Rimessione del Processo: La Cassazione Ribadisce i Limiti Soggettivi
L’istituto della rimessione del processo rappresenta uno strumento eccezionale nel nostro ordinamento, volto a garantire che il giudizio si svolga in un clima sereno e imparziale. Tuttavia, proprio per la sua natura straordinaria, la legge ne circoscrive l’applicazione a casi specifici e, soprattutto, ne limita la richiesta a determinati soggetti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato con chiarezza un principio fondamentale: la persona offesa dal reato non ha il diritto di chiedere il trasferimento del procedimento.
Il Caso: La Richiesta della Persona Offesa
La vicenda trae origine dalla richiesta di rimessione avanzata dalla persona offesa in un procedimento penale. L’istante, ritenendo sussistenti le condizioni per uno spostamento della competenza territoriale, aveva adito la Suprema Corte per ottenere il trasferimento del processo ad altra sede. La richiesta, trasmessa dal Tribunale competente, è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità.
La Questione Giuridica sulla Rimessione del Processo
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 45 del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i soggetti che possono presentare la richiesta di rimessione. Essi sono:
* Il procuratore generale presso la corte d’appello;
* Il Pubblico Ministero presso il giudice che procede;
* L’imputato.
L’elenco è considerato chiuso (numerus clausus), il che significa che non è possibile estenderlo in via interpretativa ad altri soggetti processuali, neanche a coloro che, come la persona offesa, hanno un interesse diretto nell’esito del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile la richiesta, ha fondato la sua decisione su un ragionamento lineare e rigoroso. I giudici hanno sottolineato il carattere eccezionale dell’istituto della rimessione. Proprio perché costituisce una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, le norme che lo regolano devono essere interpretate in modo restrittivo.
Di conseguenza, non è consentito ammettere alla richiesta soggetti diversi da quelli esplicitamente e tassativamente indicati dal legislatore nell’art. 45 c.p.p. La persona offesa, pur essendo una parte fondamentale del processo penale, non rientra in questa categoria. La sua esclusione non è una dimenticanza, ma una scelta precisa del legislatore, volta a bilanciare le garanzie processuali e a circoscrivere l’uso di uno strumento così incisivo. Pertanto, la richiesta proveniente da un “soggetto non legittimato” non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato e di fondamentale importanza pratica. La rimessione del processo non è un’istanza a disposizione di tutte le parti processuali. La persona offesa dal reato non può chiederne l’applicazione. Qualsiasi richiesta proveniente da quest’ultima sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. Questa decisione serve da monito, chiarendo in modo inequivocabile i confini procedurali e i ruoli dei diversi soggetti all’interno del processo penale, rafforzando la certezza del diritto.
Chi può richiedere la rimessione del processo penale?
Secondo l’art. 45 del codice di procedura penale, la richiesta può essere presentata esclusivamente dal procuratore generale presso la corte d’appello, dal Pubblico Ministero presso il giudice procedente e dall’imputato.
La persona offesa dal reato può chiedere la rimessione del processo?
No. L’ordinanza in esame conferma che la persona offesa non è inclusa nell’elenco tassativo dei soggetti legittimati dalla legge, pertanto una sua richiesta è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di una richiesta di rimessione presentata da un soggetto non legittimato?
La richiesta viene dichiarata inammissibile dal giudice. Inoltre, il soggetto che ha presentato l’istanza (l’istante) viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
trasmessa dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD con ordinanza del 16/10/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti; esaminata l’istanza; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
La richiesta di rimessione, peraltro genericamente motivata, proposta da NOME COGNOME perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto persona offesa dal reato.
E’, invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezi dell’istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chi l’applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell’art. 4 proc. pen., e cioè procuratore generale presso la corte d’appello, Pubb Ministero presso il giudice procedente e imputato. (Sez. 1, Ordinanza n. 3006 d 24/06/1992 Cc. (dep. 15/10/1992 ) Rv. 192023 – 01
Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento del spese processuali.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Ti
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