Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
L’imputato COGNOME NOME, nel procedimento per i reati di cui agli artt. 595 e 660 cod. pen., propone istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen.;
1. L’istanza è inammissibile.
Per chiarire le ragioni che hanno condotto all’esito odierno, occorre effettuare una premessa in diritto sui presupposti dell’istituto della rimessione del processo.
Una pietra miliare sul tema è senz’altro costituita da Sezioni Unite Berlusconi e alt (Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223643), c:he ha individuato le caratteristiche della “grave situazione locale”, i suoi rapporti con le vice endoprocessuali e le ipotesi in cui essa possa determinare il legittimo sospetto di c all’art. 45 cod. proc. pen.
In primo luogo, l’autorevole precedente ha sancito che «l’eccezionalità dell’istituto si spiega, anzitutto, considerando che la · rimessione costituisce eccezione al principio de giudice naturale precostituito per legge» […A L’eccezionalità si coglie, poi, tenendo con che, in tanto con la rimessione si deroga alla competenza territoriale e, quindi, principio del giudice naturale precostituito per legge, in quanto vi siano motivi – g situazioni locali – per sospettare il giudice di non essere imparziale e la non imparzialità o il sospetto della non imparzialità del giudice non può che essere eccezionale», giudice da intendersi non già il giudice o soltanto il giudice del processo, «ma è, per definizione, l’organo giudicante nel suo complesso».
Indefettibile corollario di tale eccezionalità dell’istituto della rirriessione è «il principio della interpretazione restrittiva delle norme che lo disciplinano e ciò proprio perc queste norme “incidono pesantemente sulle regole attributive della competenza inerenti alla precostituzione del giudice naturale”».
Le Sezioni Unite hanno poi fornito, in termini coerenti con quanto sopra delineato, una definizione del legittimo sospetto che può essere indotto dalla grave situazione locale, affermando che «i motivi di legittimo sospetto sono configurabili “quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso questo come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito”».
In ordine alla grave situazione locale ed ai rapporti con le vicende endoprocessuali, così si è espresso il massimo Consesso: «Nessun dubbio per entrambe, anzitutto, che l’aggettivo territoriale alluda ad una situazione locale, empiricamente verificabi estranea alla dialettica processuale». A proposito di questa estraneità, in particolare, si è sottolineato che «la corte di cassazione deve accertare se sussiste la grave situazione locale/territoriale prescindendo dalla dialettica processuale, prescindendo da ciò che
accade nel processo. È il territorio, nel quale, come esigono le norme sulla competenza per territorio, si radica quel determinato processo, che deve essere investito da una situazione di tale gravità da rendere il processo incompatibile con la permanenza in quel luogo; è il territorio, in NOME termini, che impone che il processo, lì radicato, sradicato, sicché, se sul territorio, su ciò che sta intorno al processo, non v’è nulla evochi una grave situazione, ciò che accade nel processo non può avere alcuna rilevanza. Detto in altre parole, se la grave situazione locale/territoriale obiettivamente sussiste, ciò che accade nel processo non può, ovviamente, essere riflesso di una inesistente grave situazione locale e, quindi, non può avere alcuna rilevanza ai fini del rimessione».
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato che «i provvedimenti e i comportamenti del giudice possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le lor caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudic Se la grave situazione locale sussiste non v’è dubbio, invero, che i provvedimenti e comportamenti del giudice possano assumere rilevanza ai fini della rimessione». E ancora: «Se la grave situazione locale non esiste oggettivamente, a nulla vale indugiare sui provvedimenti endoprocessuali e ciò per la semplice ragione che, in assenza di un grave turbamento dell’ambiente esterno al processo, gli eventuali, discutibili provvedimenti endoprocessuali possono ben spiegarsi o come semplice conseguenza di un’errata interpretazione della legge o di un non corretto esercizio del pote discrezionale o come provenienti da un giudice ricusabile; possono spiegarsi, cioè, come effetti che hanno la loro causa nel processo o se, come nell’ipotesi della ricusazione l’hanno fuori del processo, si tratta pur sempre di una causa che non è la grave situazione locale. Se, invece, quest’ultima sussiste, i provvedimenti endoprocessuali, se con determinate caratteristiche, specialmente se emessi su questioni particolarmente rilevanti o nei momenti più delicati del processo, possono essere ritenuti a ragione conseguenza della stessa, con quella, dianzi sottolineata, circolarità che si risolve in u conferma, in un avallo, della grave situazione locale autonomamente accertata.» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai margini valutativi del Giudice della rimessione, le Sezioni Unite hanno affermato che: «gli aggettivi usati per definire la gravità della situazione loca consentono di dire che la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione dell persone che partecipano al processo, interpretazione, questa, che riduce drasticamente i margini di discrezionalità della corte di cassazione nel decidere sulla sussistenza dell
grave situazione locale e nel disporre il trasferimento del processo in deroga al princip del giudice naturale precostituito per legge».
La giurisprudenza successiva di questa Corte non si è discostata da queste direttrici interpretative.
Si è così affermato che, per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel qual processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudic (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (per limitarsi alle più recenti, Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME e NOME, Rv. 268531; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME ed NOME, Rv. 263952). Quanto all’interpretazione dei fatti portati a fondamen dell’istanza di rinnessione, si è sostenuto, sempre sulla scia della pronunzia delle Sezio Unite sopra citata, che è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chi riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, p il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell’art. 45 proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262278). Né ricorrono gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisori del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettiv dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, COGNOME e altro, Rv. 260888). Questa Corte ha anche rimarcato che l’istituto della rinnessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tal riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sul ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione. Si legge i motivazione che non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicend riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che la richiesta di rimessione non rispetta affatto i parametri contenutistici che la giurisprudenza di questa Corte esige, d momento che si connota di genericità e indeterminatezza, in quanto fatta di proposizioni disordinate e disorganiche che pregiudicano irrimediabilmente non solo l’enucleazione di motivi di legittimo sospetto, ma anche l’intellegibilità stessa dell’istanza ed impediscon questa Corte di vagliarne il contenuto.
Va, inoltre, dato atto che, ai sensi dell’art. 46 co. 1 cod. proc. pen., la richiesta di rimessione oltre a dover essere depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice, deve essere anche notificata, entro sette giorni, a cura d richiedente alle altre parti processuali e che, nel caso di specie, in atti non si rinveng le relative notifiche.
Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.