Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41081 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SAN NOME JATO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 05/07/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con richiesta di rimessione ex art. 46 cod. proc. pen., inviata al Tribunale di Palermo dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, COGNOME NOME – imputato per il reato di diffamazione nel procedimento n. 14694/2018 R.G.N.R., 3409/19 R. G. Trib. – chiede il trasferimento di detto processo dalla sede di Palermo a quella competente ex art. 11 cod. proc. pen., ossia Caltanissetta.
Deduce il richiedente che gli sarebbero stati “occultati” diversi atti del processo e che lo svolgimento del processo sarebbe turbato dal fatto che: – il giudice e il pubblico ministero del processo avrebbero suggerito di “abbandonare la difesa del COGNOME“; il giudice non prenderebbe alcun provvedimento “in riferimento ai falsi e alle incongruenze dichiarate in udienza”; due militari “del servizio magistratura”, già ripetutamente denunciati, ostacolerebbero l’ingresso in Tribunale dell’istante con relazioni mendaci; “soggetti che hanno influenza all’interno del Tribunale di Palermo e presso la PG.” stanno cercando di calunniare l’istante e la moglie per acquisirne i beni di proprietà.
Aggiunge di aver già presentato sei denunce contro i magistrati di Palermo e si proclama vittima di calunnie come forma di vendetta contro le denunce presentate a carico di mafiosi.
La richiesta è inammissibile sotto vari concorrenti profili, ciascuno dei quali idoneo ex se a sorreggere la decisione.
Anzitutto dagli atti trasmessi dal Tribunale di Palermo (cfr. nota del 22 luglio 2024) risulta che la richiesta di rimessione è stata inviata dall’imputato personalmente attraverso un mezzo non previsto dalla legge e tramite il medesimo mezzo è stata notificata al difensore della parte civile.
Il codice di rito non permette all’imputato personalmente di depositare atti presso gli uffici o di trasmetterli alle altre parti utilizzando il proprio indirizzo posta elettronica certificata (cfr. Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, COGNOME, Rv. 272741 – 01 pronunciata prima della novella del 2022, novella che, però, non ha introdotto modifiche sul punto).
Anche dopo le novità di cui al d. Igs. n. 150 del 2022, l’invio con modalità telematiche, nell’interesse delle parti private, è previsto soltanto se eseguito dal difensore.
Allo stesso modo non vi è alcuna norma che abiliti la parte privata a eseguire notificazioni utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica.
Secondo quanto stabilisce l’art. 152 cod. proc. pen. le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche purché detta notificazione sia eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Inoltre, in forza dell’art. l’art. 56 -bis disp. att. cod. proc. pen., la notificazione mediante modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificat a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.
In secondo luogo, non risulta che l’istante abbia notificato l’istanza di rimessione a tutte le parti del processo come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.: ha utilizzato un mezzo non previsto dalla legge (l’invio telematico) per la notificazione alla parte civile e non vi è prova della notifica dell’istanza al Pubblico ministero.
È vero che dal verbale dell’udienza del 19 luglio 2024 emerge che l’istanza di rimessione è stata resa nota alle parti. Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, COGNOME, Rv. 218403 – 01; Sez. 1, n. 2174 del 03/04/1996, COGNOME, Rv. 204895 – 01).
In ogni caso la richiesta è inammissibile per manifesta infondatezza.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente – e con indirizzo del tutto consolidato – delineato i caratteri della rimessione: l’istituto può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, COGNOME, Rv. 210010): infatti, con la disciplina
della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l’ulteriore limite che tali situazioni siano “non altrimenti eliminabili”, vale a dire non possano essere superate mediante l’adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l’insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l’astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995 Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 3665 del 19/06/1995, dep. Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, COGNOME, Rv. 204502); di conseguenza non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, COGNOME, Rv. 208880).
Come hanno puntualizzato le Sezioni unite, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, COGNOME). Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, COGNOME; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004 COGNOME): a venire in rilievo ai fini dell’integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531).
Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità delinea univocamente un profilo essenziale dell’istituto della rimessione: la “non eliminabilità altrimenti”
della situazione da valutare in termini di presupposto ex art. 45 cod. proc. pen., la conseguenziale alternatività – pur nella comune preordinazione alla salvaguardia dell’imparzialità del giudice tra astensione/ricusazione, da un lato, e, dall’altro, rimessione; la configurazione del presupposto di quest’ultima in termini di pericolo concreto per la non imparzialità – non già di singoli giudici, ma – dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.
La fattispecie concreta prospettata dalla richiesta in esame è del tutto estranea alla delineata configurazione del presupposto della rimessione, poiché:
i rilievi del richiedente rispetto al processo in corso riguardano la dialettica processuale;
le altre rimostranze concernono l’operato di avvocati e appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione a vicende “di mafia” che nulla hanno a che vedere rispetto a quella oggetto di processo: diffamazione di un’insegnante;
la presentazione di denunce nei confronti di non meglio specificati magistrati di Palermo rileverà, eventualmente, sotto altri profili.
La e-mail trasmessa dall’istante in data 18 ottobre 2024, con cospicua documentazione allegata, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità della istanza.
La richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile e il richiedente, versando in colpa (cfr. Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015, dep. 2016, Casamonica, Rv. 265774), deve essere condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00.
La declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (Rv 284451, Rv 285359).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024