Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46984 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Lentini il 21 gennaio 1950;
avverso la sentenza del 6 febbraio 2024 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con determinazione delle spese da parte della Corte, in subordine, qualora si ritenga che la questione debba essere sottoposta al giudice di merito, annullamento con rinvio;
udito l’avv. NOME COGNOME anche quale sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME entrambi difensori dell’imputato NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania, rigettando l’impugnazione proposta dalle parti civili, ha confermato l’assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di NOME COGNOME originariamente tratto a giudizio per rispondere del reato di atti persecutori commessi ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 541 cod. proc. pen., l’omessa pronuncia di condanna alle spese di lite sostenute dall’imputato, esplicitamente richiesta all’udienza di discussione del 6 febbraio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell’imputato consegue, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. all’integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno o alla revoca delle precedenti statuizioni civili, anche a seguito dell’assoluzione dell’imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità).
Ebbene, l’imputato, all’udienza di discussione, ha esplicitamente richiesto la condanna delle parti civili (appellanti) alla rifusione delle spese di lite sostenute. La Corte territoriale, tuttavia, pur rigettando integralmente l’appello, nulla ha statuito in ordine alle spese di lite. In ciò la violazione dell’art. 541 del codice di procedura penale.
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla (omessa) statuizione in ordine alle spese di lite sostenute dalle parti civili, nel giudizio d appello dall’imputato, ma senza rinvio (necessario, anche ove si tratti di annullamento ai soli effettivi civili, solo ove occorra: art. 622 cod. proc. pen.), ben potendo le spese di lite essere liquidate, secondo tariffa e alla luce del numero e dell’importanza delle questioni, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense, in questa sede, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di appello da COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.
Condanna, inoltre, le parti civili alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio da COGNOME Giuseppe che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Così decisolll novembre 2024
Il Presidente
Il onsigliere es GLYPH sore