Rimborso Spese Parte Civile: Quando la Sola Memoria non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la procedura penale: il diritto al rimborso spese parte civile. La questione centrale riguarda il caso in cui la parte civile, pur avendo depositato una memoria difensiva, non partecipi attivamente alla discussione durante l’udienza a trattazione orale. La Suprema Corte ha fornito un chiarimento fondamentale, rigettando la richiesta di correzione di un errore materiale e confermando un orientamento ormai consolidato.
Il Caso: La Richiesta di Correzione per Omessa Pronuncia
Nel caso di specie, a seguito di una sentenza che dichiarava inammissibile il ricorso di un imputato, le parti civili avevano presentato un’istanza per la correzione di un errore materiale. A loro avviso, la sentenza era viziata poiché non si era pronunciata sulla condanna dell’imputato al pagamento delle spese di assistenza e difesa da loro sostenute nel giudizio di legittimità. A fondamento della loro richiesta, le parti civili evidenziavano di aver depositato una memoria difensiva completa, contenente sia le conclusioni che la richiesta di condanna alle spese.
Il Principio sul Rimborso Spese Parte Civile Assente
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato l’istanza, ritenendola infondata. Il punto dirimente, secondo i giudici, era la modalità di svolgimento del processo, avvenuto con trattazione orale. Dall’epigrafe della sentenza originaria, infatti, risultava la presenza del Procuratore generale e del difensore dell’imputato, ma non quella del difensore delle parti civili. Questa assenza si è rivelata decisiva.
le motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione richiamando un importantissimo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 27727/2024). Secondo tale dictum, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non è dovuta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che, pur avendo depositato una memoria, non sia intervenuta personalmente o a mezzo del suo difensore alla discussione in pubblica udienza. La mera formulazione di una richiesta scritta non è sufficiente a integrare quella partecipazione attiva al dibattimento che giustifica la liquidazione delle spese. Di conseguenza, l’omessa statuizione sulle spese non costituiva un errore materiale da correggere, ma la corretta applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per gli operatori del diritto: la partecipazione effettiva all’udienza è un presupposto indispensabile per ottenere il rimborso spese parte civile nei giudizi a trattazione orale. Non è sufficiente depositare un atto scritto; è necessaria la presenza attiva in aula per sostenere le proprie ragioni. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché impone ai difensori delle parti civili di valutare attentamente la necessità di essere presenti alla discussione orale, pena la perdita del diritto a vedere ristorate le spese legali sostenute, anche in caso di esito favorevole del giudizio.
La parte civile ha diritto al rimborso delle spese se deposita solo una memoria scritta senza partecipare all’udienza orale?
No, secondo l’ordinanza, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese se la parte civile non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza, limitandosi al deposito di una memoria.
L’omessa pronuncia sulle spese in questo caso costituisce un errore materiale correggibile?
No, non si tratta di un errore materiale. La mancata statuizione sulle spese è considerata la corretta applicazione del principio di diritto per cui non spetta il rimborso alla parte civile assente alla discussione orale. Per questo motivo, la richiesta di correzione è stata rigettata.
Qual è il precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per motivare la sua decisione?
La Corte ha fondato la sua decisione sul dictum delle Sezioni Unite, sentenza n. 27727 del 14/12/2023, depositata nel 2024, che ha stabilito il principio secondo cui la partecipazione attiva alla discussione orale è necessaria per ottenere il rimborso delle spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20877 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 1 Num. 20877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 6065/2025
CARMINE RUSSO
ORDINANZA
sull’istanza proposta dalle parti civili COGNOME NOME e NOME COGNOME nel procedimento a carico di NOME nata a LATISANA il 22/01/1967 relativamente alla sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi la richiesta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il 22/01/2025, questa Corte ha pronunciato sentenza nel processo a carico di NOME COGNOME dichiarando inammissibile il ricorso. Con la presente istanza, il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME chiede procedersi – ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. – alla correzione di un errore materiale contenuto in tale sentenza; tale errore consisterebbe nella mancata statuizione, in ordine alle spese di assistenza e difesa sostenute dalle suddette parti civili, nell’ambito del giudizio di legittimità. A fondamento della richiesta, gli istanti prospettano il fatto di aver depositato – in data 02/01/2025 – una memoria difensiva contenente, oltre alle conclusioni, anche la richiesta di condanna alle spese.
Giova precisare che il processo a carico di NOME COGNOME si Ł svolto, in sede di legittimità, con trattazione orale; infatti – nell’epigrafe della relativa sentenza – viene dato atto della presenza del Procuratore generale e del difensore dell’imputato.
L’istanza Ł allora da rigettare, essendo bastevole il richiamo al dictum di Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581 – 03, a mente della quale: ‹‹Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese››. In applicazione di tale principio, la richiesta deve ritenersi infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dell’istanza.
P.Q.M
Rigetta la richiesta di correzione.
Così Ł deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME