Rigetto Messa alla Prova: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14442 del 2024, offre un chiarimento cruciale sulle regole di impugnazione relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. La decisione si concentra sulla non immediata appellabilità dell’ordinanza di rigetto messa alla prova, un tema di grande rilevanza pratica per imputati e difensori. Questo articolo analizza la pronuncia, spiegando perché la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e quali principi ha ribadito.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Messa alla Prova
Un imputato, accusato del reato previsto dall’art. 132 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), ha presentato, tramite il suo difensore, un’istanza per essere ammesso alla messa alla prova prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Questa procedura, disciplinata dall’art. 464 bis del codice di procedura penale, permette la sospensione del processo per svolgere un programma di trattamento, il cui esito positivo estingue il reato.
La Decisione del Tribunale e il Ricorso per Cassazione
Il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta dell’imputato. La motivazione del diniego si basava sui numerosi precedenti penali a carico del soggetto, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. Il giudice ha preso questa decisione senza richiedere preventivamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) la predisposizione di un programma trattamentale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’ordinanza del Tribunale fosse un “atto abnorme”. Secondo la difesa, il giudice avrebbe esorbitato dai suoi poteri, decidendo sulla base dei soli precedenti penali senza una valutazione concreta sull’adeguatezza del programma, valutazione che, a suo dire, richiedeva necessariamente il coinvolgimento preventivo dell’UEPE.
L’analisi del rigetto messa alla prova da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione non riguardava la correttezza o meno della decisione del Tribunale nel merito, ma la stessa ammissibilità del ricorso in quella fase del procedimento. La Corte ha richiamato un principio consolidato, stabilito dalle sue Sezioni Unite, che definisce in modo netto i confini dell’impugnabilità delle ordinanze in materia di messa alla prova.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Rigacci, n. 33216/2016), secondo cui l’ordinanza di rigetto messa alla prova non è immediatamente impugnabile. L’art. 464-quater, comma 7, del codice di procedura penale prevede il ricorso per cassazione solo contro il provvedimento che dispone la sospensione con messa alla prova, non contro quello che la nega. L’ordinanza di rigetto, pertanto, può essere contestata solo unitamente all’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 del codice di rito.
In secondo luogo, la Corte ha escluso che il provvedimento del Tribunale potesse qualificarsi come “atto abnorme”. L’abnormità si configura quando un atto è completamente estraneo al sistema processuale o si discosta radicalmente dal modello previsto dalla legge. In questo caso, il giudice ha semplicemente esercitato una delle opzioni decisorie che la legge gli conferisce (accogliere o respingere l’istanza), pronunciando un’ordinanza che rientra pienamente nel perimetro delle sue facoltà. Le eventuali critiche sulla legittimità o correttezza di tale decisione devono essere sollevate attraverso i mezzi di impugnazione ordinari contro la sentenza finale, non tramite un ricorso immediato basato su una presunta abnormità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza sul rigetto messa alla prova
La sentenza consolida un principio procedurale di notevole importanza: il no del giudice alla messa alla prova non apre immediatamente le porte della Cassazione. La difesa non può contestare subito il diniego, ma deve attendere la conclusione del primo grado di giudizio per poter sollevare la questione nell’ambito di un eventuale appello contro la sentenza. Questa pronuncia ribadisce la differenza tra il vizio di un provvedimento, che può essere fatto valere con i mezzi di impugnazione ordinari, e la sua abnormità, una categoria eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile a un’ordinanza di rigetto messa alla prova motivata secondo i parametri previsti dalla legge.
È possibile ricorrere immediatamente in Cassazione contro un’ordinanza che respinge la richiesta di messa alla prova?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma può essere appellata solo unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.
Quando un provvedimento del giudice può essere considerato un ‘atto abnorme’?
Un provvedimento è ‘abnorme’ quando è estraneo al sistema processuale o si discosta radicalmente dal modello previsto dalla legge. Un’ordinanza che respinge la messa alla prova, rientrando tra le opzioni decisorie previste dalla legge per il giudice, non costituisce un atto abnorme.
A quale condizione l’ordinanza sulla messa alla prova è direttamente ricorribile per cassazione?
Il ricorso diretto per cassazione, previsto dall’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., è ammesso unicamente avverso il provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, non contro quello che la respinge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME, imputato del reato di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 385 del 1993, patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza Tribunale monocratico di Napoli del 7 novembre 2023, che ne ha rigettato l’istanza d sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata dal difensore, procuratore speciale, ai sensi dell’art. 464 bis cod. proc. pen. secondo la formulazione vigente, pr dell’apertura del dibattimento di primo grado.
1.11 motivo di ricorso, che ha dedotto l’abnormità dell’atto con il richiamo del vizio di cui 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., si è doluto della reiezione dell’istanza – ritenuta astrattamente accoglibile – sul presupposto dell’esistenza di numerosi precedenti penali in cap al prevenuto, senza un preventivo interessamento dell’UEPE ai fini della predisposizione di un programma trattamentale; il provvedimento avrebbe esorbitato dai poteri attribuiti all’orga giurisdizionale, tenuto ad effettuare una ponderata valutazione secondo i parametri dell’ar 133 cod. pen.. L’art. 464 quater terzo comma cod. proc. pen. stabilisce invero che il giudi disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova quando, alla luce di tali indicatori, egli reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l’imputat asterrà dal commettere ulteriori reati; da tale previsione non potrebbe che discender l’inderogabilità di una previa richiesta all’UEPE di pronunciarsi sull’adeguatezza del programm così proposto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Come affermato dal massimo consesso nonnofilattico della Corte di Cassazione, l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. p nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione procedimento con la messa alla prova (Cass. sez. U n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).
Né può evocarsi la categoria dell’abnormità dell’atto, perché il giudice monocratico non h adottato un provvedimento estraneo ai poteri ed alle facoltà riconosciutegli dall’ordinamen giuridico, ma pronunciato un’ordinanza che rientra nel perimetro delle opzioni decisor previste dal comma 7 dell’art. 464 quater del codice di rito (Sez. U n. 25957 del 26/03/200 Toni, Rv. 243590), che nella sostanza il ricorrente ha inteso in questa sede contestare, sott profilo della sua illegittimità, per ragioni di pecca normativa, propriamente prospettabil l’eventuale gravame contro la sentenza che definisca il grado del processo.
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/02/2024
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Il cons liere estensore
Il Presidente