Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42445 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 del GIUDICE DI PACE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Il Difensore di P.C. COGNOME NOME del foro di ROMA insiste per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, e che la questione sia rimessa al Giudice di Pace.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.Con una articolata memoria del 20 gennaio 2023 COGNOME NOME, imputato nell’ambito del procedimento penale n. 204/21 r.g.n.r., pendente innanzi al Giudice di Pace di Trento, per i reato di cui all’art. 595 c.p., ascrittogli in danno del magistrato, in servizio presso la P RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Padova, COGNOME NOME, ha personalmente presentato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.
Ad avviso dell’istante, sussisterebbe pericolo effettivo di assenza di imparzialità da parte giudice procedente, a causa di gravi situazioni locali – tali da turbare lo svolgimento processo – che non sarebbero altrimenti eliminabili, che pregiudicherebbero l’autodeterminazione delle persone che partecipano al processo e causerebbero ragioni di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta tenuta nei suoi confronti da gruppo di magistrati, i quali, secondo la di lui prospettazione, avrebbero costitu un’associazione segreta, indicata dal COGNOME con la formula “9+3” – vale a dire 9 giudici, più sostituto procuratore COGNOME e i pubblici ministeri COGNOME e COGNOME, questi ultimi due servizio alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Trento, il primo con il ruolo di Procuratore de Repubblica – che impedirebbe, in quanto responsabile di una serie di illeciti commessi in suo pregiudizio, di attribuire a COGNOME la veste di persona offesa dal reato.
In definitiva, la richiesta di COGNOME COGNOME fonda sull’assunto secondo il quale negli uffici delle P RAGIONE_SOCIALE Repubblica del Tribunale di Trento e Padova tuttora operi una vera e propria “cupola mafiosa composta da COGNOME–COGNOME“, in grado di condizionare i vari giudici a loro asserviti; i procedimenti penali instaurati contro di liii sarebbero strumentali ad intimidir indurlo a desistere dalle denunce ripetutamente formalizzate contro di loro; tale su -convincimento – scrive – è maturato dopo aver saputo RAGIONE_SOCIALE pendenza di diversi procedimenti penali a carico del dr. COGNOME, che “numerosi magistrati del Distretto di Trento hanno presentato lamentele-denunce” contro di lui e queste ultime sarebbero state trasmesse per via gerarchica al RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE per trami RAGIONE_SOCIALE Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Trento, che ne avrebbe stigmatizzato il comportamento.
All’udienza del 17 marzo 2023 II Giudice di Pace di Trento, dato atto RAGIONE_SOCIALE regolarità del notifiche alle altre parti ai sensi dell’art. 46 cod. proc. pen., ha disposto la sospension processo e la trasmissione alla Corte di Cassazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di rimessione.
2.In data 14 settembre 2023 la difesa dell’istante ha inoltrato una nota di deposito documentazione, costituita da 22 allegati.
3.La richiesta di rinnessione deve essere dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687, COGNOME e altri, Rv. 223638) che l’istituto RAGIONE_SOCIALE rimessione del processo possied carattere eccezionale, esso implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazion restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscon presupposti per la translatio ludicii. La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione RAGIONE_SOCIALE corretta esplicazione RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazio ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato (cfr., ex plurímls, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110). Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il process svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE sede in c svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione de persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimís, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116; Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952; sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, Rv. 260888; sez. 4, n. 35854 del 28/09/2006, COGNOME e altro, Rv. 235570).
In tema di rinnessione del procedimento, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l’uffi giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministe giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Cass. Sez.6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 255366; sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci, Rv. 264269).
In questo scenario interpretativo, per il vero radicato nella giurisprudenza di legittimi stato, ancora, chiarito che gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 ss. cod. proc. pen., purché abbiano pregiudicato la lib determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario RAGIONE_SOCIALE sede in cui si svolge il p (Cass. Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 25537Erass., sez. VI, 05/06/2007, n. 35779, R.); anche i comportamenti del giudice ed i provvedimenti da lui assunti possono assumere rilievo, a tali fini, nei soli casi in sia fornita persuasiva mostra del nesso esistente tra la situ esterna e la sua mancanza di imparzialità (sez. 4, n. 4170 del 07/01/2007, COGNOME, Rv.238670; sez. 4, n. 25029 del 20/03/2007, COGNOME e altri, Rv. 237004).
4.Ebbene, una volta calati tali principi nel caso in esame, è agevole rilevare che la richiest scrutinio trae fondamento da premesse di natura complessivamente autoreferenziale, ovvero che la presentazione di esposti e denunce contro singoli magistrati che, a vario titolo, hann svolto un ruolo istituzionale nell’ambito di personali vicende giudiziarie di interesse p richiedente debba necessariamente refluire sulla imparzialità dei giudici a loro volta incaric RAGIONE_SOCIALE celebrazione dei processi penali a suo carico; in altre parole, sulla scorta di si presupposti, ripercorsi nella memoria difensiva, non è certo sufficiente alla rimessione d processo ad altra sede giudiziaria la prospettazione di un rischio di pregiudizio per la libert autodeterminazione del giudice naturale, nel caso in esame il Giudice di Pace di Trento, chiamato a giudicare di un’accusa di diffamazione scaturita da una querela di un magistrato del pubblico ministero precedentemente attinto, a sua volta, da iniziative giudiziarie dell’imputat ai fini dell’applicazione dell’istituto è necessaria non l’adduzione di timori o sospetti, ill ricostruzioni individuali, ma la dimostrazione di fatti oggettivi che univocamente depongano per l’attualità di una più ampia situazione locale, esterna all’ordinario c:onfronto processuale le parti, in grado di rappresentare un concreto e grave pericolo per la non imparzialità d magistrati RAGIONE_SOCIALE sede giudiziaria; deve essere, insomma, in radice escluso che la turbativa prefigurata dal richiedente, per assumere rilevanza, possa essere soltanto astrattamente idonea a produrre il fenomeno del grave condizionamento del processo e se ne esige, anzi, una prova concreta, che dia evidenza RAGIONE_SOCIALE sua portata negativa ed inquinante.
E non rappresentano indicatori dell’incombenza di una sorta di sovraordinata “egida mafiosa” la citazione, contenuta nella memoria difensiva del richiedente, delle reazioni di “numeros magistrati del Distretto di Trento” o dei presunti commenti di uno dei Dirigenti degli uf giudiziari a riguardo delle assunte condotte del dr. COGNOME.
Ne viene il giudizio di manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi, prodotto di elaborazione personale secondo la quale l’imparzialità dei magistrati del tribunale di Trento sia da riten compromessa a cagione degli esposti elementi.
5.La richiesta di rimessione va in conclusione dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p., e, q effetto RAGIONE_SOCIALE declaratoria, il richiedente deve essere condannato al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di 3000 euro, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi (Corte Cost., n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023