Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Prato il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 5/10/2023 emessa dal Giudice dell’udienza preliminare de Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando, al contempo, inammissibile la richiesta rimessione.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare de Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione
processo, depositata in cancelleria da NOME COGNOME, il giorno stesso della celebrazione dell’udienza preliminare.
AVV_NOTAIO, difensore della COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo congiuntamente, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente premette che il Giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione, in quanto la parte istante non avrebbe notificato la propria richiesta alle altre parti nel termine di cui all’art. 46, com 1, cod. proc. pen.
Tale provvedimento, tuttavia, sarebbe viziato da abnormità, in quanto la richiesta di rinnessione non avrebbe potuto essere notificata lo stesso giorno del deposito (5 ottobre 2023) e prima dello spirare del termine di decadenza di sette giorni.
Ad avviso del difensore, dunque, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinnessione, non potrebbe essere pronunciata in pendenza del termine per procedere alla sua notifica, anche quando sia depositata in cancelleria il giorno stesso dell’udienza.
Il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe dovuto, una volta ricevuta la richiesta di rimessione del processo, consentire alla parte istante di perfezionare le notifiche entro sette giorni e avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità solo ove le stesse non fossero state eseguite nel termine di legge.
Il Giudice dell’udienza preliminare, pertanto, dichiarando inammissibile la richiesta lo stesso giorno del suo deposito, avrebbe impedito il decorso del termine per la notifica e, negando il rinvio dell’udienza preliminare, avrebbe impedito alle parti di interloquire sull’istanza di rimessione proposta dalla parte.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 febbraio 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e di dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Con unico motivo, la ricorrente deducendo congiuntamente l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Giudice dell’udienza prelimi ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione senza consentirle di notif la propria richiesta alle altre parti nel termine di cui all’art. 46, comma proc. pen.
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’imputata ha depositato in cancelleria la richiesta di rimessione in 5 ottobre 2023, ovvero il giorno stesso della celebrazione dell’udienza prelimi e il Giudice dell’udienza preliminare, alla stessa udienza, rilevato che le not di cui all’art. 46, comma 1, cod. proc. pen. non erano state eseguite, ha dich inammissibile la richiesta.
Il Giudice per le indagini preliminari ha, dunque, violato la legge processua in quanto non ha consentito alla parte istante di osservare il termine per la n di cui all’art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo il Giudice per le indagini preliminari la richiesta di rimessione d essere già notificata alle parti all’atto del suo deposito in cancelleria, m interpretazione collide con la formulazione dell’art. 46, comma 1, cod. proc. («La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferis nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del rich alle altre parti»).
3.2. Il Giudice per le indagini preliminari ha, peraltro, “usurpato” il pot dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione, che il codice di rito esclusivamente alla Corte di cassazione.
È, infatti, nulla l’ordinanza con la quale il giudice investito del pr dichiara inammissibile la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell’art. 4 proc. pen., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla di cassazione (Sez. 1, n. 18022 del 01/04/2004, Basti, Rv. 227980 – 01).
Al di là, dunque, delle ipotesi in cui l’atto non integri gli estremi richiesta di rinnessione (cfr. sul punto Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romane Rv. 201303 – 01; in motivazione Sez. 4, Sentenza n. 17636 del 2010), non può ritenersi consentito allo stesso giudice avanti al quale si celebra il proc dichiarare l’inammissibilità della richiesta.
Le Sezioni unite hanno chiarito sul punto che il giudice al quale sia s presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e proc. pen., non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmett immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall’emettere la senten
fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l’inammissibilità o l’infondatezza della istanza siano rilevabili ictu ocull, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201303 – 01).
Alla stregua dei rilievi che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 05/03/2024.