Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45073 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45073 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA trasmessa dal TRIBUNALE di BARI con ordinanza del 28/06/2023 dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 15/06/2023 NOME COGNOME ha chiesto, ex artt. 45 cod. proc. pen. la remissione del procedimento n. 228/21 R.G. M.P. con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha chiesto l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La richiesta è stata trasmessa a questa Corte di cassazione ex art. 46 cod. proc pen. dalla Terza sezione penale del Tribunale di Bari presso cui il procedimento pende.
Nella sua richiesta NOME COGNOME – già Maresciallo ordinario del ruolo d’onore dell’RAGIONE_SOCIALE e Presidente del RAGIONE_SOCIALE e Segretario generale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE denunzia «gravissime situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo» e assume che il RAGIONE_SOCIALE da lui presieduto e il RAGIONE_SOCIALE di cui è segretario sono «realtà composte da centinaia di migliaia di persone, che hanno già manifestato la propria contrarietà a quanto sta accadendo presso il Tribunale di Bari con proprie manifestazioni, le quali – riaccendendo gli animi – potrebbero ripetersi con probabili trascendenze pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica di Bari, elementi tutti esistenti e non altrimenti eliminabili» . (p. 13 della richiesta).
Nella richiesta si assume una incompatibilità nell’ambito del procedimento sia del AVV_NOTAIO della Repubblica (NOME COGNOME) che ha chiesto l’applicazione della misura di prevenzione nei suoi confronti che del Presidente del Collegio (NOME COGNOME) che tale richiesta deve valutare.
Al riguardo si adduce che:
il Giudice COGNOME ha già valutato, rivestendo altri ruoli giudiziari (puntualmente indicati nelle pp. 2-3 della richiesta in esame) «gli stessi fatti connessi alla richiesta della misura di prevenzione», risulta indagata in un
procedimento in cui è parte offesa NOME COGNOME e da lui è stata segnalata in un esposto al RAGIONE_SOCIALE Superiore della Magistratura per fatti diversi;
il AVV_NOTAIO della Repubblica NOME COGNOME «per motivi di risentimento e di vendetta», perché da NOME denunciato per fatti gravissimi e citato in giudizio civile, ha aperto a carico del richiedente «una serie innumerevole di procedimenti penali», ne ha illegittimamente chiesto l’arresto e ha omesso indagini nei confronti di persone da lui denunciate (le varie circostanze sono analiticamente enunciate nelle pp. 3-9 della richiesta in esame).
Su queste basi nella richiesta si assume sussistere incompatibilità ex art. 11 cod: proc. pen. relativa Sia al AVV_NOTAIO della Repubblica che ha richiesto l’applicazione della misura di sorveglianza sia al Presidente del Collegio che deve valutarne l’applicazione, per le quali essi avrebbero dovuto astenersi (p. 11 della richiesta in esame).
Va ribadito che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale perché deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e quindi richiede un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per «gravi situazioni locali» devono intendersi fenomeni esterni alla dialettica processuale, riguardanti l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotati da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretati se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo e, dall’altro, che i «motivi di legittimo sospetto» possono configurarsi solo come conseguenza di questa grave situazione locale (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952).
Né di per sé basta al riguardo la pluralità di procedimenti a carico del ricorrente (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Sigmund, Rv. 262278). I comportamenti e i provvedimenti end processuali del pubblico ministero e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo se sintomatici di una mancanza di imparzialità del complesso dell’ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità a una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica (Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844).
Nel caso in esame il richiedente la remissione menziona la presentazione di denunce penali o la promozione di cause civili costituenti iniziative riferibili a lu e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo (Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273270; Sez. 6, n. 38176 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 250780) in relazione al quale, del resto, il richiedente non indica trattamenti che possa interpretarsi come espressione di mancanza di serenità.
In ogni caso, i motivi di legittimo sospetto che possono giustificare la remissione del processo si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale, tale da turbare il processo, che investa l’ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest’ultima eventualità, l’osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l’astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275366; Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264269).
Pertanto, non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando – come nella fattispecie – l’istante si limiti a prospettare soltanto un possibile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare una situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115; Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, COGNOME, Rv. 255375).
Su queste basi, la richiesta va dichiarata inammissibile con conseguente condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa ammende che risulta congruo determinare in euro 3000. Invece la dichiarazione di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., poiché la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284451; Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269969).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023
Il Presidente estensore