserva come la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 cod. proc. pen. debba individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e, perciò, non generici, i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
Nella specie la richiesta è connotata da assoluta genericità, non indicando, al di là di meri sospetti e del riferimento all’adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto.
L’istanza, affetta da manifesta infondatezza anche in ragione della mancata allegazione di documentazione a sostegno della prospettata “suspicione” (art. 46, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarata inammissibile con il rito camerale non partecipato previsto dall’art. 611 c.p.p,
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il re ‘dente