Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 340 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Nella richiesta NOME COGNOME, alla quale si aggiunge la memoria integrativa pervenuta il 25 novembre 2022, di remissione del procedimento n. 2169/2022 pendente davanti alla Corte di appello di Torino si deduce che: il reato per il quale si procede nei suoi confronti non presenta profili che ne richiedono una urgente trattazione eppure in soli 15 mesi sono stati celebrati l’udienza preliminare, il giudizio di primo grado e il processo di appello; a causa della sottoposizione a un procedimento cautelare non gli stato possibile avere contatti con il difensore d’ufficio o con qualsiasi altro difensore; l’istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen. non è stata trasmessa dalla Corte di appello alla Corte di Cassazione, né vi è stata sospensione del processo; tutte le istanze formulate dalla difesa del richiedente sono state rigettate.
Va ribadito che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale perché deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e quibdi richiede un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per «gravi situazioni locali» devono intendersi fenomeni esterni alla dialettica processuale, riguardanti l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotaio da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretati se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e, dall’altro, che i «motivi di legittimo sospetto» possono configurarsi solo come conseguenza di questa grave situazione locale (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952).
Pertanto, non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando – come nella fattispecie – l’istante si limiti a prospettare soltanto un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare una situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, COGNOME , Rv. 255375).
Nel caso in esame il ricorrente espone alcune circostanze vaghe e indeterminate, suscettibili di interpretazione non univoca, riferite a condizioni che consentono tutele nell’ambito dello stesso procedimento e comunque non tali da configurare una grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento dle processo.
Su queste basi, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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