Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13633 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
vista la richiesta presentata da:
NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
di rimessione del processo n. 11304/2018 r.g.n.r. pendente dinnanzi al TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME ha presentato – in qualità di imputato nel proc. pen. n. 11304/2018 r.g.n.r., pendente dinanzi al Tribunale di Bari – istanza di rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussisterebbe un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte dell’autorità giudiziaria procedente.
Rappresenta che: egli è un «già» maresciallo ordinario dei RAGIONE_SOCIALE nonché fondatore e segretario del RAGIONE_SOCIALE; in tale veste, ha, nel
corso degli anni, denunciato presunti abusi e reati commessi da ufficiali del Comando generale dell’Arma; il procedimento di cui chiede la rimessione ha a oggetto una presunta diffamazione, da lui commessa (a mezzo Facebook) nei confronti di un colonello dei RAGIONE_SOCIALE; il processo pende davanti al AVV_NOTAIO, giudice monocratico del Tribunale di Bari; il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Bari, AVV_NOTAIO, ha condotto le indagini e finora sostenuto l’accusa in udienza.
Tanto premesso, l’istante sostiene che il COGNOME sarebbe incompatibile a ricoprire il ruolo di giudice nel processo a suo carico, così come incompatibile a rappresentare la pubblica accusa nel medesimo procedimento sarebbe il AVV_NOTAIO COGNOME.
Il AVV_NOTAIO COGNOME sarebbe incompatibile, atteso che: sarebbe persona offesa in procedimenti penali a carico dell’istante; sarebbe parte in processi civili in cui l’indagato riveste il ruolo di controparte; avrebbe immotivatamente proposto l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti dell’istante; sarebbe indagato davanti all’autorità giudiziaria di Lecce per vicende legate alla richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione; si sarebbe reso responsabile di fatti gravi e rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo disciplinare; avrebbe proceduto rispetto a denunce presentate dall’istante nei confronti di ufficiali dei RAGIONE_SOCIALE; nell’esercizio delle sue funzioni, per «vendetta» e per motivi politici, si sarebbe reso responsabile di reiterati e gravi abusi nei confront dell’istante, finendo per commettere un vero e proprio «stalking giudiziario»; avrebbe chiesto, sempre per mera vendetta, l’applicazione nei confronti
Il AVV_NOTAIO COGNOME sarebbe incompatibile, atteso che: in passato si sarebbe occupato, anche in qualità di componente del collegio, di altri procedimenti a carico dell’istante; sarebbe indagato davanti all’autorità giudiziaria di Lecce, nell’ambito di procedimenti penali che vedrebbero l’istante nella veste di persona offesa; sarebbe stato oggetto di segnalazioni presentate dall’istante al RAGIONE_SOCIALE; sarebbe amico intimo del AVV_NOTAIO COGNOME; avrebbe omesso di trasmettere gli atti alla procura competente in relazione a fatti gravi – di cu sarebbe venuto a conoscenza nel corso del processo – che sarebbero stati commessi dal AVV_NOTAIO COGNOME. Nel corso del processo di cui l’istante chiede la remissione, il AVV_NOTAIO COGNOME, inoltre, avrebbe tenuto una condotta palesemente imparziale e in particolare: avrebbe impedito all’imputato di rendere spontanee dichiarazioni; avrebbe «vietato» l’escussione dei testi RAGIONE_SOCIALE difesa; avrebbe «rinnegato» una sua stessa ordinanza istruttoria, «appiattendosi» alle richieste del pubblico ministero; avrebbe «vietato» alla difesa di porre domande a un teste; avrebbe consentito al pubblico ministero di escutere un teste nonostante la difesa, in quell’udienza, fosse assente per legittimo impedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’istante di misure cautelari, che sarebbero state, poi, annullate dal Tribunale del riesame di Bari e ritenute illegittime dalla Corte di cassazione; anche nell’ambito del procedimento di cui viene chiesta la rimessione, si sarebbe reso responsabile di gravi abusi e omissioni, solo per fini di «vendetta».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di rimessione del processo è inammissibile, in quanto manifestamente infondata.
1.1. Va ricordato che l’istituto RAGIONE_SOCIALE rimessione del processo ha carattere eccezionale – poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25 Cost. e dall’art. 6 CEDU – e ciò «comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii» (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952; Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ai fini RAGIONE_SOCIALE rimessione del processo, conseguentemente, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso come l’ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà d determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, COGNOME, Rv. 273116; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME, Rv. 26853).
1.2. Dai riassunti principi in materia, deriva la manifesta , infondatezza dei motivi dell’istanza, che sono correlati a vicende propriamente procedimentali o a fatti relativi a due singoli magistrati (il doti. COGNOME e il AVV_NOTAIO COGNOME) e non all’in ufficio giudiziario in cui si svolge il processo.
Sotto il RAGIONE_SOCIALE profilo, va rilevato che i presunti vizi delle ordinanze istruttorie e delle decisioni assunte dal AVV_NOTAIO COGNOME, nell’esercizio del suo potere di direzione del dibattimento e sulle istanze RAGIONE_SOCIALE difesa, rientrano nella dialettica processuale e vanno dedotti nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito.
Con riferimento alla presunta incompatibilità del AVV_NOTAIO COGNOME e del AVV_NOTAIO COGNOME, va evidenziato che il ricorrente deduce fatti gravi, ma relativi a soli due
magistrati e non all’intero ufficio giudiziario, che, peraltro, è composto da numerosi magistrati, alcuni dei quali, come riferito dallo stesso istante, hanno in precedenza adottato decisioni a lui favorevoli, come quelle del Tribunale del riesame che hanno annullato le ordinanze applicative di misure cautelari.
Al riguardo, deve essere ribadito che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 novembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presid