Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50356 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 26/06/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ha presentato un’istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen. con riferimento al procedimento penale RG n. 4198/2019 pendente presso il Tribunale Penale di Siracusa;
che l’istanza dell’imputato, con cui richiede l’avvio del procedimento di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. e il sequestro dei fascicoli del Tribunale Penale di Siragusa riguardanti il procedimento NUMERO_DOCUMENTO e RGNUMERO_DOCUMENTO, non è consentita dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che l’istanza, inoltre, è inammissibile anche perché ai sensi dell’art. 46 cod. proc. pen. la richiesta di rimessione deve essere depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice e deve essere notificata entro sett giorni a cura del richiedente alle altre parti e nel caso di specie manca la prova del deposito della suddetta istanza di rimessione presso la cancelleria del giudice;
che all’inammissibilità dell’istanza consegue, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen, la condanna del COGNOME al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta, invece, la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5 , n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.