Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a DAVAGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità della richiesta;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, si è associato alle conclusioni del AVV_NOTAIO ministero;
sentita l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi della richiesta e ne ha chiesto l’accoglimento; lette le note pervenute nell’interesse di COGNOME NOME
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME chiede la rimessione del processo pendente a suo carico presso il Tribunale di Alessandria.
A tale proposito premette di essere stato il presidente (ora in quiescenza) del Tribunale di Alessandria ove si svolge il processo a suo carico e che coinvolge direttamente o indirettamente, ora come giudici, ora come testimoni, ora come persone offese e ora come imputati numerosi magistrati dello stesso tribunale oltre che alcuni avvocati.
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In particolare, il ricorso si sviluppa lungo due temi:
il primo viene intitolato al diretto e/o indiretto coinvolgimento dei singoli magistrati del tribunale di Alessandria, in particolare dei più direttamente coinvolti, ma anche di avvocati e i riflessi sociali per la promossa campagna di pubblicità mediatica.
In relazione a esso vengono illustrate le posizioni e le vicende riguardanti il AVV_NOTAIO ministero NOME COGNOME, il AVV_NOTAIO.u.p. NOME AVV_NOTAIO, il AVV_NOTAIO.o.t. NOME COGNOME, il AVV_NOTAIO ministero AVV_NOTAIO, la presidente COGNOME, la presidente COGNOME oltre che delle campagne di stampa che si assumono disposte dall’AVV_NOTAIO, tali da condizionare le varie figure che verranno chiamate a testimoniare o a giudicare il ricorrente.
Con il secondo tema vengono illustrati i contenuti della vicenda processuale, al fine di una migliore comprensione del contesto.
Viene descritta, quindi, la materia del contendere intorno all’immobile che viene denominato “la Villa” e la casa di Portofino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile.
1.1. Va preliminarmente ricordato che «in tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale” di cui all’art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo», (Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016 , Mancuso, Rv. 268531 – 01).
1.2. Ciò premesso, si rileva come le circostanze esposte nel ricorso, rappresentino aspetti riferiti a singoli magistrati, individualmente considerati, senza raffigurare una grave situazione locale che investa l’Ufficio giudiziario considerato nel suo complesso, tale da turbare il regolare svolgimento del processo.
Rispetto a tali situazioni, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata -eventualmente- mediante gli istituti dell’astensione e della ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.
Strumento dell’astensione cui ha fatto ricorso la NOME COGNOME.
A ciò si aggiunga che sotto il profilo del pericolo (concreto) di non imparzialità del Tribunale di Alessandria, va rilevato come il ricorso non contenga l’indicazione di fatti idonei, dotati di oggettiva capacità dimostrativa di una situazione che faccia temere un perturbamento dell’Ufficio Giudiziario globalmente considerato.
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Le rimostranze esposte nella richiesta, invero, si risolvono in critiche all’operato di alcuni pubblici ministeri (NOME COGNOME) e di alcuni giudici (NOME COGNOME), sulla base di considerazioni e valutazioni soggettive di non condivisione, che non possono avere alcuna valenza in punto di trasferimento del processo in altra sede.
Analoghe considerazioni valgono in riferimento alle future testimonianze del procuratore capo AVV_NOTAIO COGNOME, del VPO COGNOME, della presidente COGNOME e della presidente COGNOME.
Il richiedente, infatti, dubita della futura genuinità delle testimonianze che eventualmente- dovranno rendere i menzionati magistrati, ma ciò sulla base di un mero sospetto che trova origine su considerazioni affatto personali, disancorate dalla necessaria oggettività che deve essere posta a fondamento di un atto grave ed eccezionale qual è la rimessione del processo.
Dubbi che vengono trovano origine nella considerazione dell’esistenza di rapporti interpersonali nell’ufficio giudiziario di appartenenza tra le persone coinvolte nella richiesta.
Proprio a tale ultimo proposito è già stato affermato da questa Corte che «In tema di rimessione, la circostanza che alcuni testimoni intrattengano rapporti professionali con l’ufficio giudiziario presso il quale si celebra il processo non integra il presupposto della “grave situazione locale”, non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti. (Fattispecie relativa a processo nel quale un testimone aveva svolto funzioni giudiziarie nel medesimo distretto di quel Tribunale e altro testimone prestava servizio presso la locale Procura della Repubblica)», (Sez. 5 – , Sentenza n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451 – 02.
Va ancora osservato come risulti apodittico e comunque congetturale il riferimento alle “campagne di stampa di cui l’AVV_NOTAIO sembra poter disporre, quando dovranno essere assunti come testi i Procuratori”.
Anche in questo caso emerge chiaramente come l’astratta possibilità futura ed eventuale che il menzionato AVV_NOTAIO attivi una campagna di stampa per condizionare i testimoni sia una mera preoccupazione soggettiva, del tutto priva di connotati di attuale concretezza.
Volendosi prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo, va comunque rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza», (Sez. 1 – , Sentenza n. 33165 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 277498 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 45310 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245215 – 01).
Quanto ai contenuti della vicenda che ha interessato l’immobile in Portofino e la Villa, essi sono affatto ininfluenti ai fini del giudizio di rimessione.
Alla luce di quanto esposto, emerge come i profili denunciati non consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto riferiti a singole posizioni di cui si dubita sulla base di meri sospetti soggettivi e su situazione comunque inidonee a giustificare la rimessione del processo.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità della richiesta.
Con riguardo alla statuizione sulle spese processuali, il Collegio intendere dare continuità al seguente principio di diritto: «la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di rimessione non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare naturale dell’istituto e dell’atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale contenuta nell’art. 616 cod. proc. pen.», (Sez. 6 – , Sentenza n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451 – 01).
Ravvisandosi, comunque, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il richiedente va condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/06/2024