Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza del 06/02/2024, nei confronti del Tribunale del riesame di Messina,
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a Milazzo il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, ha concluso per la competenza del Tribunale di Messina.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del Tribunale del riesame di Messina che, in funzione di giudice dell’appello ex art.310 cod. proc. pen., con ordinanza pronunciata il giorno 22 gennaio 2024 aveva riqualificato l’appello – proposto dal Pubblico ministero avverso il decreto in data 23 novembre 2023 del citato Giudice per le indagini preliminari con il quale, in accoglimento dell’istanza del terzo interessato NOME COGNOME (amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE), era stata disposta la revoca del sequestro preventivo sul conto corrente acceso presso Poste Italiane con IBAN IT93V076500001051301313, sul quale l’indagato NOME COGNOME aveva la delega ad operare – come opposizione ai sensi dell’art.667, comma 4, del codice di rito con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari sopra indicato.
La vicenda, sulla base degli atti, può essere ricostruita nei seguenti termini. In data 6 giugno 2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo, ai sensi dell’art.321 cod. proc. pen., in relazione all’art.12-bis d.lgs. 74/2000 nei confronti di NOME COGNOME (in qualità di legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘); tale richiesta era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con decreto del 20 giugno 2023.
2.1. A seguito di appello proposto dal Pubblico ministero avverso il decreto sopra indicato, il Tribunale del riesame di Messina con ordinanza del 6 ottobre 2023 aveva accolto l’impugnazione della parte pubblica ed aveva disposto il sequestro preventivo in via principale e diretta delle somme appostate sul sistema finanziario e/o bancario nella titolarità della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sino all’importo di euro 2.916.739,00 e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente di beni mobili ed immobili nella titolarità dell’indagato NOME COGNOME.
2.2. In sede di esecuzione la polizia giudiziaria delegata aveva, tra l’altro, sottoposto a vincolo cautelare il rapporto di conto corrente n.001051301313 (IBAN IT93V076500001051301313) acceso presso la Poste Italiane S.p.A., intestato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, del quale l’indagato aveva delega ad operare.
2.3. Il terzo interessato NOME COGNOME (quale legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE aveva quindi chiesto al Giudice per le indagini preliminari la revoca del sequestro eseguito sul conto corrente intestato a detta società; tale richiesta veniva accolta e per l’effetto era disposta la restituzione del rapporto di conto corrente in questione all’avente diritto.
2.4. Avverso tale decreto di revoca il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva proposto un nuovo appello ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen., all’esito del quale il Tribunale di Messina – qualificato l’appello come opposizione – disponeva la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari che aveva revocato il sequestro.
In particolare, il Tribunale osservava che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione, dato che l’unico rimedio al riguardo è l’incidente di esecuzione attraverso la procedura prevista dall’art.667, comma 4, cod. proc. pen.
2.5. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto, al contrario, che l’unico rimedio esperibile fosse quello dell’appello discutendosi della legittimità del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria in sede di esecuzione, su di un conto corrente intestato ad un terzo, ma di cui l’indagato era titolare di un potere di gestione in forza della delega ad operare su di esso.
2.6.Per tali motivi, considerato che un giudizio di non liquet da parte sua avrebbe determinato una stasi del procedimento cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto di competenza, ai sensi dell’art.28, comma 2, cod. proc. pen., avanti questa Corte di cassazione ritenendo sussistente la competenza del Tribunale del riesame di Messina per le ragioni sopra illustrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto, va dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quanto i due giudici sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all’impugnazione del Pubblico ministero e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
1.1. Al riguardo è stato affermato in via generale che, ai fini della configurabilità del conflitto di competenza, non è elemento sufficiente una situazione di stasi processuale, in quanto sono necessari altri tre requisiti: a) che la questione di competenza costituisca un punto pregiudiziale, anche solo logicamente, all’esame del merito; b) che ciascun giudice che prende o rifiuta di prendere cognizione di un medesimo fatto si trovi, in relazione a quella cognizione, in posizione di parità decisionale con l’altro o con gli altri giudici appartenenti allo stesso ordine; c) che la presa di posizione contrastante di un giudice non sia considerata, nella disciplina positiva, come parte integrante di uno specifico meccanismo processuale che attribuisca a un secondo giudice un potere di controllo e di verifica dell’intera attività di giudizio dell’altro.
1.2. I medesimi requisiti sono necessari anche per i cosiddetti “casi analoghi” di conflitto (come è stato qualificato il presente dal giudice remittente), la cui struttura e funzione non può subire alterazione proprio per il ruolo che viene svolto dall’analogia (Sez. 1, n. 2495 del 25/05/1994, confl. comp. in proc. Dursun, Rv. 198423; Sez. 1, n. 3928 del 08/10/1992, dep. 1993, confl., comp. in proc. Caracciolo, Rv. 193166).
Ciò posto, deve richiamarsi la ormai consolidata interpretazione del principio di diritto posto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 48126 del 20/7/2017, COGNOME, Rv. 280843, laddove si era riconosciuto ai terzi interessati rimasti estranei al processo, formalmente proprietari del bene già in sequestro, di cui era stata disposta con sentenza la confisca, la possibilità di chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia fosse divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Tale rimedio, in quella sentenza indirizzato alla specifica situazione del terzo proprietario del bene appreso, è stato poi esteso – con varie pronunce di questa Corte, l’ultima delle quali è quella di Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 – in termini generali (dunque comprensivi degli stessi imputati e della pubblica accusa) secondo la massima per cui «in tema di misure cautelari reali, prima dell’irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l’unico titolo legittimante la temporanea
ablazione del bene» (Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, COGNOME, Rv. 282026; Sez. 3, Ordinanza n. 6720 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281476; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273240). Il filone maggioritario rappresentato dalle citate pronunce, infatti, rimarca che – finché la sentenza non diviene irrevocabile – il bene risulta indisponibile non perché confiscato, ma perché sottoposto al vincolo del sequestro. Tale rilievo è particolarmente convincente, potendo oltretutto indirizzare la trattazione nelle sedi adeguate di problematiche specifiche che derivano dalla radicale diversità delle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo rispetto a quelle della confisca. Indicazioni in tal senso derivano dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, la quale ha affermato che proprio la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenerlo attivabile anche nel corso del processo di cognizione, in coerenza con quanto accade per il riesame delle vicende cautelari personali, sottoposte al vaglio autonomo del tribunale cautelare per tutta la durata del processo di cognizione.
Alla stregua di tale impostazione generale, deve dunque affermarsi che il rimedio esperibile avverso il decreto di revoca del sequestro preventivo nei confronti del terzo interessato è l’impugnazione avanti il Tribunale del riesame e non già l’opposizione a norma dell’art.667, comma 4, cod. proc. pen.
Ne deriva che il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale del riesame di Messina cui vanno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale del riesame di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.