Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
NOME COGNOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha sul ricorso proposto da: chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza, descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’istanza, proposta dall’odierno ricorrente, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della medesima Corte territoriale n. 887/22 resa ai suoi danni.
Con il ricorso si lamenta violazione di legge riferita all’ad 175, comma 2, cod. proc. pen.
Nell’assunto difensivo, non condiviso dalla Corte del merito, il ricorrente non avrebbe mai avuto consapevolezza del giudizio di appello sfociato nella sentenza che si intendeva impugnare grazie alla chiesta restituzione nel termine, perché, in sostituzione del suo fiduciario, il gravame sarebbe stato proposto da altro difensore, previa falsificazione del relativo mandato difensivo. Nomina falsa, quest’ultima, che conteneva una altrettanto fittizia revoca dell’effettivo difensore di fiducia, il quale ultimo, in ragione di tale sopravvenuta dismissione del relativo mandato, non aveva più intrattenuto contatti con l’imputato.
Da qui le ragioni di vizio paventate dal ricorso, ancor più rese evidenti dalla incontestata dichiarazione confessoria resa dal difensore che ebbe ad interporre
appello, senza il supporto del relativo mandato: aspetto destinato a mett radicalmente in crisi le considerazioni esposte a sostegno della decisione assun
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché, ancora più a monte, doveva ritenersi ta l’istanza esitata dalla decisione impugnata.
Ad avviso della difesa, limitatamente alla sola fase di appello, il ricorr non avrebbe avuto consapevolezza , della stessa pendenza del giudizio e, a caduta della sentenza, emessa in esito ad un gravame proposto da un difensore mai incaricato in tal senso.
Il che darebbe corpo ad una assenza illegittimamente ritenuta in tale grado giudizio, la quale ultima, tuttavia, mal si attaglia a qualsivoglia delle pre tipizzate dall’art. 175 cod. proc. pen.
2.1. Considerata la data della sentenza che si vorrebbe impugnare grazie all chiesta restituzione nel termine (31 ottobre 2022) emerge, per un vers l’immediata inconferenza del riferimento letterale reso dal ricorso al tenore secondo comma del citato articolo 175; per altro verso, risulta escl l’applicabilità anche del comma 2.1. dello stesso articolo, sia ratione temporis (perché limitata alle sole sentenze rese successivamente al 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore della legge 150 del 2022 che ha introdotto tale comma sia perché la relativa ipotesi, in AVV_NOTAIO, presuppone la correttezza formale valutazioni rese riguardo alla assenza dell’imputato.
2.2. Al più, volendo mantenere l’istanza in questione all’interno dell’eg normativa evocata dalla difesa, la stessa avrebbe potuto essere ricondot all’ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo: ma tanto, in disparte og considerazione sulla correttezza di una siffatta impostazione, avrebbe determina l’incompetenza funzionale della Corte territoriale adita alla luce del quarto com del citato art. 175.
Vi è, piuttosto, che la rivendicata illegittimità dell’assenza del ricor rispetto al (solo) giudizio di appello imponeva di privilegiare il percorso process tracciato dall’art. 629 bis cod. proc. pen.
Ciò in linea, del resto, con quanto ritenuto dalla stessa Corte del merito pur dubitando della possibilità di procedere ad una riqualificazione in tal s dell’istanza sottoposta al suo scrutinio (in realtà favorita proprio dalla compe della Corte adita rispetto al rimedio rescissorio comunque veicolato, quale c fosse la qualificazione data all’atto dalla parte, per il principio espresso da
periodo dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), ne ha comunque vagliato merito, escludendone la fondatezza.
Una tale soluzione interpretativa, per quanto già detto corretta sul p della coerente qualificazione da dare alla istanza depositata nell’intere NOME, presupponeva, a monte, la verifica della tempestività del rimed rescissorio in realtà nel caso attivato. Verifica che questa Corte può ope retroattivamente, anche d’ufficio, ora per allora, per il portato pregiudiziale stessa assume rispetto alla disamina, nel merito, della fondatezza della chi rescissione del giudicato.
5.Sotto quest’ultimo versante, giova rimarcare che grava sul ricorren l’onere di comprovare la tempestività del ricorso indicando la data di acqui conoscenza della sentenza da rescindere (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Rv. 286252); e che la conoscenza, qual momento di decorrenza del termine ultimo per attivare il rimedio, ben pu correlarsi alla data di notifica dell’ordine di esecuzione del titolo da impu (Sez. 2, Sentenza n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945).
Nel caso, sia nel ricorso che nell’istanza, la difesa ha individuato nell’ord esecuzione (risalente al 30 maggio 2024) la ragion d’essere della sopravvenut conoscenza della sentenza di appello, passata in giudicato, da contrastare; senza mai avere cura di precisare quella della relativa notifica del detto atto
Poiché l’istanza è stata depositata il 3 ottobre del 2024 e quindi ben ol trenta giorni di cui al comma 2 dell’art. 629 bis decorrenti dalla data dell’ordine di esecuzione, nel generico silenzio speso dal ricorrente nei rispettivi atti dif quanto ad una possibile notifica del detto atto in termini coerenti all interposizione del rimedio, lo stesso, così intesa la richiesta all’uopo vei andava dichiarato inammissibile, perché tardivo.
A tali considerazioni, pregiudiziali, infine, se ne aggiunge altra, parim assorbente.
Il ricorso e, a monte, la richiesta veicolata alla Corte del merito prospe una asserita inconsapevolezza dell’imputato limitata al solo giudizio di appel alla sentenza resa in esito allo stesso.
La prima fase di giudizio e, in particolare, la sentenza appellata dal difen privo di mandato in tal senso, sono invece rimaste estranee all’iniziativa mess atto nell’interesse di NOME. Il che lascia coerentemente dubitare d ammissibilità a monte della stessa, quale che ne sia il contenuto effettivo, pe disfunzionale in quanto non in grado di intaccare la definitività della conda irrogata in primo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce di cui all’art. 6 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME