Rimessione del processo: cosa succede in caso di rinuncia?
La rimessione del processo rappresenta uno degli istituti più delicati del nostro ordinamento penale, finalizzato a garantire l’imparzialità del giudizio quando gravi situazioni locali rischiano di comprometterlo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito le conseguenze giuridiche e pecuniarie nel caso in cui l’imputato decida di rinunciare a tale istanza prima della decisione.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da una richiesta di trasferimento del procedimento penale presentata da un imputato, il quale lamentava condizioni ambientali tali da giustificare lo spostamento della sede giudiziaria. Tuttavia, pochi giorni dopo la trasmissione dell’istanza alla Suprema Corte, il medesimo soggetto ha depositato una dichiarazione formale di rinuncia. Tale atto ha posto i giudici di legittimità di fronte alla necessità di definire il rito e le eventuali sanzioni pecuniarie solitamente connesse all’inammissibilità dei ricorsi.
La decisione della Corte sulla rimessione del processo
La Suprema Corte ha preso atto della volontà dell’istante, dichiarando l’istanza inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella qualificazione giuridica dell’atto: la rinuncia determina una “sopravvenuta carenza di interesse”. In altri termini, venendo meno la volontà della parte di ottenere il trasferimento, il giudice non ha più il potere-dovere di valutare la sussistenza dei gravi motivi locali che avrebbero giustificato la rimessione del processo.
Natura giuridica della richiesta
Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la richiesta di rimessione e i comuni mezzi di impugnazione (come il ricorso per Cassazione contro una sentenza). La Corte ha ribadito che la richiesta ex art. 46 c.p.p. non ha natura impugnatoria. Essa non contesta un errore del giudice, ma rappresenta una situazione di fatto esterna al processo che ne impedisce il sereno svolgimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di utilità dell’azione giudiziaria. Poiché la rimessione del processo è attivata attraverso una richiesta che descrive elementi fattuali esterni, la rinuncia a tale richiesta elimina l’oggetto stesso del contendere. La Corte ha inoltre specificato che, non trattandosi di un’impugnazione, l’inammissibilità derivante dalla rinuncia esonera l’istante dal pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a differenza di quanto avviene per i ricorsi dichiarati inammissibili per altre ragioni.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia alla rimessione del processo produce un arresto procedurale immediato senza oneri economici per l’imputato. Questa distinzione è vitale per la strategia difensiva, poiché conferma che l’istituto della rimessione gode di un regime autonomo rispetto ai gravami ordinari. La decisione assicura che il diritto dell’imputato di riconsiderare la propria strategia non venga penalizzato da costi accessori, purché la rinuncia sia tempestiva e formale.
Cosa accade se si rinuncia alla richiesta di rimessione del processo?
La Corte di Cassazione dichiara l’istanza inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, interrompendo il procedimento di trasferimento senza esaminare i motivi.
La rinuncia alla rimessione comporta il pagamento di multe o spese?
No, a differenza dei ricorsi ordinari, la rinuncia alla rimessione esonera l’istante dal pagamento delle spese processuali poiché non è considerata un mezzo di impugnazione.
Qual è la differenza tra rimessione e ricorso in Cassazione?
La rimessione riguarda situazioni ambientali esterne che influenzano il processo, mentre il ricorso contesta la legittimità di una decisione giudiziaria specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5895 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che in data 24 ottobre 2025 NOME COGNOME ha dichiarato di rinunciare all’istanza d rimessione del processo a suo carico, formulata il precedente 20 ottobre 2025;
ritenuto, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, esonerando l’istante dal pagamento delle spese processuali (Sez. U, ordinanza n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733, in cui la Corte ha evidenziato che l’istituto della rimessione non è inquadrabile nell’ambito dei rimedi di carattere impugnator venendo attivato attraverso la “richiesta” di cui all’art. 46 cod. proc. pen. con contenu rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo strutturalmente differente dal ricorso per cassazione).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere eTtensore
Il Presidente