Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20877 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 1 Num. 20877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
ORDINANZA
sull’istanza proposta dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a LATISANA il DATA_NASCITA relativamente alla sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto accogliersi la richiesta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il 22/01/2025, questa Corte ha pronunciato sentenza nel processo a carico di NOME COGNOME, dichiarando inammissibile il ricorso. Con la presente istanza, il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME chiede procedersi – ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. – alla correzione di un errore materiale contenuto in tale sentenza; tale errore consisterebbe nella mancata statuizione, in ordine alle spese di assistenza e difesa sostenute dalle suddette parti civili, nell’ambito del giudizio di legittimità. A fondamento della richiesta, gli istanti prospettano il fatto di aver depositato – in data 02/01/2025 – una memoria difensiva contenente, oltre alle conclusioni, anche la richiesta di condanna alle spese.
Giova precisare che il processo a carico di NOME COGNOME si Ł svolto, in sede di legittimità, con trattazione orale; infatti – nell’epigrafe della relativa sentenza – viene dato atto della presenza del Procuratore generale e del difensore dell’imputato.
L’istanza Ł allora da rigettare, essendo bastevole il richiamo al dictum di Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03, a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese››. In applicazione di tale principio, la richiesta deve ritenersi infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell’istanza.
P.Q.M
Rigetta la richiesta di correzione.
Così Ł deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME