Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 9.6.2023 il Tribunale di Brescia, su impugnazione della parte civile, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che lo avev assolto dai reati di lesione volontaria e di minaccia, ha condannato l’imputato in ordin reati ascrittigli alla pena di euro 1000 di multa e al risarcimento del danno in favore parte civile.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, com disp. att, cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’errata applicazione dell’articolo 597 del codice di r correlato all’articolo 576 del medesimo codice, lamentando che il giudice t nell’accogliere l’appello proposto dalla parte civile ,ha altresì condannato l’imputato oltre che al risarci del danno, anche agli effetti penali, lo stesso, alla pena ritenuta di giustizia, in e violazione delle norme su indicate.
2.2.Col secondo motivo deduce l’inosservanza dell’articolo 6C3 del codice di rito: tribunale ha ribaltato la pronuncia di assoluzione del giudice di pace sulla base della me condivisione delle considerazioni espresse dalla parte appellante senza procedere alla rinnovazione istruttoria imposta dall’articolo 603, pur avendo proceduto a riesaminare valutandole diversamente, le prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai f dell’assoluzione dell’imputato
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali e rigettarsi n resto il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Fondato è innanzitutto il primo motivo. E’ pacifico, invero, che nel procedimen penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti p avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell’imp sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell’ad, 21 d D.Lgs, 28 agosto 2000 n. 274 (Sez. 5, Sentenza n. 48696 del 19/09/2014 Ud. (deo. 24/11/2014 ) Rv. 261283 – 01); laddove nel caso di specie si versa nell’ipotes impugnazione proposta dalla parte civile in procedimento instaurato davanti al giudice di pa non con il ricorso previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 274 del 2000, bensì su citazione del Pub Ministero.
1.2.Parimenti fondato è il secondo motivo, posto che la riforma della sentenza di prim grado risulta fondata su una rivalutazione della prova dichiarativa, a cui è conseguit succinta valutazione in punto di legittima difesa, esclusa attraverso una motivazione in buo sostanza apparente.
Infatti, tenuto conto dell’interpretazione data da questa stessa Corte nel suo massi consesso, è ormai principio consolidato – non superato dalla nuova formulazione del comma 3-bis dell’art. 603 del codice di rito (introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. I, n 1 del 10.10,20222, entrato in vigore, in parte qua, il 30.12.2022) che non ha sostanzialmente inciso sull’assetto interpretativo precedente avendo essa unicamente precisato la riferibi dell’obbligo di rinnovazione al solo caso di prove dichiarative assunte in dibattimen all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato – che il giudice di se grado il quale riformi (anche solo ai fini civili) la sentenza assolutoria di primo grad base di un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, debba obbligatoriamente rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (SS.UU., sent 27620 del 28/04/2016), laddove nel caso di specie il giudice di secondo grado non solo non ha proceduto a detta rinnovazione ma ha anche ribaltato la pronuncia assolutoria , senza offrire una effettiva motivazione a sostegno.
In mancanza di rinnovazione, tanto più il tribunale avrebbe dovuto rendere una “motivazione rafforzata” della decisione adottata. Ed invece, come si mette in luce in ricorso, la pronu impugnata si è limitata a ribaltare la valutazione di primo grado dando rilievo a testimonia nella precedente sede considerate invece non sufficienti a fondare il giudizio di responsabil di talché si sarebbe imposta, ai fini di una corretta valutazione e decisione, innanzitu preliminare riassunzione dei testi escussi in primo grado, le cui deposizioni sono st ritenute in quella sede non sufficienti per comprendere con esattezza la dinamic dell’accaduto < ed, in ogni caso, una valutazione/motivazione ben più accurata delle emergenze processuali.
Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di legge i in quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma 2-bis del codice di rìto – risultand
motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto apparente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imput sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione della testimonianza dell persona offesa e di quella degli altri testi, ritenute tout court sufficienti a fondare la decisione adottata, pure a fronte della opposta, ragionata, valutazione del giudice di primo grado.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni penali, che devono pertanto essere eliminate; che medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice ci competente per valore in grado di appello. Nulla per le spese di parte civile, sta l'intervenuto annullamento con rinvio al giudice civile, cui competerà anche la decision riguardo ad esse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, ch elimina. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile compet per valore in grado di appello.
Così deciso il 12/3/2024.