Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SATRIANO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con istanza del 6.12.2023 NOME NOME ha chiesto la remissione del procedimento n. 20876/2023 RG Gip e di tutti quelli pendenti presso il Tribunale di Napoli ex art. 45 cod.proc.pe per fatti di corruzione oltre omission di atti di ufficio da parte di tutti i giudici, i pubbl e il personale di cancelleria. Lamentava soprattutto una campagna di stampa avversa capace di influenzare il giudizio nel procedimento in corso.
2.11 Gip del Tribunale di Napoli all’udienza del 10.01.2024, preso atto dell’istanza, ha sospeso procedimento ai sensi dell’art. 47 cod.proc.pen.
La Procura generale in sede con requisitoria scritta ha richiesto dichiararsi la inammissibi dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che assolutamente generico.
1.1 Va ribadito che lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice (sotto il profilo della imparzialità del suo giudizio), della determinazione RAGIONE_SOCIALE persone che partecipano al processo (pubblico ministero, difensore, imputato, testi, periti e simili, secondo Cass. Sez. 1, n. 5723 del 1994) e della inviolabili diritto di difesa (Cass. Sez. 1, n. 926 del 1990; Cass. Sez. 1, n. 3402 del 1994; Corte cost., s n. 168 del 2006) quando possano essere pregiudicate da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica (provvedendo in tal senso l’istituto dell’inc:ompatibilità e i r dell’astensione e della ricusazione) ma l’intero ufficio giudiziario al quale appartiene (Cass. 1, n. 5682 del 1997). E’ strumento processuale che tutela l’imparzialità e la serenità del giud sul piano oggettivo, preservandolo dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e incontrovertibile attualità di essere inquinato da fattori esterni all’ufficio giudiziario ch svolgere la sua funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 1, n. 52976 del 2014); la sua applicazione saldamente ancorata ai presupposti di fatto che possono menomare tale serenità, la cui espressa previsione esclude ogni possibile applicazione discrezionale. Per questa ragione, questa Corte ha sin da subito dichiarato manifestamente infondata, in relazione all’art. 25, comma primo, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall’ della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest’ultimo ai fini della “translatio iudicii” è subordinata alla sua derivazione, effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l’imparzialità del giudice, circostanza, quest’ultima, che esclude la possibilità di uno spostame della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione (Cas ·Sez. U, n. 13687 del 2003).
..Come ha ben spiegato la Corte costituzionale, «siffatto eccezionale presidio – a garanzia dell serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del processo” – è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacché a garantire le par dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizi i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra. Tali turbamenti – sia che rilevino piano dell’ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità d giudizio – sono comunque riconducibili all’intervento di “elementi esterni”. Questi ultimi – c ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità – più che incidere direttamente sul v della imparzialità e terzietà del giudice investito della cognizione della regiudicanda (il “sos di condizionamento non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l’intero ufficio giudiz finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un “giusto processo”.
Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è menzione nell’art. cod. proc. pen., non possono, pertanto, che fondarsi e riflettersi su quello che è il natu oggetto del processo penale: vale a dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato; quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro l’accusa o, reciprocamente, a favore o contro l’imputato (…) È ben vero, infatti – com giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato – c:he la locuzione “giudi naturale” «non ha nell’art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per fo tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice precostituito per legge”» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 d 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse – come la rimessione l’effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e spec risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, rispon ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella – più tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in c stati violati.» (Corte cost.le, sentenza n. 106/2006).
1.2.L’istituto ha dunque carattere eccezionale poiché implica una deroga al principi costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità un’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”.
Pertanto, ai fini della rimessione del processo, i provvedimenti e i comportamenti del giudi possono assumere rilevanza a condizione che siano l’effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparziali dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo, così come anche gli a
i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono costituire presupposto per la rimessione del processo a norma degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione RAGIONE_SOCIALE persone che vi partecipano ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si processo medesimo (Cass. Sez. U, n. 13687 del 2003; di qui la già citata declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 cod. proc. pe
2.Tanto premesso, appare evidente, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra illustrate e per le ragio di seguito indicate, che in nessun modo i fatti genericamente dedotti dal ricorrente a sostegn della propria istanza di rimessione legittimano la deroga alla competenza territoriale del giudi naturale precostituito per legge.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 27.03.2024