Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11060 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Cagli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 del G.i.p. del Tribunale di Livorno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione disporsi la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Livorno;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 30 marzo 2019 il G.i.p. del Tribunale di Livorno disponeva l’archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di NOME COGNOME in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, senza adottare a provvedimento in ordine alla sorte RAGIONE_SOCIALE somme e degli strumenti finanzi intestati all’indagato e già oggetto nei suoi confronti di sequestro preventivo
Con istanza del 18 gennaio 20231 COGNOME avanzava al medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell’esecuzione, .istanza di restituzione dei va sequestro.
Con l’ordinanza in epigrafe, il giudice adito, rilevato che si profilav controversia sulla proprietà dei beni tra l’istante e le curatele fallimen rimetteva la risoluzione al giudice civile competente, ai sensi dell’art comma 3, cod. proc. pen., mantenendo nel frattempo il dissequestro.
COGNOME, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassaz avverso l’ordinanza da ultimo menzionata, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denunciai l’assenza di motivazione. Il giud a quo non avrebbe indicato quali fossero i termini della potenziale controvers né avrebbe vagliato la sua serietà, dando adeguata ragione della decisione investirne il giudice civile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’a 263, comma 3, del codice di rito. Con il provvedimento adottato, il giudice a quo avrebbe surrettiziamente convertito il sequestro da preventivo in conservativ tutela di crediti risarcitori inesistenti, e comunque mai azional:i, né più azi stante anche il lungo tempo passato dalle dichiarazioni di fallimento e l’avve chiusura di almeno una RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha di recente (Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019 I.N.P.S., Rv. 274805-01) ribadito il proprio dominante indirizzo, secondo c avverso il provvedimento di rimessione al giudice civile della controversia bene sequestrato, disciplinato dall’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., n prevista alcuna forma di impugnazione, poiché l’atto in questione ha contenuto inidoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive RAGIONE_SOCIALE ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative
sistematiche, di individuare l’Autorità giudiziaria competente alla soluzione d conflitto, potenziale o in atto.
La controversia, che legittima la rimessione, non è solo quella strettame dominicale, ma ogni altra che investe la titolarità del diritto alla restituzi deve essere pregiudizialmente accertato dal giudice investito della richies riottenere la cosa sequestrata e non confiscata (Sez. U, n. 10372 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202268-01).
L’assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione RAGIONE_SOCIALE parti dinnanzi al giudice civile venga adottato dal gi dell’esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, e ancorch venga adottato in assenza di una lite già pendente (Sez. 1, n. 29643 29/04/2022, COGNOME).
L’eventualità, infatti, che la controversia civile non sia ancora instaurata al momento della rimessione al giudice civile non costituisce fattor indebolimento della tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALE parti e non esige pe l’impugnabilità del relativo provvedimento. provvedimento di rimessione a giudice civile non presuppone l’attualità della pretesa tra due o più contende può essere emesso sulla semplice possibilità che una lite insorga, giacché e « non configura una translatio iudicii in senso tecnico, per cui l’omessa instaurazione del processo civile LA nel termine imposto dall’art. 50 cod. p civ. non pregiudica in alcun modo i diritti RAGIONE_SOCIALE parti in sede civile e non i al giudice civile alcun obbligo di decisione in senso favorevole all’una o all parte» (Cass. civ., sez. 2, n. 4003 del 18 febbraio 2011, Rv. 617020-01).
Né vi sono ragioni per diversificare la disciplina degli atti di rimessi giudice civile RAGIONE_SOCIALE controversie in materia, a seconda del contesto processual cui si collocano. Essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti p contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altr meramente ordinatorio o processuale «che, !ungi dall’investire, con possibilit passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia i determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali» (Sez n. 39321 del 9 luglio 2009, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 244611-01).
L’ordinanza in epigrafe è conforme al modello legale sin qui delineato Essa mantiene il bene in sequestro e opera la devoluzione al giudice civile d controversia sul diritto alla restituzione dei beni sequestrati.
L’ordinanza è pertanto inoppugnabile, per le ragioni svolte.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi del 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impu (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende nella misura che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedOtte, si sti equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28/11/2023