Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44346 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44346 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 29/06/2023 dal Tribunale di Pescara visti gli atti e la richiesta; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO ha proposto personalmente richiesta di rimessione del processo n. 1090/2023 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, per il reato di violazione di pubblica custodia di cose.
NOME COGNOME è stata tratta a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pescare per rispondere del delitto di cui all’art. 351 cod. pen., perché, q difensore nominato da NOME COGNOME COGNOME‘ambito del procedimento penale n. 12097/11 iscritto presso la Procura di Pescara in seguito alla morte di NOME COGNOME, avrebbe sottratto il reperto iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO C.R. dell’Ufficio Corp Reato, contenente le registrazioni video relative al passaggio NOME COGNOME ne giorno della sua scomparsa, fatto commesso in Pescara il 12 febbraio 2021.
La ricorrente chiede lo spostamento di tale processo penale dal Tribunale di Pescara e deduce un’inimicizia grave con il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, e con il pubblico ministero titolare dell’indagine, AVV_NOTAIO maturata COGNOME‘ambito del procedimento per la morte di NOME COGNOME, e in dipendenza di diversi provvedimenti di archiviazione.
La richiesta di rinnessione è, altresì, fondata sui motivi di risentimen personale in ragione delle azioni civili intraprese, per il tramite dell’istante, i di difensore di NOME COGNOME COGNOMEpadre del giovane trovato morto nel 2011), nei confronti del medesimo AVV_NOTAIO COGNOME, e sulla sua convocazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, nonché sulle decisioni concernenti il collaboratore di giustizia NOME COGNOME COGNOME sulla «presunta pressione esercitat dai giudici di Pescara dalla ‘ndrangheta locale».
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, converti con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settemb 2023, il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 5 ottobre 2023 l’AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dell’istanza di legittimo sospetto e ha chies di sollevare l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 36 e 52 cod. proc. pe relazione all’articolo 111 della Costituzione e in relazione all’art. 6 d Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ad avviso della ricorrente, infatti, l’art. 36 cod. proc. pen. sare incostituzionale COGNOMEa parte in cui non estende all’ufficio del Pubblico Ministe l’obbligo di astensione in relazione al punto a) («se ha interessi procedimento»), al punto d) («se vi è inimicizia grave con una delle parti private»
e punto h) («se esistono altre gravi ragioni di convenienza”) di tale disposizion l’art. 52 cod. proc. pen., parimenti, sarebbe incostituzionale COGNOMEa parte in prevede che il pubblico ministero ha una mera facoltà di astensione e non obbligo, così come stabilito dal codice di rito per i giudici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di rinnessione è manifestamente infondata.
Occorre rilevare, in via preliminare, come l’eccezione di incostituzionalità dedotta dalla ricorrente degli artt. 36 e 52 cod. proc. pen. in relazione all’art 111 della Costituzione e in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diri dell’uomo, è inammissibile, in quanto le disposizioni censurate non trovano applicazione nel procedimento di rimessione e, dunque, sono irrilevanti nel caso di specie.
L’istante deduce una grave inimicizia con il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, e con il pubblico ministero titolare dell’indagine per la morte di NOME, AVV_NOTAIOssa COGNOME, maturata COGNOME‘ambito di tale procedimento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga a principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tal comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (ex plurimis: Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223638; Sez. 6, n. 22077 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 263559 – 01).
Ne consegue che, da un lato, per «grave situazione locale» deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuaie, riguardante l’arnbiente territoria nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la no imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svo il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione del persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223638; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che gli atti
comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il pr medesimo (Sez. (J, n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME, Rv. 223642-01; Sez. 6, n. 29413 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273560 – 01).
Declinando tali consolidati principi nei caso di specie, deve rilevarsi che richiesta di rimessione del processo è manifestamente infondata.
Gli asseriti motivi di risentimento personale posti a fondamento dell’istanza di rimessione, già COGNOMEa prospettazione della parte istante, non sono tali determinare una grave situazione territoriale estranea alla dialettica processual né da pregiudicare l’imparzialità dell’ufficio giudiziario competente, vulnerando libertà di autodeterminazione delle diverse persone COGNOMEo stesso coinvolte.
I fatti denunciati sono, infatti, privi di una intrinseca gravità, ta determinare l’effetto di perturbazione del sereno svolgimento del processo tassativamente delineato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. pen.
Le circostanze poste a fondamento della paventata parzialità dell’ufficio del pubblico ministero e delle pressioni della criminalità organizzata sulla se giudiziaria si fondano, inoltre, su mere congetture e illazioni.
Parimenti la pendenza di procedimenti di responsabilità civile, peraltro aperti a possibili epiloghi decisori, a carico di magistrati dell’ufficio del pub ministero non risulta aver proiettato un’ombra di indiscriminato sospetto e d generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso e, dunque, non è di p sé sufficiente ad integrare la «grave situazione locale», tassativamente richiest ai fini della rimessione del processo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la richiesta di rimessione del processo deve essere dichiarata inammissibile e la parte istante deve esser condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.