Rimessione del processo: i requisiti di ammissibilità secondo la Cassazione
L’istituto della rimessione del processo, disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento eccezionale a garanzia dell’imparzialità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a requisiti stringenti, sia di forma che di sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni di questo istituto, dichiarando inammissibile un’istanza per manifesta infondatezza e vizi procedurali. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Un indagato in un procedimento penale presso un Tribunale italiano presentava alla Corte di Cassazione una richiesta di rimessione del processo. A fondamento della sua istanza, adduceva una generica situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, originata da presunti favoritismi del Pubblico Ministero. La richiesta, tuttavia, non forniva dettagli specifici né elementi concreti a supporto di tali affermazioni, limitandosi a evocarle in termini generici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’istanza palesemente inammissibile per una duplice ragione: una di carattere sostanziale, legata alla genericità delle accuse, e una di carattere procedurale, relativa al mancato rispetto dei termini per la notifica.
L’Inammissibilità della rimessione del processo per Manifesta Infondatezza
Il primo profilo di criticità riscontrato dai giudici riguarda il contenuto stesso della richiesta. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., chi chiede la rimessione deve descrivere con precisione la “grave situazione locale” che potrebbe minare l’imparzialità del giudizio. Non è sufficiente accennare a presunti favoritismi o pregiudizi in modo allusivo o meramente evocativo. È necessario, invece, rappresentare i fatti in termini chiari, comprensibili e verificabili, fornendo argomentazioni concrete su cui si basa la richiesta. In assenza di tali elementi, l’istanza è destinata a essere considerata manifestamente infondata.
Il Vizio Procedurale: La Mancata Notifica
Oltre al difetto di contenuto, la Corte ha rilevato un errore procedurale fatale. L’articolo 46 del codice di procedura penale stabilisce che la richiesta di rimessione deve essere notificata, a cura del richiedente, alle altre parti del processo entro sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria del giudice. Nel caso di specie, tale adempimento non è stato eseguito, rendendo l’istanza inammissibile anche per inosservanza dei termini procedurali.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla necessità di preservare il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione, evitando che esso possa essere utilizzato per fini dilatori o sulla base di mere supposizioni. La legge richiede un onere di allegazione specifico e rigoroso a carico di chi presenta l’istanza. L’obbligo di descrivere dettagliatamente la “grave situazione locale” serve a consentire alla Corte di Cassazione una valutazione oggettiva e non basata su semplici percezioni soggettive dell’indagato. Allo stesso modo, il termine per la notifica alle altre parti è posto a garanzia del contraddittorio, permettendo a tutti i soggetti coinvolti di essere tempestivamente informati e di poter presentare le proprie memorie.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, una richiesta di rimessione del processo deve essere supportata da fatti concreti, dettagliati e verificabili, che dimostrino l’esistenza di una situazione oggettiva di turbamento della serenità e imparzialità del giudizio. Accuse generiche contro i magistrati sono destinate al rigetto. In secondo luogo, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali, in particolare l’obbligo di notifica alle altre parti entro il termine perentorio di sette giorni. L’inosservanza di questi requisiti, sia sostanziali che formali, comporta non solo la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, ma anche la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 1.000,00 euro.
Perché la richiesta di rimessione del processo è stata ritenuta manifestamente infondata?
La richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata perché era generica, allusiva e non descriveva con precisione la ‘grave situazione locale’ richiesta dalla legge, limitandosi a lamentare presunti favoritismi del Pubblico Ministero senza fornire dettagli o fatti concreti e controllabili.
Quale errore procedurale ha determinato l’inammissibilità dell’istanza?
L’errore procedurale è consistito nella mancata notifica della richiesta di rimessione alle altre parti del processo entro il termine di sette giorni dal suo deposito in cancelleria, come previsto dall’art. 46 del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta una richiesta di rimessione dichiarata inammissibile?
La conseguenza è la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, l’importo è stato quantificato in euro 1.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7645 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966
avverso il provvedimento del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME indagato nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, adduce senza fornire dettagli una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti dovuta a presunti favoritismi del Pubblico Ministero.
Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 c.p.p. deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda.
L’istanza è affetta da palese inammissibilità, per manifesta infondatezza. Inoltre risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto dall’art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alla altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleria del giudice.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
Il Co GLYPH liere estensore
Il Presidente