Rimessione del Processo: Inammissibilità senza Spese in Caso di Rinuncia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un importante aspetto procedurale riguardante la rimessione del processo. Quando un imputato, dopo aver presentato un’istanza di questo tipo, decide di rinunciarvi, la richiesta viene dichiarata inammissibile. La novità di rilievo, però, sta nelle conseguenze economiche: nessuna condanna al pagamento delle spese processuali. Analizziamo insieme questa decisione e le sue motivazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’istanza di rimessione presentata da un imputato in un processo pendente presso il Tribunale. L’istanza, basata sull’articolo 45 del codice di procedura penale, mirava a trasferire il procedimento ad un’altra sede giudiziaria. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse decidere nel merito, il procuratore speciale dell’imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia alla richiesta.
A fronte di tale rinuncia, l’esito procedurale è obbligato: la Corte non può fare altro che prendere atto della volontà della parte e dichiarare l’istanza inammissibile.
La Decisione della Corte: La rimessione del processo è inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione. La questione centrale, però, non era l’esito, scontato dopo la rinuncia, ma la regolamentazione delle spese processuali che normalmente seguono una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha stabilito che l’imputato non dovesse essere condannato né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una precisa interpretazione normativa e su consolidati principi giurisprudenziali. Il punto chiave risiede nella distinzione tra la disciplina specifica della rimessione e le norme generali sulle impugnazioni.
La norma di riferimento per la rimessione del processo è l’articolo 48, comma 6, del codice di procedura penale. Questa disposizione non prevede esplicitamente una condanna alle spese in caso di inammissibilità della richiesta. Secondo i giudici, questa lacuna non può essere colmata applicando la regola generale dell’articolo 616 c.p.p., che invece impone la condanna alle spese per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile.
La ragione di questa differenza risiede nella “peculiare natura” dell’istituto della rimessione e dell’atto che lo introduce. Non si tratta di un’impugnazione in senso stretto, ma di un procedimento incidentale volto a garantire il corretto e sereno svolgimento del processo. Pertanto, le regole generali sulle spese non si applicano automaticamente. La Corte ha rafforzato questa interpretazione citando un precedente specifico (Sez. 3, n. 42478 del 2024) e un’informazione provvisoria delle Sezioni Unite che va nella stessa direzione.
Inoltre, la Corte ha escluso anche il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, poiché non sono emersi elementi che potessero indicare una colpa da parte del richiedente nel presentare l’istanza, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale nel 2000.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio importante: la rinuncia a un’istanza di rimessione del processo, pur portando a una dichiarazione di inammissibilità, non comporta automaticamente conseguenze economiche negative per il richiedente. Salvo che non si ravvisi una colpa specifica, la parte non sarà tenuta a pagare né le spese processuali né sanzioni alla Cassa delle ammende. Questa interpretazione garantisce che l’accesso a strumenti di tutela, come la rimessione, non sia ingiustamente penalizzato da oneri economici nel caso in cui le circostanze inducano la parte a riconsiderare la propria iniziativa processuale.
Cosa succede se si rinuncia a una richiesta di rimessione del processo?
La richiesta viene dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, poiché l’atto di rinuncia impedisce un esame del merito dell’istanza.
La parte che rinuncia alla richiesta di rimessione deve pagare le spese del procedimento?
No, secondo l’ordinanza, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta la condanna al pagamento delle spese. Ciò è dovuto alla natura specifica dell’istituto della rimessione e al fatto che l’art. 48, comma 6, c.p.p. non lo prevede.
È prevista una sanzione economica (somma alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione?
No, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non viene disposto se non emergono elementi concreti per attribuire alla parte profili di colpa nella presentazione o gestione dell’istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 31/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato istanza di rinnessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Napoli (n. 7088/2023 R.G.) per i reati di cui agli artt. 639, comma 2 cod. pen. (capo A) e 595, commi 1 e 3, cod. pen. (capo B)
considerato che:
è pervenuta rituale dichiarato di rinuncia al ricorso da parte del procuratore speciale de
NOME;
e, dunque, la richiesta deve essere dichiarata inammissibile;
ritenuto che:
– non deve disporsi la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024,C., Rv. 287141 – 01: «in tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell’art. 616 cod. proc. pen., in ragione de peculiare natura dell’istituto e dell’atto introduttivo del relativo procedimento incidentale medesimo senso, cfr. l’informazione provvisoria n. 11/2025 relativa alla decisione resa dalle Sezion Unite all’udienza dl 10 luglio 2025 nel proc. n, 34370/2024 R.G.);
– né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), non constando elementi per attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. del 13/06/2000);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione. Così deciso il 25/06/2025.