Rimessione del processo: quando è inammissibile?
L’istituto della rimessione del processo rappresenta uno strumento eccezionale previsto dal nostro codice di procedura penale per garantire l’imparzialità e la serenità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a requisiti molto stringenti, come ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di un imputato, chiarendo la distinzione fondamentale tra le patologie interne al procedimento e la ‘grave situazione locale’ che sola può giustificare il trasferimento del processo ad altra sede.
I Fatti del Caso
Un imputato, sotto processo presso il Tribunale di Monza, presentava una richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale. A sostegno della sua istanza, egli denunciava l’esistenza di fatti nuovi, successivi a una precedente richiesta già respinta, che a suo dire erano idonei a minare l’imparzialità del collegio giudicante e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. Le lamentele del ricorrente si concentravano su presunte condotte dei magistrati del Tribunale adito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato l’istanza inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle accuse mosse ai magistrati, ma ha rigettato la richiesta per una carenza fondamentale nel suo presupposto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la ‘Grave Situazione Locale’ come requisito per la rimessione del processo
Il cuore della decisione risiede nella rigorosa interpretazione del concetto di ‘grave situazione locale’, unico presupposto che può legittimare la rimessione del processo. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017), secondo cui per ‘grave situazione locale’ si deve intendere un fenomeno esterno alla dialettica processuale.
In altre parole, non si tratta di presunte anomalie o errori interni al processo (le cosiddette ‘patologie interne’), ma di un contesto ambientale e territoriale talmente anomalo da far sorgere un concreto pericolo per l’imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (testimoni, periti, ecc.). I motivi di legittimo sospetto, quindi, devono essere una conseguenza diretta di questa situazione esterna e non viceversa.
Nel caso di specie, l’istante aveva lamentato le condotte dei magistrati senza però dimostrare, né tantomeno dedurre, che tali comportamenti avessero generato uno specifico e grave quadro ‘ambientale’ al di fuori del palazzo di giustizia. Le critiche, pur aspre, rimanevano confinate all’interno del procedimento. Secondo la Corte, queste ‘patologie interne’, se non si inseriscono in un contesto esterno di grave turbativa, non raggiungono quella soglia di ‘gravità’ richiesta dalla norma per attivare il rimedio eccezionale della rimessione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la rimessione non è uno strumento per contestare l’operato del giudice o per risolvere le tensioni che possono sorgere durante il dibattimento. È una misura straordinaria, da attivare solo quando l’intero contesto territoriale in cui si celebra il processo è ‘inquinato’ a tal punto da pregiudicare le fondamenta stesse di un giusto processo. La decisione serve da monito: un’istanza di rimessione non adeguatamente fondata sul presupposto della grave situazione locale esterna sarà dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del proponente al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Quando si può chiedere la rimessione del processo?
La rimessione del processo può essere richiesta solo in presenza di una ‘grave situazione locale’, intesa come un fenomeno esterno alla dinamica processuale che, per la sua abnormità e consistenza, rappresenta un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
Le presunte condotte irregolari dei magistrati giustificano sempre la rimessione del processo?
No. Secondo l’ordinanza, le condotte dei magistrati, qualificate come ‘patologie interne al processo’, non giustificano la rimessione se non hanno suscitato uno specifico e grave quadro ‘ambientale’ esterno al procedimento che integri i requisiti della grave situazione locale.
Cosa succede se una richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile?
Se la richiesta viene dichiarata inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9914 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2022
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME NOME NOME PADOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME, imputato nel procedimento R.G.N.R. n. 2018/005097, pendente innanzi al Tribunale di Monza, ha formulato richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., denunciando l’esistenza di fatti nuovi, successivi alla precedente istanza di rimessione, idonei a menomare l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.
ritenuto che questa Corte (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116 01) è ferma nel ritenere che, in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone, che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa;
rilevato che l’instante ha lamentato condotte dei magistrati del Tribunale di Monza senza neppure dedurre che le stesse abbiano suscitato uno specifico e grave quadro “ambientale”, esterno al plesso ordinamentale entro cui quelle condotte e quei fatti si sono in ipotesi iscritti;
considerato che le patologie interne al processo, quindi, ove non iscritte all’interno di un quadro ambientale locale di dimensioni ed intensità tali da raggiungere quella soglia di “gravita” di cui innanzi si è detto, non integrano “situazioni” tali da legittimare l’eccezionale rimedio della rimessione del processo;
rilevato, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Pre ente