Rimessione del processo: l’onere di notifica è inderogabile
L’istituto della rimessione del processo è un fondamentale strumento di garanzia previsto dal nostro ordinamento per assicurare che ogni processo si svolga in un clima di serenità e imparzialità. Tuttavia, l’accesso a tale strumento è subordinato al rispetto di rigide regole procedurali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’omessa notifica della richiesta alle altre parti processuali ne determina l’immediata inammissibilità, senza possibilità di sanatoria. Analizziamo insieme il caso e le implicazioni di questa decisione.
I fatti del caso
Un imputato, sotto processo presso il Tribunale di Cuneo, avanzava una richiesta di rimessione, sostenendo l’esistenza di un ‘chiaro pregiudizio’ nei suoi confronti da parte dei giudici locali. Tale pregiudizio, a suo dire, derivava da una vecchia vicenda giudiziaria risalente al 1984, in cui l’imputato era stato coinvolto in un sequestro di persona e un magistrato dello stesso foro aveva agito come intermediario. Secondo l’imputato, questo evento passato condizionava ancora l’attuale collegio giudicante, rendendo il giudizio ‘distorto’.
Il Tribunale di Cuneo, pur trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la decisione sulla rimessione, dichiarava nel contempo inammissibile un’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’imputato e decideva di non sospendere il processo in attesa della decisione della Suprema Corte, vista la risalenza dei fatti e la circostanza che il magistrato in questione era ormai deceduto e da tempo fuori dall’ordine giudiziario.
La regola procedurale della rimessione del processo
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere la richiesta dell’imputato, dichiarandola inammissibile per una ragione puramente procedurale. Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 46, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la richiesta di rimessione deve, a pena di inammissibilità, essere notificata a cura del richiedente a tutte le altre parti del processo entro sette giorni.
Questo onere di notifica, come sottolineato dalla Corte, non è un mero formalismo. Esso costituisce una ‘condizione indefettibile di ammissibilità’ che non ammette equipollenti. In altre parole, non è sufficiente depositare l’istanza in udienza; è necessario che essa sia formalmente portata a conoscenza di tutte le controparti, incluso il pubblico ministero, affinché possano esercitare il loro diritto di difesa anche su tale richiesta incidentale.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio del contraddittorio deve essere garantito in ogni fase del procedimento, compresa quella che riguarda la potenziale ‘ricollocazione’ del processo stesso. La notifica serve proprio a questo: a informare le altre parti che è stata sollevata una questione sulla sede del giudizio, permettendo loro di presentare memorie e argomentazioni. La mancata notifica viola questo principio fondamentale e, di conseguenza, rende l’istanza irricevibile. La Corte ha chiarito che non rileva il fatto che l’istanza possa essere stata depositata durante l’udienza pubblica. Anche in quel caso, è necessaria un’attestazione formale a verbale dell’avvenuta consegna di una copia a tutte le parti presenti o rappresentate. Nel caso di specie, dagli atti non risultava che il richiedente avesse adempiuto a tale onere, il che ha imposto la declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni esame sul merito della presunta parzialità dei giudici.
Le conclusioni
La sentenza in commento offre un importante monito: nel diritto processuale, la forma è sostanza. L’inosservanza di un requisito procedurale come la notifica dell’istanza di rimessione del processo ha conseguenze drastiche e definitive. Comporta non solo il rigetto della richiesta senza che ne venga esaminata la fondatezza, ma anche, come in questo caso, la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro). Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di una scrupolosa attenzione agli adempimenti formali, la cui omissione può vanificare anche le ragioni più valide.
Quando è possibile chiedere la rimessione del processo?
La rimessione può essere richiesta quando gravi situazioni locali compromettono l’imparzialità del giudizio, la sicurezza pubblica o ingenerano un legittimo sospetto sulla serenità del collegio giudicante.
Perché l’istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile in questo caso?
È stata dichiarata inammissibile perché il richiedente ha violato una regola procedurale fondamentale: non ha notificato la richiesta alle altre parti del processo, compreso il pubblico ministero, entro il termine di sette giorni previsto dalla legge.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità della richiesta?
La Corte di Cassazione non entra nel merito della richiesta, quindi non valuta se il sospetto di parzialità fosse fondato o meno. Inoltre, il richiedente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14974 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14974 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: FRANCIA NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2019 del TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLO COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 9 gennaio 2019 il Tribunale di Cuneo nel corso della trattazione del procedimento penale a carico di NOME COGNOME, imputato dei reati di cui agli artt. 697, 497-bis e 648 cod. pen., dichiarava inammissibile in quanto tardivamente proposta e comunque infondata l’ eccezione di incompetenza per territorio da questi sollevata personalmente disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Suprema di cassazione per la decision sull’ istanza, avanzata dallo stesso imputato, di rimessione del processo per incompatibil dell’ Ufficio giudiziario procedente, in quanto un magistrato che ne aveva fatto parte, NOME COGNOME, aveva rivestito la qualità di persona offesa in un procedimento pena celebrato a carico dello stesso imputato per un fatto commesso nel 1984. Al contempo il Tribunale non disponeva la sospensione del processo, stante la risalenza nel tempo della vicenda processuale segnalata dall’ imputato e la già intervenuta uscita dall’ ordine giudiz ed il successivo decesso del magistrato indicato nell’ istanza.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo che era emerso un chiaro pregiudizio nei suoi confronti da parte dei giudici del Tribunale a ragione di una vicenda del 1984 di seques di persona, che aveva coinvolto lui stesso quale imputato ed il dr. NOME COGNOME qua intermediario nelle trattative e che tuttora condiziona il collegio chiamato a celeb processo pendente a suo carico, sicché ogni giudizio non potrebbe che essere distorto. Ha quindi chiesto che il processo fosse assegnato all’ autorità giudiziaria di altra sede.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
- Secondo il chiaro disposto dell’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., la richiest rimessione del procedimento deve, a pena di inammissibilità, essere notificata entro set giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, è incluso anche il pubblico m Secondo consolidato indirizzo interpretativo espresso da questa Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio, “la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del p costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammet equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorc questa sia stata depositata in udienza” (Cass. sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, r 264960; sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, COGNOME, rv. 218403; sez. 1, n. 5026 del 07/10/1996, COGNOME ed altri, rv. 205733; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, rv. 201300).
Si già affermato che siffatto onere della notifica della richiesta di rimessione all parti processuali deve ritenersi osservato nell’ipotesi in cui la detta richiesta, avan
pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti priv presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, ma della consegna deve darsi atto co apposita attestazione nel verbale di udienza (sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, COGNOME, 203888).
Nel caso in esame dagli atti posti a disposizione di questa Corte Suprema non risul che il richiedente abbia adempiuto a tali onere, il che impone la declaratoria di inammissi della richiesta stessa e preclude l’esame nel merito della medesima. Segue, a norma dell’articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento a fav della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,0 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.