Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7640 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7640 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
trasmessa con provvedimento del 18/07/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
i.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME, imputato nel giudizio penale pendente presso il Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 380 c.p., adduce una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta a presunte violazioni processuali avvenute dapprima nel corso del giudizio di esecuzione civile e poi in quello penale.
Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
L’istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza, non essendo rilevanti eventuali vizi procedurali che potranno essere denunciati con gli ordinari mezzi di impugnazione, mentre del tutto generiche e poco chiare sono le altre deduzioni riferite essenzialmente alla imputazione ascrittagli la cui valutazione è rimessa al giudizio penale pendente nei suoi confronti. Per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Pertanto, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa in termini tali che la situazione deve investire l’ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest’ultima eventualità l’osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (così, da ultimo, Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, NOME COGNOME, Rv. 275366).
Nella memoria deposita con motivi aggiunti l’interessato dopo aver premesso la propria versione dei fatti in merito all’imputazione ascrittagli, ribadisce e denuncia presunte irregolarità e violazioni procedurali afferenti alla procedura esecutiva civile cui si riferisce l’imputazione ascrittagli, e si duole delle decisioni assunte dal giudice penale per avere revocato le prove a discarico e per essersi consultato ” un colloquio riservato”, al termine dell’udienza, con le altre parti processuali, escludendo il difensore e l’imputato da tale colloquio. In tal modo mira a conseguire attraverso l’istanza di rimessione una valutazione sull’imputazione al di fuori del giudizio, senza denunciare alcuna situazione locale che pregiudicherebbe l’imparzialità dell’intera sede giudiziaria, essendo altri i rimedi previsti per eventuali abusi posti in essere dal singolo giudice procedente.
La vicenda relativa al procedimento civile di esecuzione, descritta nell’ottica di parte come connotata da irregolarità e persino reati asseritamente commessi dai difensori del debitore, essendo strettamente legata all’imputazione per la quale pende il giudizio nei suoi confronti non può essere in sé considerata come causa di legittimo sospetto dell’intero ufficio giudiziario, palesandosi piuttosto come la prospettazione della propria linea di difesa.
Peraltro, ove mai fossero state commesse violazioni processuali nel corso del giudizio sono altri i rimedi previsti dall’ordinamento per impugnare decisioni viziate ,
da errori procedurali e per denunciare presunti reati (turbativa, calunnia, omissione di atti di ufficio) commessi nel corso della procedura di esecuzione immobiliare, o anche nel corso del giudizio penale.
La pretesa, poi, che la denuncia dei presunti reati sia operata dal giudice procedente, compresa la Corte di cassazione, è priva di fondamento, essendo l’imputato che deve assumersi la responsabilità di sporgere eventualmente denuncia ove i suoi assunti non siano condivisi dal giudice procedente, per l’opinabilità delle sue prospettazioni di parte non sindacabili in questa sede.
Neppure le presunte ulteriori dedotte violazioni processuali con riferimento all’art. 63 c.p.p. possono assumere rilevanza in questa sede, essendo tutte le ordinanze emesse nel corso del giudizio penale suscettibili di impugnazione contestualmente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
Con riferimento alle questioni di nullità del presente giudizio di rimessione, va osservato che la nomina intervenuta nel corso del giudizio di cognizione, attes l’autonomia tra le diverse procedure non esplica alcuna efficacia rispetto al procedimento di rimessione del processo, essendo necessario provvedere alla nomina di un difensore di ufficio in assenza della comunicazione della nomina di un difensore per la specifica procedura prevista dall’ art. 48 cod. proc. pen.; va anche rilevato che ai sensi dell’art.610, co.1 cod. proc. pen. l’avviso dell’udienza deve essere disposto con l’enunciazione della causa di inammissibilità, e che tale indicazione oltre a non rappresentare un indebito e anticipato giudizio rappresenta una valutazione spettante al Presidente della Corte di cassazione ex art. 48 co.2 c.p.p.; rilevato, infine, che gli avvisi dell’udienza sono stati ritualmente notificat all’interessato e al suo difensore, AVV_NOTAIO, nomiNOME di ufficio, in data 12 gennaio 2026;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile COGNOME NOME che conclude per l’inammissibilità o il rigetto dell’istanza con la condanna al pagamento della sanzione prevista dall’art. 48, comma 6, cod. proc. pen.;
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026
Il Presi COGNOME te estensore