Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7502 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/01/2025
R.G.N. 38982/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Taranto il 30/08/1986
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Lecce aveva parzialmente respinto la richiesta di rimedi risarcitori per i periodi di detenzione trascorsi in carceri diversi da quello di Turi.
Secondo il Tribunale le deduzioni contenute nel reclamo sono generiche, e confutate dagli accertamenti svolti dal magistrato di sorveglianza in merito all’adeguatezza delle condizioni subite negli altri carceri e negli altri periodi detentivi.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di rimedi risarcitori con riferimento alla detenzione sofferta dal ricorrente nei carceri di Bari, Taranto e Trani, nei quali egli lamentava di avere subito la mancanza di acqua calda, di un riscaldamento adeguato e di una valida offerta ricreativa.
L’ordinanza impugnata si limita a respingere il reclamo, senza confrontarsi con esso e senza
precisare le ragioni per cui gli accertamenti svolti dal magistrato di sorveglianza sarebbero corretti e sufficienti, benchØ contestati dal ricorrente. Tale carenza motivazionale non consente di comprendere le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento di rigetto.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, e deve essere rigettato.
Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha sostenuto la genericità del reclamo, perchØ si limita ad opporre ai precisi accertamenti contenuti nell’ordinanza del magistrato di sorveglianza solo delle affermazioni contrarie, prive di indicazioni che ne attestino la fondatezza.
Tale valutazione Ł logica e sufficiente, pur nella sua brevità. L’ordinanza del magistrato di sorveglianza, infatti, Ł molto puntuale e dettagliata nel riportare, con riferimento ad ogni carcere, il periodo di detenzione trascorso in esso dal condannato, le condizioni specifiche a cui egli Ł stato sottoposto, quanto a dimensioni delle celle, fornitura di acqua calda e di riscaldamento, ore da trascorrere fuori dalla cella, ed anche in ordine alla presenza o meno di offerte formative e ricreative. La descrizione delle condizioni di detenzione nei diversi istituti di pena Ł tratta dalle relazioni inviate da ciascuno di essi, ed il magistrato di sorveglianza le ha esaminate anche alle luce delle affermazioni del condannato circa le manchevolezze del singolo carcere, sottolineando il diverso contenuto di tali relazioni.
A fronte di tale precisa analisi delle condizioni di detenzione sofferte in ogni istituto penitenziario, e del motivato rigetto della richiesta di rimedi compensativi quanto ai periodi trascorsi negli istituti di Bari, Taranto e Trani, il tribunale di sorveglianza ha rilevato la genericità del reclamo, essendosi il detenuto limitato a lamentare di avere dovuto sopportare anche in tali istituti penitenziari la mancanza di acqua calda, di un adeguato riscaldamento e di una valida offerta ricreativa. La valutazione di genericità del reclamo Ł logica, e fondata sul suo effettivo contenuto: il detenuto non ha affermato la falsità delle relazioni inviate al magistrato di sorveglianza dai predetti istituti penitenziari, e non ha neppure specificato in quale di essi egli non avrebbe goduto di acqua calda, o di un idoneo riscaldamento, e in che cosa sarebbe consistita la non validità dell’offerta ricreativa. Tale genericità ha impedito al tribunale di valutare in modo approfondito le doglianze mosse, non venendo validamente contrastate le diverse, e puntuali, descrizioni del trattamento riservatogli in ciascun carcere.
Anche il ricorso proposto avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza presenta un’analoga genericità. Il ricorrente lamenta la mancanza, nella motivazione, delle «ragioni per le quali le doglianze del ricorrente non siano state accolte», ma ripete che tali doglianze consistevano solamente nell’affermazione di «aver subito una detenzione in mancanza di acqua calda, di riscaldamento adeguato e comunque con un’offerta ricreativa scadente», e di non avere goduto delle condizioni descritte dal magistrato di sorveglianza. La valutazione del tribunale di sorveglianza, di genericità del reclamo proposto, risulta quindi confermata, non essendo stato mai specificamente indicato, dal detenuto, in quali carceri, e per quali periodi, si sarebbero verificate condizioni di detenzione tali da risultare inumane, in che cosa sarebbe consistita la mancanza di un riscaldamento «adeguato», per quali motivi l’offerta ricreativa sarebbe stata «scadente»: solo una precisa replica alle dettagliate relazioni inviate da ciascun carcere avrebbe permesso, infatti, una
verifica della correttezza delle informazioni fornite o un approfondimento di indagine, risultando altrimenti esaurienti queste ultime, stante anche la mancata, esplicita affermazione di una loro falsità.
La deduzione di una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, e di un omesso confronto con le doglianze contenute nel reclamo, Ł pertanto infondata, avendo il tribunale di sorveglianza esaminato tali doglianze e valutato che, stante la loro genericità, non erano idonee a contrastare l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, fondata su «precisi accertamenti istruttori» che davano atto «sia della adeguatezza delle condizioni di detenzione sia del dato temporale».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 17/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME