Rigetto Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 3850 del 2024, offre un importante chiarimento sui rimedi esperibili a fronte di un rigetto patteggiamento. La decisione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non tutte le decisioni del giudice sono immediatamente appellabili. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, nel corso del procedimento a suo carico presso il Tribunale di Genova, ha avanzato una richiesta di applicazione della pena, comunemente nota come patteggiamento. Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale richiesta con un’ordinanza.
Contro questa decisione, l’imputato ha deciso di proporre ricorso immediato per cassazione, ritenendo che il rigetto fosse illegittimo e dovesse essere annullato dalla Suprema Corte. La questione centrale, quindi, non riguardava il merito della colpevolezza, ma unicamente la possibilità di contestare subito il diniego del rito alternativo.
La Decisione della Corte sul Rigetto Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione consolidata delle norme processuali. I giudici hanno stabilito che l’ordinanza con cui un tribunale respinge una richiesta di patteggiamento non è un provvedimento definitivo. Di conseguenza, non rientra tra quegli atti che la legge consente di impugnare immediatamente e separatamente davanti alla Corte di Cassazione.
Questa pronuncia conferma che la strada per contestare il rigetto patteggiamento non è quella di un ricorso autonomo, ma deve attendere la conclusione del processo di primo grado.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione sul principio di tassatività delle impugnazioni. Questo principio, fondamentale nel diritto processuale penale, stabilisce che un provvedimento può essere impugnato solo con i mezzi e nei casi espressamente previsti dalla legge. Non esiste una norma che consenta un ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento.
I giudici hanno spiegato che tale ordinanza non ha carattere definitivo per due ragioni principali:
1. La richiesta può essere riproposta: L’imputato non perde la possibilità di accedere al rito alternativo. La richiesta di patteggiamento può essere ripresentata nelle fasi successive del procedimento.
2. La contestazione è differita: La scelta del giudice di rigettare la richiesta può essere sottoposta al controllo di un giudice superiore, ma solo in un momento successivo. L’imputato, infatti, potrà contestare la legittimità del rigetto impugnando la sentenza finale che concluderà il giudizio.
La Corte ha richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali conformi, sottolineando come questa soluzione garantisca l’ordinato svolgimento del processo, evitando ricorsi frammentari e dilatori che ne rallenterebbero il corso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conclusioni dell’ordinanza hanno importanti implicazioni pratiche per la difesa. Un avvocato e il suo assistito devono essere consapevoli che, in caso di rigetto della richiesta di patteggiamento, non è possibile bloccare il processo con un ricorso immediato in Cassazione. Il procedimento proseguirà il suo corso ordinario.
La strategia difensiva dovrà quindi concentrarsi sul dibattimento, pur mantenendo la possibilità di riproporre l’istanza di patteggiamento o, in alternativa, di sollevare la questione del suo illegittimo rigetto come motivo di appello contro l’eventuale sentenza di condanna. Questa pronuncia rafforza la necessità di una visione strategica a lungo termine del processo penale, evitando iniziative processuali destinate a essere dichiarate inammissibili.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza che rigetta la richiesta di patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è possibile impugnare immediatamente e direttamente l’ordinanza di rigetto del patteggiamento, poiché non si tratta di un provvedimento definitivo.
Perché il ricorso contro il rigetto del patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, secondo cui un provvedimento può essere impugnato solo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’ordinanza di rigetto non rientra tra questi atti immediatamente ricorribili.
Qual è il momento corretto per contestare il rigetto di una richiesta di patteggiamento?
La contestazione del rigetto della richiesta di patteggiamento può essere sollevata solo congiuntamente all’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, e non attraverso un ricorso separato e immediato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AFEWORKI GHEBREYESUS NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Considerato che NOME ricorre ~ratmerrtgt–percassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Genova ha respinto la sua istanza di applicazione di pena;
ricordato che l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., «non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta e che la scelta reiettiva può essere sottoposta ai giudici delle fasi successive, sicché è ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (ex multis Sez 6., n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933; Sez. 4, n. 16164 del 15/04/2021, Vaglio, 281383; Sez. 7, n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr ìdente