Rimessione del processo: i requisiti di ammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto della rimessione del processo rappresenta un presidio fondamentale a garanzia dell’imparzialità della giustizia. Tuttavia, il suo utilizzo deve essere ancorato a presupposti rigorosi per non trasformarsi in uno strumento dilatorio o abusivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini tra legittimo sospetto e mere illazioni, delineando i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Trasferimento
Il caso in esame ha origine dalla richiesta di un imputato di trasferire il proprio processo ad un’altra sede giudiziaria. La base della richiesta era il fondato motivo di sospetto sull’imparzialità del Giudice procedente. L’istante riteneva che le condizioni ambientali e personali non garantissero un giudizio sereno ed equo, chiedendo quindi l’applicazione dell’istituto della rimessione del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione, che tocca sia aspetti procedurali che di merito. Conseguentemente, il richiedente è stato condannato al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a sanzione dell’infondatezza della sua istanza.
Le Motivazioni della Decisione: Profili Formali e Sostanziali sulla rimessione del processo
L’ordinanza della Corte di Cassazione offre un’analisi dettagliata delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Queste motivazioni si possono suddividere in due filoni principali.
Il Vizio Procedurale: La Mancata Notifica
In primo luogo, la Corte ha rilevato un vizio di forma insuperabile. La richiesta di rimessione del processo non era stata notificata alle altre parti del procedimento entro il termine perentorio di sette giorni dal suo deposito, come prescritto dall’articolo 46 del codice di procedura penale. Il mancato rispetto di questo adempimento procedurale è di per sé sufficiente a rendere l’istanza inammissibile, senza necessità di entrare nel merito della questione.
La Manifesta Infondatezza della Richiesta
In secondo luogo, e in via dirimente, i Giudici hanno qualificato la richiesta come manifestamente infondata. Secondo la Corte, l’istante non ha fornito alcun elemento concreto o fatto specifico idoneo a integrare un legittimo sospetto di parzialità. La richiesta si basava su meri sospetti e illazioni, privi di quel concreto spessore necessario per giustificare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la translatio judicii
è una misura eccezionale, attivabile solo in presenza di situazioni di pregiudizio evidenti e concrete che impediscano il corretto e sereno svolgimento del giudizio. Nel caso di specie, non è emerso alcun ostacolo di tale natura, rendendo la richiesta priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce due principi cardine in materia di rimessione del processo. Innanzitutto, l’importanza del rigore formale: il rispetto dei termini e delle procedure è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità dell’istanza. In secondo luogo, la necessità di sostanziare la richiesta con prove concrete e non con semplici congetture. Presentare un’istanza basata su sospetti vaghi non solo non produce l’effetto desiderato, ma espone il richiedente a sanzioni pecuniarie, come previsto dall’art. 48, comma 6, c.p.p., a tutela contro l’abuso di questo importante strumento processuale.
Quando può essere richiesta la rimessione del processo?
La rimessione del processo può essere richiesta quando esistono fondati motivi di sospetto sull’imparzialità del giudice, tali da pregiudicare il corretto e sereno svolgimento del giudizio.
Quali sono i motivi per cui una richiesta di rimessione del processo può essere dichiarata inammissibile?
Secondo l’ordinanza, una richiesta può essere dichiarata inammissibile per due ordini di ragioni: per vizi procedurali, come la mancata notifica alle altre parti entro il termine di legge (art. 46 c.p.p.), oppure perché manifestamente infondata, ossia basata su meri sospetti e illazioni prive di concreto spessore probatorio.
Cosa rischia chi presenta una richiesta di rimessione del processo inammissibile?
Chi presenta una richiesta di rimessione che viene dichiarata inammissibile può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 48, comma 6, del codice di procedura penale. Nel caso di specie, la condanna è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31186 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966
avverso il provvedimento del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13288/25 Soriano
OSSERVA
NOME COGNOME ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull’imparzialità del Giudice.
La richiesta è inammissibile perché proposta senza l’osservanza del termine di cui all’art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura de richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito pres la Cancelleria del giudice.
Sotto diverso profilo la stessa è manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un’eventuale translatio judicii (v. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.
La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell’istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2025