Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50552 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 18336/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, l’istanza di rimessione, le memorie prodotte;
Ritenuta l’istanza inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di altra preceden istanza già dichiarata inammissibile il 13.2.2023 da questa Sezione;
Ritenuto peraltro che la richiesta di rinnessione prevista dall’art. 46 cod. proc. pen. individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” deline in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprens controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fat argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda;
Rilevato che invece l’istanza in esame, al di là di meri sospetti e illazioni e del rife all’adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecit attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di leg sospetto avallanti un’eventuale translatio judicii (Sez. U, 28/01/2003 n. 13687, Berlusconi, 223638);
Ritenuto che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una gra situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investi l’ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico min giacché in quest’ultima eventualità l’osservanza della regola del giusto processo potrebbe esser assicurata mediante rimedi diversi, quali l’astensione e la ricusazione, senza necessità d trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bon Rv. 275366);
Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.