Rimessione del Processo: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Motivi Vaghi e Generici
L’istituto della rimessione del processo rappresenta uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire l’imparzialità e la serenità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato a presupposti rigorosi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile una richiesta fondata su motivazioni generiche e non circostanziate.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava una richiesta di rimessione del processo, chiedendo che il suo procedimento venisse trasferito dalla sede originaria ad un altro tribunale. La richiesta, inoltrata dal tribunale competente alla Corte di Cassazione, era stata successivamente integrata con ulteriori memorie. Alla base dell’istanza vi era la presunta esistenza di una situazione ambientale locale tale da turbare il corretto svolgimento del processo, minando la serenità e l’imparzialità del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato la richiesta e l’ha dichiarata inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’istanza fosse stata proposta per motivi manifestamente infondati. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Le Motivazioni: Requisiti per una valida istanza di rimessione del processo
La Corte ha fondato la sua decisione su un punto cruciale: la genericità delle argomentazioni dell’istante. Secondo l’ordinanza, le ragioni addotte a sostegno della richiesta di trasferimento sono apparse “vaghe, generiche e non idonee a configurare l’esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo”.
Perché una richiesta di rimessione del processo possa essere accolta, non è sufficiente lamentare genericamente un clima ostile o un presunto pregiudizio. L’istante ha l’onere di allegare e dimostrare fatti specifici, concreti e verificabili che attestino in modo inequivocabile l’impossibilità di proseguire il giudizio nella sede naturale in condizioni di imparzialità e serenità. Le semplici percezioni soggettive o le affermazioni non supportate da elementi oggettivi non possono giustificare uno spostamento della competenza territoriale, che resta una misura eccezionale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un orientamento consolidato: l’istituto della rimessione non può essere utilizzato in modo strumentale o sulla base di mere supposizioni. Chi intende avvalersene deve fornire alla Corte prove concrete di una situazione ambientale realmente compromessa, capace di influenzare negativamente l’esito del giudizio. La decisione sottolinea l’importanza di redigere istanze dettagliate e ben documentate, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la preparazione di una tale richiesta esige un’accurata raccolta di elementi fattuali e non può basarsi su semplici deduzioni o lamentele generiche.
Quando una richiesta di rimessione del processo può essere dichiarata inammissibile?
Secondo l’ordinanza, una richiesta di rimessione è inammissibile quando è proposta per motivi manifestamente infondati, ovvero quando le ragioni addotte sono vaghe, generiche e non idonee a dimostrare l’esistenza di una situazione locale che possa turbare lo svolgimento del processo.
Quali sono le conseguenze per chi presenta una richiesta di rimessione inammissibile?
La conseguenza diretta, come stabilito dalla Corte nel caso di specie, è la condanna dell’istante al pagamento delle spese del procedimento.
È sufficiente affermare che esiste una situazione locale che turba il processo per ottenerne la rimessione?
No, non è sufficiente. La Corte chiarisce che le ragioni devono essere specifiche e concrete. Affermazioni vaghe e generiche non sono considerate idonee a configurare la situazione di turbamento richiesta dalla legge per concedere il trasferimento del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA del 12/06/2024
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’istanza di rimessione del procedimento proposta da NOME COGNOME, reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l’esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo;
Ritenuto che l’istante va condannato alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso il 9 settembre 2024
La Presidente COGNOMECOGNOME9> latrice