Rimessione del Processo: l’Importanza della Notifica alle Parti
L’istituto della rimessione del processo è uno strumento fondamentale a garanzia del giusto processo, che permette di trasferire un procedimento ad un’altra sede giudiziaria quando sussistono dubbi sull’imparzialità del giudice. Tuttavia, la sua attivazione richiede il rispetto di rigorose regole procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un vizio formale, quale la mancata notifica dell’istanza alle altre parti, possa portare a una declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto: la Richiesta di Trasferimento del Processo
Un imputato, nel corso di un giudizio di revisione pendente dinanzi alla Corte di Appello, presentava personalmente un’istanza di rimessione del processo. La richiesta si basava sulla percezione di una “grave situazione locale” e su presunte “anomalie procedurali” che, a suo dire, ingeneravano un legittimo sospetto circa l’imparzialità dell’organo giudicante. L’obiettivo era ottenere il trasferimento del procedimento ad un’altra Corte di Appello per garantire uno svolgimento sereno e imparziale del giudizio.
L’Analisi della Corte e la Decisione sulla rimessione del processo
La Suprema Corte, chiamata a decidere sulla richiesta, non è entrata nel merito delle ragioni addotte dall’imputato. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e puramente procedurale. L’articolo 46 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che la richiesta di rimessione deve essere notificata, a cura del richiedente, alle altre parti private del processo.
Nel caso specifico, il procedimento di revisione vedeva la presenza di due parti civili, eredi della vittima, regolarmente costituite. L’imputato, tuttavia, aveva omesso di notificare loro la propria istanza di rimessione. Questo inadempimento è stato considerato fatale.
La Procedura di Trattazione Scritta
Il caso è stato trattato in forma scritta, una modalità prevista dalla normativa emergenziale (D.L. n. 137/2020) per snellire i procedimenti. Anche in questo contesto, le regole fondamentali del contraddittorio, come la notifica degli atti, mantengono la loro piena validità e inderogabilità.
Le Motivazioni: la Notifica Come Requisito Indefettibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’istanza di rimessione del processo inammissibile, fondando la propria decisione esclusivamente sul vizio di notifica. I giudici hanno ribadito che la notificazione della richiesta alle altre parti processuali non è una mera formalità, ma un requisito “indefettibile”, cioè essenziale e non superabile. La sua omissione impedisce al giudice di esaminare la richiesta nel merito.
Questo principio garantisce il diritto di tutte le parti a essere informate e a poter presentare le proprie memorie e argomentazioni, tutelando così il principio del contraddittorio. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali consolidati che confermano come la mancata notifica alle parti civili renda l’istanza di rimessione irricevibile.
Una nota interessante della decisione riguarda le conseguenze economiche. Pur dichiarando l’inammissibilità, la Corte ha scelto, sulla base della più recente giurisprudenza, di non condannare il richiedente al pagamento delle spese processuali e di non applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 6, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Rigore Formale a Tutela del Giusto Processo
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale: il rigore formale non è fine a se stesso, ma è posto a presidio dei diritti di tutte le parti coinvolte nel processo. L’istituto della rimessione del processo, pur essendo uno strumento cruciale per assicurare l’imparzialità della giurisdizione, deve essere attivato nel pieno rispetto delle regole che ne disciplinano la proposizione. La mancata notifica dell’istanza alle altre parti private, come le parti civili, costituisce un errore procedurale insuperabile che ne determina l’immediata inammissibilità, precludendo ogni valutazione sul fondamento della richiesta stessa.
Perché la richiesta di rimessione del processo è stata dichiarata inammissibile?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché l’imputato ha omesso di notificarla alle altre parti processuali, in particolare alle parti civili costituite nel giudizio di revisione, violando un requisito procedurale obbligatorio previsto dall’art. 46 del codice di procedura penale.
È sempre obbligatorio notificare l’istanza di rimessione alle altre parti?
Sì, secondo quanto stabilito dalla Corte e dalla normativa di riferimento (art. 46, commi 1 e 4, c.p.p.), la notifica della richiesta di rimessione a tutte le altre parti del processo è un adempimento “indefettibile”, ovvero essenziale e non derogabile, la cui omissione comporta l’inammissibilità dell’istanza.
La dichiarazione di inammissibilità comporta automaticamente la condanna alle spese?
No, in questo caso la Corte, richiamando la più recente giurisprudenza, ha deciso di non condannare il richiedente al pagamento delle spese processuali né di applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 48, comma 6, c.p.p., pur avendo dichiarato inammissibile la richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 44023 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
Sulla richiesta di rimessione del processo proposta da COGNOME NOMECOGNOME nato a Castellaneta il 01/07/1962
visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la richiesta in epigrafe, personalmente sottoscritta, NOME COGNOME ha invocato la rimessione ad altra Autorità giudiziaria, a norma dell’art. 45 cod. proc. pen., del processo penale attualmente pendente a suo carico, in sede di revisione, dinanzi alla Corte di appello di Potenza
La richiesta si fonda sul rilievo di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine all’imparzialità dell’organo giudicante.
La richiesta forma oggetto in questa sede di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La richiesta, legittimamente sottoscritta dal solo imputato (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, COGNOME, Rv. 277522-01), deve essere dichiarata inammissibile, perché non notificata – come indefettibilmente prevede l’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580-01) – alle atre parti processuali, e segnatamente alle parti civili NOME NOME e NOME COGNOME, eredi della vittima NOME, costituite nel giudizio di revisione.
La declaratoria di inammissibilità non comporta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359-01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451-01), né appare allo stato opportuno applicare la sanzione processuale di cui all’art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo.
Così deciso il 07/11/2024