Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi d’impugnazione e chiede l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con richiesta del 14 febbraio 2024 COGNOME NOME, imputato, nell’ambito del procedimento penale n. 1822/2019 R.G.N.R., pendente innanzi al AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina, in sede di udienza preliminare, dei reati di cui agli artt. 223, 216, co. 1, n. 1), legge fallimentare; 11, d.lgs. n. 74 del 2000 e 368 x c.p., presentava istanza di rimessione del processo ad altro AVV_NOTAIO, ai sensi degli artt. 45 e 46 individuato nell’autorità giudiziaria di Perugia. Ad avviso dell’istante sussiste un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte del AVV_NOTAIO procedente, il AVV_NOTAIO indagini preliminari AVV_NOTAIO (innanzi alla quale è stata fissata l’udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pubblici ministeri, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO nei confronti del COGNOME), a causa di gravi situazioni locali, che non sono altrimenti eliminabili e che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo e determinano motivi di legittimo sospetto, con particolare riferimento alla condotta serbata dalla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, al pari della COGNOME AVV_NOTAIO per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina, che, sottolinea il COGNOME, ha esercitato indebite “pressioni” nei confronti “di altri magistrati di Latina”, al fine di sollecitare la richiesta di misure cautelari reali nei confronti di quest’ultimo (misure effettivamente disposte, sebbene il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME non avesse poi sottoscritto l’ordine di esecuzione, in quanto in disaccordo con l’estensione del sequestro preventivo alle quote societarie riconducibili al COGNOME); di ostacolare ovvero ritardare l’esecuzione del provvedimento di dissequestro parziale emesso in favore del COGNOME dal AVV_NOTAIO del tribunale di Latina, dottAVV_NOTAIO, nel diverso procedimento n. 6916/2016 R.G.N.R., intervenuto molto tempo dopo la presentazione delle relative istanze di riduzione del sequestro, nonché allo scopo di sollecitare il deposito di un’istanza di fallimento.
Senza tacere che nei confronti della COGNOME è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari
n
presso il tribunale di Perugia, nell’ambito del procedimento penale n. 2984/2022 R.G.N.R., sorto a seguito di una denuncia-querela presentata dal COGNOME, per i reati di cui agli artt. 319 quater; 318, 319, 319 bis, 319 ter, 321, c.p.).
Con requisitoria scritta del 1.5.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, nella persona della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, chiede che l’istanza sia rigettata.
3 La richiesta di rimessione va rigettata per le seguenti ragioni.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare da tempo (cfr. Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687), l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del AVV_NOTAIO naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.
La richiesta di rimessione del procedimento, dunque, deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 15/07/2011, n. 41694, rv. 251110).
Per grave situazione locale, peraltro, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, potendo, i motivi di legittimo sospetto, configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (cfr., ex plurimis, Sez. V, 27/04/2011, n. 22275, rv 250575; Sez. 2, Ordinanza n. 55328 del
23/12/2016, Rv. 268531; Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Rv. 273116).
In questo contesto interpretativo, da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, è stato, peraltro, chiarito che ai fini della rimessione del processo, il coinvolgimento di singoli membri, di un ufficio giudiziario in inchieste penali, non vale, di per sé, a costituire quella “grave situazione locale” concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio o allo stesso circondario di quest’ultimo (cfr. Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007, Rv. 238155)
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, appare evidente come il COGNOME, in relazione alla supposta assenza di imparzialità da parte della magistratura di Latina, si sia limitato a manifestare semplici timori soggettivi nei confronti di singoli magistrati della suddetta sede giudiziaria, senza addurre alcun serio elemento in base al quale dedurre l’esistenza di una grave e diffusa situazione locale, esterna alla dialettica processuale, in grado di rappresentare un concreto pericolo per la non imparzialità dei magistrati della menzionata sede giudiziaria.
Situazione la cui esistenza viene del resto smentita dallo stesso istante, laddove rappresenta la ferma opposizione frapposta dal AVV_NOTAIO all’esecuzione del sequestro disposto nei confronti del COGNOME, non condividendone l’estensione anche alle quote societarie, opposizione che indusse la COGNOME, secondo la ricostruzione prospettata dall’istante, ad attivarsi in vari sedi proprio per vincere le resistenze ai suoi disegni sorte all’interno della procura della Repubblica di Latina.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la richiesta formulata dal COGNOME va, pertanto, rigettata, senza che quest’ultimo sia condannato al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, c.p.p., e non trovando applicazione l’art. 616 1 c.p.p., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo
di impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Rv. 284451; Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Rv. 285359).
In considerazione, infine, della natura facoltativa della condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende, prevista dall’art. 48, co. 6, c.p.p., ritiene il Collegio di non irrogare tale sanzione nei confronti del COGNOME, stante la non manifesta infondatezza della richiesta di rimessione.