Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30264 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30264 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2242/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di Modena
vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In sintesi, la vicenda procedimentale può essere descritta nel modo che segue:
a)COGNOME NOME Ł destinatario di sentenza di condanna definitiva a pena detentiva;
b)l’ordine di esecuzione Ł stato sospeso ai sensi dell’art.656 cod.proc.pen. ed Ł stata proposta domanda di misura alternativa alla detenzione, ancora non trattata innanzi al competente Tribunale di Sorveglianza.
Ciò posto, il Tribunale evidenzia che COGNOME resta, allo stato, destinatario di una pena restrittiva della libertà personale e ciò esclude la possibilità di emissione di un nullaosta al rilascio del passaporto (previsto nella sola ipotesi in cui la esecuzione riguardi una pena pecuniaria) ai sensi dell’articolo 3 della legge n.1185 del 1967.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Pasquale. Il ricorso Ł affidato a una deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge. Viene, inoltre, sollecitata la proposizione di un incidente di legittimità costituzionale.
A parere della difesa, che non contesta la condizione giuridica del Carpineto (libero sospeso ai sensi dell’art.656 cod.proc.pen.), la decisione del Tribunale realizza una applicazione acritica e meccanica della norma di legge. Si sottolinea che il provvedimento di sospensione della esecuzione, per un residuo pena inferiore ad un anno di reclusione, risale al 25 gennaio 2018 e che nessun rimprovero può essere mosso al Carpineto per il ritardo
nella fissazione della domanda di misura alternativa.
Un tempo così consistente di vigenza del ‘ritiro’ del passaporto non Ł ragionevole e ciò determina un evidente vulnus a diritti fondamentali costituzionalmente protetti. Si chiede pertanto di interpretare la disposizione di legge nel senso della possibilità di consentire una valutazione ‘caso per caso’ e, lì dove ciò non risulti possibile, si chiede di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale della norma impeditiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
La disposizione di legge applicabile (art. 3 della legge n.1185 del 1967) non consente di realizzare interpretazioni nel senso della discrezionalità, trattandosi di norma che pone un divieto al rilascio del passaporto in tutti i casi in cui debba trovare esecuzione una pena restrittiva della libertà personale.
E’ evidente che nel disegno legislativo il divieto ha portata generale, essendo mosso da una finalità di tutelare la stessa ‘eseguibilità’ della sanzione detentiva.
Dunque, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (v. Sez. I n. 17507 del 20.02.2020) il nulla-osta Ł previsto nei soli casi in cui ad essere passibile di esecuzione Ł una pena pecuniaria.
Quanto al tema della violazione di diritti fondamentali nella ipotesi di eccessiva durata del divieto di rilascio del passaporto, il Collegio evidenzia che il tema sfugge alla potestà decisoria della giurisdizione ordinaria. In effetti, va ribadito, sulla scorta di Sez. I n. 17507/2020, cit., che il diniego di rilascio o rinnovo del passaporto Ł soggetto a ricorso in ambito amministrativo (Ministero o TAR) e pertanto la sede propria per la proposizione della doglianza non Ł l’incidente di esecuzione penale ma il procedimento giurisdizionale innanzi al TAR.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME