La rimessione del processo: requisiti e limiti secondo la Cassazione
L’istituto della rimessione del processo rappresenta una garanzia fondamentale per l’imputato, volta ad assicurare che il giudizio si svolga in un clima di totale serenità e imparzialità. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a requisiti rigorosi, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame offre uno spunto prezioso per comprendere quando una richiesta di spostamento del processo può essere considerata fondata e quando, invece, rischia di essere dichiarata inammissibile per genericità.
I Fatti di Causa
Tre individui, coinvolti in un procedimento presso la Corte d’Appello di Genova, hanno presentato un’istanza alla Corte di Cassazione per ottenere la rimessione del processo ad un’altra sede giudiziaria. La loro richiesta si fondava sul timore che l’ambiente giudiziario locale fosse viziato da un pregiudizio nei loro confronti, tale da compromettere la serenità e l’imparzialità del collegio giudicante. In particolare, gli istanti facevano riferimento a una generica “influenza pregiudizievole” e a un presunto “inquinamento ambientale” all’interno degli uffici giudiziari, motivando tali timori con l’esito negativo di precedenti procedimenti di prevenzione a loro carico.
La Disciplina della Rimessione del Processo
L’articolo 45 e seguenti del codice di procedura penale regola la rimessione del processo. Questo strumento consente di trasferire la competenza a un altro giudice quando sussistono gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano, oppure la sicurezza e l’incolumità pubblica. La norma mira a tutelare la serenità e l’imparzialità del giudizio. Per attivare questo meccanismo, non è sufficiente un mero sospetto soggettivo di parzialità, ma è necessario dimostrare l’esistenza di una situazione oggettiva e radicata nel territorio che abbia un impatto concreto sul processo.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, fornendo una chiara motivazione. I giudici hanno sottolineato che dall’atto presentato non era possibile individuare ragioni sufficienti per accogliere la richiesta. L’istituto della rimessione presuppone, infatti, la sussistenza di una “situazione locale” concreta e specifica, radicata nel territorio, capace di minare l’imparzialità dei giudici. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a lamentare una generica “influenza pregiudizievole”, fondata unicamente sull’esito negativo di altri procedimenti. Secondo la Corte, questa argomentazione è del tutto insufficiente. Non è stata fornita alcuna indicazione specifica del presunto “inquinamento ambientale” che avrebbe dovuto giustificare lo spostamento del processo. La semplice delusione per decisioni passate sfavorevoli non costituisce una prova di parzialità del foro competente.
Conclusioni: L’Inammissibilità per Genericità delle Accuse
In conclusione, la Corte ha stabilito che i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la richiesta di rimessione del processo non può basarsi su mere illazioni o su un generico sentimento di sfiducia verso l’autorità giudiziaria. È onere del richiedente fornire elementi concreti, specifici e localizzati che dimostrino come l’imparzialità del giudizio sia effettivamente e oggettivamente a rischio. In assenza di tali prove, l’istanza è destinata a essere respinta.
Quali sono i presupposti per richiedere la rimessione del processo?
Per richiedere la rimessione del processo è necessaria la sussistenza di una grave situazione locale, radicata nel territorio specifico, che sia tale da turbare la serenità e l’imparzialità del giudizio e dei giudici.
Un esito negativo di precedenti procedimenti è sufficiente a giustificare la rimessione del processo?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’esito negativo di precedenti procedimenti non è, di per sé, una ragione sufficiente per giustificare la rimessione, in quanto non dimostra l’esistenza di una concreta situazione locale che pregiudichi l’imparzialità dei giudici.
Cosa succede se una richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile?
Se la richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile, il richiedente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, NOME e NOME COGNOME;
ritenuto che dall’atto di parte non è possibile enucleare quali siano le ragioni sufficienti per la adozione del provvedimento richiesto;
considerato infatti che l’istituto della rimessione (già indicato come legittima suspicione ed ora regolato dall’art.45 e segg. c.p.p.) presuppone la sussistenza di una situazione locale (cioè radicata nel caso specifico nel territorio genovese o ligure) tale da turbare la serenità ed imparzialità del giudizio e dei giudic destinati ad emetterlo;
osservato che nel caso concreto non viene fornita alcuna specifica indicazione di ‘inquinamento ambientale’ lamentandosi piuttosto una generica influenza pregiudizievole all’interno dell’ufficio giudiziario, fonda esclusivamente sull’esito negativo di precedenti procedimenti di prevenzione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.