Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5194  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il 2C1’1J./196:.
trasmessa dal TRIBUNALE di BARI con ordinanz:a del 12/09/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letta la richiesta di rimessione proposta da NOME COGNOME ai sensi degli aitt. 45 ss. cod. proc. pen relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bari (n. 1391/21 R.G.N.R.) per condotte di diffamazione che egli avrebbe commesso tramite facebook nei confronti di alcuni Ufficiali dell’Arma RAGIONE_SOCIALE, i quali risulterebbero tutti’ a loro volta, indagati presso la Pro Repubblica del Tribunale di Potenza;
rilevato che nell’istanza si fa riferimento, fra l’altro, alle circostanze di seguito indicate: a) che il giudizio nei confronti dell’istante è affidato alla dr.ssa NOME COGNOME, Giudice onorario del Tribuna Bari; b) che costei avrebbe a sua volta acquisito, a seguito di un suo esposto, la qualità di persona offe nell’ambito di un altro procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Lecce; c) che la predetta risulterebbe altresì denunciata e indagata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza unitamente ad un testimone che avrebbe reso in udienza false dichiarazioni; d) che la predetta Giudice avrebbe tenuto in aula un comportamento non imparziale verso l’istante, contravvenendo a diverse disposizioni del codice di rito; e) che anche il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari, AVV_NOTAIO, avrebbe acquisito, a seguito di un esposto dell’istante, la qualità di persona off nell’ambito di un altro procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Lecce, unitamente ad al Magistrati di Bari; f) che il predetto Magistrato avrebbe aperto una serie innumerevole di procedimenti penali nei confronti dell’istante, omettendo di svolgere indagini a suo favore; g) che gli, peraltro, avrebbe omesso di procedere alle attività di indagine dallo stesso istante sollecitate con denunce presentate fatti di reato commessi da Ufficiali dell’Arma dei RAGIONE_SOCIALE; h) ch nei confronti dell’istante sono state emesse ordinanze cautelari annullate senza rinvio dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione; i) che il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Bari avrebbe motivi di risentimento nei confronti dell’istante ed avre abusato dei suoi poteri in concorso con una serie di persone tutte indagate; I) che il predetto AVV_NOTAIO della Repubblica risulta essere stato citato a giudizio dall’istante nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Lecce; m) che entrambi i predetti Magistrati risulterebbero pertanto incompatibili a svolgere le rispettive funzioni nel procedimento instaurato a suo carico;
ritenuto, in primo luogo, che: a) le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazio locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giu inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. del 28/01/2003, COGNOME); b) che nella giurisprudenza di legittimità si è ribadito, da un lato, che p “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardant l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da n poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (int come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro lato, che i “motivi legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, COGNOME; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, COGNOME); c) che ai fini dell’integrazione del presupposto della rimessione, dunque, viene in rilievo, in particolare, il pe concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede ove si svolge il processo di merito ( n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME, Rv. 268531); d) che attraverso la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rime allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l’ulteriore limite che situazioni siano “non altrimenti eliminabili”, a cui cioè non possa porsi rimedio con l’adozione di sp accorgimenti e cautele processuali idonee ad impedire l’insorgere di tumulti o la perpetrazione di azi violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipan al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento per i casi di possibile altera del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l’astensione e la ricusazione del giudice (Sez 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n, 3665 del 19/06/1995, dep. 1996, Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamoi, Rv. 204502); e) che, di conseguenza, non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. n. 1952 del 10/03/1997, NOME COGNOME, Rv. 208880);
ritenuto, altresì, che, nel caso in esame, gli elementi addotti nella richiesta si concentr essenzialmente verso le persone del AVV_NOTAIO della Repubblica e del Giudice procedente, senza prospettare la decisiva rilevanza fattuale di fenomeni esterni alla dialettica processuale, ma, piuttosto, serie di doglianze da affrontare e risolvere con il ricorso agli ordinari rimedi prccessuali, mentre, pe che attiene alla dedotta assunzione della veste di persona offesa, l’ordinamento processuale appresta gl
strumenti tipici dell’astensione e della ricusazione (cfr. Sez. 5, n. 5655 del 2014, dep. 2015, COGNOME Sez. 1, n. 1125 del 1998, COGNOME, cit.), che il richiedente, peraltro, neppure deduce di avere attiv
 che le plurime doglianze oggetto della richiesta in nessun modo configurano la presenza di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudicante della sede in cui si svolge il processo di merit 2, n. 55328 del 2016, COGNOME, cit.);
che in ordine alla presentazione di atti di denuncia in sede penale ovvero alla instaurazione di cau civili per il risarcimento del danno – iniziative propriamente riferibili all’istante e non al mag sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine rapporti di carattere privato, estranei dunque al processo (.Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, COGNOME, 273270; Sez. 6, n. 38176 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 250780), in relazione al quale, del resto, l’ist non indica né documenta specifici trattamenti che possano in concreto interpretarsi come espressione di mancanza di serenità;
che, in definitiva, i motivi di legittimo sospetto che possono giustificare la rimessione del pro possono configurarsi solo in presenza di una grave situazione locale, tale da turbare il processo, che inves l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli Giudici o Magistrati del Pubblico Ministero, giacc quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata, come dianz accennato, mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366; Sez. 5, n. 5655 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269);
che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando – come nel caso in esame l’istante si limiti a prospettare soltanto un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e degli organi giudiziari, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare la presenza di una situazione locale di una t gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario sia espressione il giudice procedente (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, COGNOME, Rv. 255375);
che, all’evidenza, la fattispecie concreta prospettata nella richiesta in esame è manifestamen estranea alla configurazione dei su indicati presupposti giustificativi della rimessione;
 che la richiesta in esame, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile;
ritenuto, conclusivamente, che alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che stimasi congruo determinare nella misura di euro tremila, non potendosi ritenere che la predetta richies sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Co cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 10 novembre 2023
Il Presidente estensore