Rimessione del processo: quando la richiesta è inammissibile? L’analisi della Cassazione
La rimessione del processo è uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire che ogni processo si svolga in un clima di serenità e imparzialità. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a requisiti molto stringenti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo insieme un caso pratico in cui una richiesta di trasferimento è stata respinta, con importanti conseguenze per il richiedente.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Trasferimento del Processo
Un imputato presentava alla Corte di Cassazione un’istanza per ottenere la rimessione del processo in corso presso il Tribunale di una città del Sud Italia. A fondamento della sua richiesta, l’imputato deduceva una presunta violazione delle norme procedurali da parte del giudice, interpretata come un segnale di pregiudizio nei suoi confronti e un ostacolo al suo diritto di difesa. Inoltre, l’istante faceva riferimento a una precedente istanza di ricusazione, già rigettata dalla Corte d’Appello, insinuando l’esistenza di presunte “collusioni interne” alla Magistratura.
La Disciplina della Rimessione del Processo e i Suoi Limiti
Prima di esaminare la decisione, è utile ricordare cosa prevede la legge. La rimessione del processo può essere disposta solo in presenza di una “grave situazione locale” tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile. La giurisprudenza, come richiamato dalla stessa Corte (sent. n. 24050/2018), ha precisato che tale situazione deve consistere in un fenomeno esterno alla normale dialettica processuale.
Non si tratta, quindi, di una semplice contestazione dell’operato del giudice, ma di una condizione ambientale e territoriale così anomala da generare un pericolo concreto per:
1. L’imparzialità del giudice (inteso come l’intero ufficio giudiziario).
2. La libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (testimoni, periti, ecc.).
I motivi di legittimo sospetto devono essere una diretta conseguenza di questa grave situazione esterna.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché la Richiesta è Stata Respinta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato la richiesta inammissibile. La motivazione è netta: le doglianze dell’imputato non integravano i presupposti richiesti dalla legge. La Corte ha osservato che la richiesta si basava su opinioni del tutto generiche e prive di qualsiasi specifico fondamento, senza mai descrivere una “grave situazione locale” esterna al processo.
Le critiche mosse al giudice, relative alla gestione del procedimento, rientrano nella normale dialettica processuale e non costituiscono quel fenomeno abnorme e ambientale richiesto per la rimessione del processo. In altre parole, il malcontento per le decisioni o l’atteggiamento di un magistrato non è, di per sé, sufficiente a giustificare il trasferimento di un intero procedimento a un’altra sede giudiziaria.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La decisione della Corte non si è limitata a respingere la richiesta. In applicazione dell’art. 48, comma 6, del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il richiedente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la rimessione del processo è un rimedio estremo, da attivare solo in circostanze eccezionali e oggettivamente verificabili, che minano la credibilità e la serenità della giustizia in un determinato contesto territoriale. Non può essere utilizzato come uno strumento per contestare nel merito le decisioni di un giudice o per esprimere una generica sfiducia nel suo operato.
Cosa si intende per ‘grave situazione locale’ ai fini della rimessione del processo?
Per ‘grave situazione locale’ si intende un fenomeno esterno alla normale dinamica processuale, radicato nell’ambiente territoriale, talmente grave da creare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice o per la libertà di determinazione dei partecipanti al processo.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta in questo caso specifico?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché non si fondava su una ‘grave situazione locale’, ma su opinioni generiche e accuse di parzialità rivolte al giudice, considerate elementi interni alla dialettica processuale e prive di un fondamento oggettivo esterno.
Quali sono le conseguenze per chi presenta una richiesta di rimessione inammissibile?
In base all’art. 48, comma 6, del codice di procedura penale, la parte la cui richiesta viene dichiarata inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di BARI del 15/11/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
43583/2023 R.G.
OSSERVA
Rilevato che la richiesta di rimessione deduce a proprio fondamento violazione di procedurali da parte del giudice che procede nei suoi confronti indicative, secondo il del pregiudizio del predetto magistrato nei suoi confronti, al quale sarebbe impedit difesa;
che, infine, l’istante (v. pg. 19 della richiesta) ascrive anche la decisione della che ha rigettato precedente ricusazione formulata dallo stesso istante a collusion Magistratura finalizzate a “colpire” avversari di volta in volta individuati;
Ritenuto che in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve inte fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territorial processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere i se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso c giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione lo conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116);
Ritenuto che la richiesta non solo esula dai casi previsti dall’ordinamento ma, quanto situazione locale, fa riferimento a opinioni del tutto generiche e prive di quals fondamento;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., alla declaratoria di in della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese process somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle amme
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/04/2024.