Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 44023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
Sulla richiesta di rimessione del processo proposta da COGNOME NOME, nato a Castellaneta il DATA_NASCITA
visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la richiesta in epigrafe, personalmente sottoscritta, NOME COGNOME ha invocato la rimessione ad altra Autorità giudiziaria, a norma dell’art. 45 cod. proc. pen., del processo penale attualmente pendente a suo carico, in sede di revisione, dinanzi alla Corte di appello di Potenza
La richiesta si fonda sul rilievo di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine all’imparzialità dell’organo giudicante.
La richiesta forma oggetto in questa sede di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La richiesta, legittimamente sottoscritta dal solo imputato (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, COGNOME, Rv. 277522-01), deve essere dichiarata inammissibile, perché non notificata – come indefettibilmente prevede l’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580-01) – alle atre parti processuali, e segnatamente alle parti civili NOME e NOME COGNOME, eredi della vittima NOME, costituite nel giudizio di revisione.
La declaratoria di inammissibilità non comporta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, COGNOME, Rv. 285359-01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451-01), né appare allo stato opportuno applicare la sanzione processuale di cui all’art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo.
Così deciso il 07/11/2024