Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che la richiesta di partecipazione e discussione orale all’udie del 28 settembre 2023, avanzata dal difensore dell’istante con messaggio d posta elettronica del 21 agosto 2023, non può trovare accoglimento perché incompatibile con il rito innescato dalla preliminare enucleazione di una causa inammissibilità, disciplinato dagli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod proc. pen., che non prevede l’intervento dei difensori;
che, nel merito, la richiesta di rimessione è manifestamente infondat atteso:
che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territor nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittim sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione loca e come conseguenza di essa» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 – 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, COGNOME, Rv. 268531 – 01);
che, nel caso di specie, l’istante NOME COGNOME, chiamato a rispond innanzi alla Corte di assise di appello di Napoli, del delitto di omicidio volon aggravato, per il quale è stato condannato, in primo grado, alla p dell’ergastolo, e raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni accusator collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOMECOGNOME lamenta, in sostanza, avere patito, nella fase delle indagini preliminari così come in qu dibattimentale, significativo pregiudizio alle proprie prerogative difensive, essendogli stato consentito, in particolare, di accedere al contenuto integral verbale relativo alle dichiarazioni rese il 27 febbraio 2020 da COGNOME sul quale è stato apposto un omissis che egli teme essere stato inserito a copertura di propalazioni di fondamentale rilevanza in chiave difensiva;
che NOME ascrive al pubblico ministero ed alle corti di primo e seco grado di avere serbato un atteggiamento di inspiegabile, assoluta chiusu rispetto alle esigenze a più riprese prospettate e rileva, conclusivamente, «La reiezione a raffica di ogni richiesta difensiva è la dimostrazione pregiudicata libertà di determinazione che abbia operato in maniera pesante
determinante facendo registrare una convergenza tra accusa e giurisdizione verso un obiettivo diverso da quello dell’imparziale accertamento penale…»;
che NOME, di tal fatta, adombra una preoccupante torsione dell strumento processuale che, nella sua prospettazione, costituisce fenomeno interno alla dialettica processuale – specificamente riferito all’attitudine d organi della giurisdizione a svolgere con la necessaria serenità ed imparzialit delicatissimo compito loro demandato – che non attiene all’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e, per questa ragione, non può, ove p eventualmente riconosciuto sussistente, giustificare la rimessione del processo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità de richiesta, con conseguente condanna dell’istante al pagamento delle spes processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nel determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.