Rimessione del Processo: Quando non si Applica? Il Caso della Ricusazione in Cassazione
L’istituto della rimessione del processo è uno strumento fondamentale per garantire l’imparzialità e la serenità del giudizio penale. Tuttavia, il suo ambito di applicazione è rigorosamente definito dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un importante limite a questo istituto, chiarendo che non può essere utilizzato per contestare la procedura di ricusazione di un giudice. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini tra questi due importanti strumenti procedurali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di un imputato, coinvolto in un procedimento penale presso la Procura di Varese. L’imputato aveva presentato un’istanza di ricusazione, ovvero una richiesta di sostituzione dei giudici, indirizzata genericamente ai componenti della Prima, Quinta e Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Successivamente, lo stesso imputato ha tentato di utilizzare un altro strumento, la rimessione del processo, per chiedere che la sua stessa istanza di ricusazione venisse giudicata da un altro organo giudiziario.
In sostanza, ha cercato di applicare le regole della rimessione non al processo principale di merito, ma a un procedimento secondario e incidentale come quello di ricusazione.
I Limiti alla Rimessione del Processo Penale
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile la richiesta, ha offerto un’importante lezione sui limiti applicativi della rimessione del processo. I giudici hanno richiamato l’articolo 45, comma 1, del codice di procedura penale, sottolineando come le norme sulla rimessione siano state concepite esclusivamente per il procedimento penale di merito, e limitatamente alla sua fase cognitiva.
Questo significa che la rimessione serve a spostare il processo principale quando vi siano dubbi sulla sua imparziale conduzione, ma non può essere invocata per le procedure “incidentali”, come appunto la ricusazione. La ricusazione è un procedimento a sé, che ha lo scopo di valutare la potenziale parzialità di un giudice, e segue regole proprie. Confondere i due istituti o tentare di applicare le norme di uno all’altro costituisce un errore procedurale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando una sentenza del 1977 (Mastroviti) che già aveva tracciato questa netta distinzione. L’istanza è stata quindi dichiarata inammissibile perché le norme sulla rimessione non sono applicabili al procedimento di ricusazione, e men che meno quando questo si svolge dinanzi alla stessa Corte di Cassazione. I giudici hanno inoltre ritenuto irrilevanti ulteriori note depositate dall’istante, poiché sostanzialmente ripetitive dei contenuti già esaminati.
A causa della palese inammissibilità della richiesta, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, in linea con un più recente orientamento (sentenza Tornotti, 2023), la Corte non ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale cruciale: ogni strumento giuridico ha un suo preciso campo di applicazione che non può essere esteso arbitrariamente. La rimessione del processo è una garanzia per l’imputato nel processo di merito, ma non può diventare un mezzo per contestare le procedure incidentali. La decisione della Cassazione serve da monito sulla necessità di utilizzare correttamente gli strumenti processuali, pena la dichiarazione di inammissibilità e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Si conferma così la netta separazione funzionale tra l’istituto che garantisce la terzietà della sede del processo (rimessione) e quello che garantisce la terzietà del singolo giudice (ricusazione).
È possibile chiedere la rimessione del processo per un’istanza di ricusazione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, le norme sulla rimessione del processo non si applicano alla procedura incidentale di ricusazione, ma riguardano esclusivamente il procedimento penale di merito nella sua fase cognitiva.
L’istituto della rimessione si applica anche ai procedimenti davanti alla Corte di Cassazione?
Il provvedimento chiarisce che la rimessione non è applicabile a un procedimento incidentale come la ricusazione pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. L’istituto della rimessione è concepito per la fase di merito del processo, non per i giudizi di legittimità o per le procedure accessorie.
Cosa succede se si presenta un’istanza di rimessione inammissibile?
La Corte dichiara l’istanza inammissibile e, come stabilito in questo caso, condanna il proponente al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47619 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 25/08/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME, imputato nel procedimento penale RGNR NUMERO_DOCUMENTO iscritto presso la Procura della Repubblica di Varese, ha presentato istan rimessione ad altro giudice della propria istanza di ricusazione genericame indirizzata ai componenti della Prima, della Quinta e della Settima Sezione Pen della Corte di Cassazione;
Ritenuto che, secondo quanto disposto all’art. 45 co. 1 c.p.p., le norme sulla rimessione non sono applicabili nella procedura incidentale concernent ricusazione, e dunque alla Corte di cassazione investita del ricorso, ma riguar soltanto il procedimento penale di merito, limitatamente alla fase cognitiva ( 1, n. 1497 del 10/06/1977, COGNOME, Rv. 136492);
2.1. Letta la nota depositata dall’istante in vista dell’udienza odierna e irrilevanti i contenuti, sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’ista depositata;
Rilevato, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila a favo della Cassa delle ammende, mentre non può farsi luogo alla condanna alle spes processuali alla luce dell’orientamento espresso, tra le altre, da Sez. 5, n del 18/1/2023, Tornotti, Rv. 284451.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di rimessione e condanna l’istante al pagame di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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