Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41605 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1339/2025
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Bagnara Calabra il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Bagnara Calabra il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Melito Di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente allÕomessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati, disponendo 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; la memoria dellÕavvocato AVV_NOTAIO che, nellÕinteresse dei ricorrenti, ha insistito per lÕaccoglimento dellÕimpugnazione e ha chiesto la condanna alla pagamento dei propri compensi come da nota spese;
Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame interposto, nellÕinteresse della parte civile NOME COGNOME, avverso la sentenza in data 19 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva assolto NOME
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME dallÕimputazione di violazione di domicilio, perchŽ il fatto non costituisce reato, nonchŽ NOME COGNOME dallÕimputazione di minaccia aggravata, perchŽ il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse di NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
In particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4 cod., proc. pen. poichŽ la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condannare la parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza dellÕimpugnazione e ha chiesto lÕannullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, disponendosi 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. sulla richiesta di condanna della parte civile.
NellÕinteresse dei ricorrenti, lÕavvocato NOME COGNOME si è riportato allÕimpugnazione, chiedendo lÕannullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; nonchŽ alla nota spese, relativa alle competenze del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimitˆ.
1. I ricorsi sono fondati.
La Corte distrettuale ha rigettato lÕappello della parte civile NOME COGNOME avverso la sentenza liberatoria resa del primo Giudice (perchŽ il fatto non costituisce reato e perchŽ il fatto non sussiste, nei termini giˆ esposti) nei confronti, tra lÕaltro, degli odierni ricorrenti. Ed in effetti, a fronte della richiesta di questi ultimi di condanna della medesima parte civile 541, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. conclusioni scritte del 26 marzo 2025), il Giudice di appello lÕha unicamente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 592, comma 1, cod. proc. pen.) senza nulla disporre sulla rifusione delle spese sostenute dagli imputati.
Tuttavia, nel giudizio di appello, l’imputato che lo abbia richiesto Ð sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale Ð ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto l’esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, o attraverso l’assoluzione (con l’eccezione del difetto di imputabilitˆ) ovvero se la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni in favore della parte civile (cfr. artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, COGNOME, Rv. 284452 Ð 01).
La statuizione in discorso richiede un apprezzamento di merito che impone il rinvio innanzi al competente Giudice territoriale, ossia al giudice penale in quanto essa è stata del tutto omessa (cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680 Ð 01; Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285428 Ð 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259101 Ð 01).
Non vi sono, invece, i presupposti per condannare la parte civile, che non ha resistito allÕimpugnazione, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimitˆ.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna della parte civile alla refusione delle spese con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Cos’ deciso il 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME