Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14974 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14974 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME COGNOME nato a CUNEO il 25/09/1962
avverso l’ordinanza del 09/01/2019 del TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 9 gennaio 2019 il Tribunale di Cuneo nel corso della trattazione del procedimento penale a carico di NOME COGNOME imputato dei reati di cui agli artt. 697, 497-bis e 648 cod. pen., dichiarava inammissibile in quanto tardivamente proposta e comunque infondata l’ eccezione di incompetenza per territorio da questi sollevata personalmente disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di cassazione per la decision sull’ istanza, avanzata dallo stesso imputato, di rimessione del processo per incompatibil dell’ Ufficio giudiziario procedente, in quanto un magistrato che ne aveva fatto parte, NOME COGNOME aveva rivestito la qualità di persona offesa in un procedimento pena celebrato a carico dello stesso imputato per un fatto commesso nel 1984. Al contempo il Tribunale non disponeva la sospensione del processo, stante la risalenza nel tempo della vicenda processuale segnalata dall’ imputato e la già intervenuta uscita dall’ ordine giudiz ed il successivo decesso del magistrato indicato nell’ istanza.
2.Ivo COGNOME ha proposto ricorso, deducendo che era emerso un chiaro pregiudizio nei suoi confronti da parte dei giudici del Tribunale a ragione di una vicenda del 1984 di seques di persona, che aveva coinvolto lui stesso quale imputato ed il dr. NOME COGNOME qua intermediario nelle trattative e che tuttora condiziona il collegio chiamato a celeb processo pendente a suo carico, sicché ogni giudizio non potrebbe che essere distorto. Ha quindi chiesto che il processo fosse assegnato all’ autorità giudiziaria di altra sede.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. Secondo il chiaro disposto dell’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., la richiest rimessione del procedimento deve, a pena di inammissibilità, essere notificata entro set giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, è incluso anche il pubblico m Secondo consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio, “la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del p costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammet equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorc questa sia stata depositata in udienza” (Cass. sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, r 264960; sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, COGNOME, rv. 218403; sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, COGNOME ed altri, rv. 205733; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, rv. 201300).
Si già affermato che siffatto onere della notifica della richiesta di rimessione all parti processuali deve ritenersi osservato nell’ipotesi in cui la detta richiesta, avan
pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti priv presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, ma della consegna deve darsi atto co apposita attestazione nel verbale di udienza (sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, COGNOME, 203888).
Nel caso in esame dagli atti posti a disposizione di questa Corte Suprema non risul che il richiedente abbia adempiuto a tali onere, il che impone la declaratoria di inammissi della richiesta stessa e preclude l’esame nel merito della medesima. Segue, a norma dell’articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento a fav della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,0 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.