Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29215 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roccasicura il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della Corte di appello di Campobasso, letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 12 ottobre scorso, che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, lo ha condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, così riformando la sentenza di primo grado, che invece lo aveva assolto ritenendo che il fatto non costituisse reato.
4
Secondo il primo giudice, le frasi minacciose pronunciate dall’imputato all’indirizzo dell’assistente della Polizia di Stato NOME AVV_NOTAIO non erano dirette ad impedire l’atto d’ufficio di quest’ultimo, ovvero la contestazione di un illeci amministrativo in materia di circolazione stradale, ma costituivano una generica reazione minatoria.
Per i giudici d’appello, invece, l’imputato aveva agito quando l’attività d’ufficio era ancora in corso, al fine di impedirne la completa verbalizzazione ed evitare, quindi, che essa fosse portata a compimento.
Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ribaltato la pronuncia assolutoria senza procedere alla rinnovazione dell’unica testimonianza acquisita, quella, cioè, del pubblico ufficiale destinatario della condotta.
2.2. Il secondo consiste nel travisamento di tali dichiarazioni, avendo il teste riferito che, all’atto delle minacce, egli aveva già elevato la contravvenzione, mentre non troverebbe riscontro nella sua testimonianza la circostanza per cui la verbalizzazione fosse ancora in corso, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello.
Pertanto, il fatto andrebbe inquadrato, al più, nel delitto di cui all’art. 61 cod. pen., e comunque insufficiente è la motivazione sull’elemento psicologico del reato.
Ha depositato la sua requisitoria il AVV_NOTAIO generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, in quanto il giudice d’appello non era obbligato a rinnovare la testimonianza dell’AVV_NOTAIO. COGNOME, non avendo fondato la propria decisione esclusivamente sulla rivalutazione della stessa ma dal complesso dell’istruttoria dibattimentale (si cita, a sostegno, la sentenza delle Sezioni unit di questa Corte, n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, ric. Troise).
Ha depositato argomentate conclusioni scritte la difesa ricorrente, rilevando come la “sentenza Troise” si riferisca al diverso caso della riforma in senso assolutorio in appello di una sentenza di condanna ed evidenziando che l’istruttoria dibattimentale si era esaurita nella testimonianza di quell’assistente di polizia, perciò concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso, rimanendo perciò assorbito il secondo.
A norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., «nel caso di appello del Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice (…) dispone la rinnovazion dell’istruzione dibattimentale nei (…) casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado».
Si tratta, per il giudice di appello che intenda riformare la sentenza liberatoria di primo grado, di un vero e proprio obbligo, che sussiste indipendentemente da una richiesta di parte ed è sanzionato con la nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan Devis, Rv. 275112).
L’obbligo, tuttavia, sebbene il citato art. 603, comma 3-bis, non lo dica espressamente, sussiste soltanto per le prove dichiarative ritenute decisive dal giudice d’appello (per tutte, in tal senso, Sez. U, Pavan Devis, cit.). Tali sono quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (così, già prima dell’introduzione della disposizione nel codice, con la novella n. 103 del 2017, si era espressa Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, confermata da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva).
Detto obbligo viene meno soltanto qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice risulti viziata da omissione, invenzione o falsificazione. In tali casi, infatti, non si è in presenza di una differente “valutazione” significato della prova dichiarativa, bensì di un travisamento di quest’ultimo, di un errore, ossia, di percezione del dato istruttorio: ragione per cui, cadendo la difformità sul significante (sul documento, ossia) e non sul significato (sul documentato), non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Rv. 272886; Sez. 1, n. 26390 del 14/11/2017, Rv. 273360).
Nello specifico, dalla lettura della sentenza non è possibile apprezzare il rispetto di tali princìpi di diritto da parte dei giudici d’appello: non viene illus il complessivo quadro probatorio; non viene riportato, neppure per sintesi, il
contenuto della deposizione testimoniale controversa; non si comprende quale importanza essa abbia rivestito ai fini di quel giudizio, dovendo comunque ragionevolmente ipotizzarsi che non sia stata secondaria.
V’è motivo di ritenere, dunque, che la sentenza impugnata non si sia limitata a colmare un’omissione valutativa del primo giudice o ad emendare un travisamento probatorio in cui lo stesso fosse incorso, dovendo perciò tale testimonianza essere rinnovata.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al giudice emittente, perché proceda a nuovo giudizio, nell’osservanza degli anzidetti princìpi di diritto, laddove, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, ritenga di dover pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.