Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/08/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Considerato che NOME COGNOME chiede, ai sensi dell’art. 45 cod. proc.pen., la remissione del processo per la grave situazione locale de:ernninatasi, tale da turbare gravemente lo svolgimento dello stesso;
ritenuto che l’istanza come formulata è inammissibile soCo diversi profili; rilevato, in primo luogo, che non risulta dagli atti in possesso del Collegio che la richiesta di rimessione sia stata – secondo il chiaro disposto di cui all’art 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. – notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, ivi compreso il Pubblico Ministero e che detto adempimento costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403);
considerato, COGNOME inoltre, COGNOME che quanto COGNOME lamentato dall’istante costituisce comportamento ovvero provvedimento endoprocedimentale del Giudice che, per consolidata giurisprudenza, «non possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12;2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 6, n. 15741 del 23/03/2013, COGNOME, Rv. 255844; Sez. 4, n. 4170 del 07/11/2007, Giuliano, Rv. 238670;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023